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CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 ottobre 2025

Cassazione n. 32674/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1338/2021r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] nn. 56/58, Bolzano, in persona dell’amministratore pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 107, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAlberto Boscarolli e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] srls, in persona del curatore fallimentare. intimato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzanon. 13/2020 pubblicata in data 16/07/2020 , n.r.g. 64/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] era stato operaio assunto a termine alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] srl dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29/05/2015 ed aveva lavorato presso il OGGETTO: responsabilità solidale del committente -applicabilità al condominio -esclusione cantiere nel [OSCURATO:PERSONA] nn. 56/58 in Bolzano.

Nei confronti della propria datrice di lavoro aveva maturato un credito retributivo di euro 2.144,85, rimasto non adempiuto.

Pertanto otteneva dal Tribunale di Bolzano decreto ingiuntivo per il predetto credito nei confronti del predetto Condominio, indicato quale responsabile solidale ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 in qualità di committente dei lavori appaltati a [OSCURATO:SOCIETA]. 2.- Avverso il provvedimento monitorio il Condominio proponeva opposizione, eccependo l’inapplicabilità dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, posto che esso era un mero ente di gestione privo di personalità giuridica, e contestando nel merito il credito vantatodal Lici. 3.- Autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] srl, assunte le prove testimoniali ammesse, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il procuratore del Lici dichiarava di ridurre la sua pretesa creditoria alla somma di euro 804,98, poiché il lavoratore aveva ricevuto il pagamento di euro 1.339,97 da parte del terzo pignorato in una procedura esecutiva presso terzi. 4.- In accoglimento dell’opposizione i l Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo inapplicabile l’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ed irrilevante la sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017. 5.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Lici.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) ai sensi del comma 3 ter dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, la disciplina della solidarietà del committente con l’appaltatore non si applica alla persona fisica che non eserciti attività di impresa o professionale; b) il condominio non esercita attività di impresa né professionale, né può dirsi datore di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore; c) a sostegno di questa conclusione sta il rilievo per cui il condominio è privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini e può essere qualificato unicamente ente di gestione, che opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti; d) i singoli condomini assumono la veste di consumatori, perché operano per scopi totalmente estranei alla loro eventuale attività imprenditoriale o professionale (Cass. n. 10679/2015 e Cass. n. 14475/2019, secondo cui al contratto concluso dall’amministratore di condominio con un professionista si applica la normativa a tutela del consumatore); e) del resto la ratio dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 è quella di porre a carico di un soggetto imprenditoriale, che per scelta economica decida di esternalizzare attraverso un contratto di appalto una parte dei propri processi produttivi, la responsabilità solidale per le retribuzioni di quei dipendenti, che pur facenti capo al diverso soggetto appaltatore, di fatto abbiano prestato la propria attività all’interno del ciclo produttivo del committente; f) nel caso del condominio tale ratio è insussistente; g) alla tesi dell’appellante non è utile C. Cost. n. 254/2017, che si è limitata a ritenere estesa la disciplina dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ai rapporti di subfornitura ex lege n. 192/1998, nei quali vi sono comunque due imprenditori e restano intatte le esigenze di tutela dei dipendenti di quello più debole (il sub-fornitore), mentre il condominio non può essere giammai considerato un imprenditore, né prima ancora un soggetto giuridico distinto dai singoli condomini. 6.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 7.- il [OSCURATO:PERSONA] nn. 56/58, Bolzano ha resistito con controricorso. 8.-Il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] srls è rimasto intimato. 9.-Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. 10.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “nullità della sentenza” per “violazione e falsa applicazione” degli artt. 29 d.lgs. n. 276/2003, 12 ss. disp.prel.c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inapplicabile tale norma al condominio.

In particolare deduce che il co. 3 ter dell’art. 29 cit. si riferisce alle “persone fisiche”, laddove il condominio non è tale ed ha comunque una soggettività giuridica distinta da quella dei singoli condomini, che peraltro potrebbero essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “nullità della sentenza” per “violazione e falsa applicazione” dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale ritenuto inapplicabile tale norma al condominio senza considerare l’impatto invece da riconoscere alla riforma dell’istituto ad opera del legislatore del 2012 con la legge n. 220, volta ad una tendenziale “oggettivazione” degli interessi propri del condominio ed al riconoscimento di una soggettività paragonabile a quella degli enti collettivi non riconosciuti.

I due motivi –da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione –sono infondati.

Questa Corte ha già affermato che presupposto soggettivo della responsabilità solidale ex art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 276/2003 (ratione temporisapplicabile), è che il committente eserciti attività d'impresa ovvero, quale "datore di lavoro", si serva delle prestazioni rese dai dipendenti dell'appaltatore per realizzare l'oggetto della propria attività istituzionale, prendendo parte al processo di decentramento produttivo del servizio.

Dunque resta escluso dal campo di applicazione della norma (ai sensi del co. 3-ter del citato art. 29) il committente persona fisica che non eserciti attività d'impresa o professionale (Cass. ord. 10/07/2023, n. 19514).

Proprio sulla base di tale considerazione questa Corte ha affermato che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (Cass. ord. n. 10679/2015; Cass. n. 452/2005; Cass. ord. n. 10086/2001).

Peraltro, la questione rilevante nel presente giudizio non è tanto se il condominio abbia oppure no una soggettività giuridica distinta da quella dei condomini, ma se esso possa rientrare nel perimetro soggettivo dell’ambito applicativo della disciplina della responsabilità solidale del committente come delineato dall’art. 29 d.lgs. n. 276/2003.

E questa Corte ha dato risposta negativa perché il condominio non esercita un’attività di impresa, né può essere considerato “datore di lavoro” dei dipendenti dell’appaltatore, poiché non prende in alcun modo parte al processo produttivo al quale afferisce l’appalto.

In particolare, nella recente decisione sopra citata (Cas. n. 19514 cit.) si è bene evidenziato che «il “datore di lavoro” che, in alternativa all’imprenditore, è responsabile solidale ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/ 2003, comma 2, non può identificarsi puramente e semplicemente con lo stesso committente presso cui l’attività oggetto dell’appalto viene eseguita; infatti, se così fosse sarebbe stato sufficiente prevedere l’obbligo di solidarietà riferendosi semplicemente al “committente” dell’appalto; … la disposizione in esame individua tale debitore solidale nel committente che svolge attività imprenditoriale o nel committente datore di lavoro, con ciò selezionando tali figure all’interno della intera categoria dei possibili committenti di appalti di opere o di servizi; … dunque, è certamente attratto nell’orbita della solidarietà il committente che assume la veste di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., intesa in senso oggettivo, come attività economica organizzata atta a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. n. 16612 del 19/06/2008); ma lo è, allo stesso modo, il committente che,pur non essendo “imprenditore”, è “datore di lavoro”, e cioè il committente che anche attraverso le prestazioni di lavoro rese dai dipendenti dell’appaltatore realizza l’oggetto della propria attività istituzionale, prendendo parte a quel processo di decentramento produttivo del servizio che costituisce il fenomeno economico a cui la norma si riferisce; come avviene, ad esempio, nell’ipotesi delle associazioni, degli enti no profit, etc.; in questi casi, infatti, si realizzano quelle ipotesi dicommistione tra le figure del datore di lavoro (appaltatore) ed il committente, fruitore della prestazione lavorativa (potenziale datore di lavoro cd. indiretto) nei cui confronti l’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ha inteso rafforzare le tutele dei lavoratori;… è così esclusa dalla solidarietà tanto la persona fisica che appalta i lavori di ristrutturazione di un proprio immobile, quanto il condominio di immobili; il condominio, infatti, non svolge attività d'impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condomini (cfr. Cass., 11 gennaio 2012, n. 177; vd.

Cass.

SS.UU. n. 10934 del 2019) posto che si tratta di un ente di gestione dei beni comuni; …». 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale ritenuto inapplicabile tale norma al condominio senza darne un’interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa dell’art. 3 Cost., finendo per trattare in modo diseguale i dipendenti dell’appaltatore a seconda che lavorino presso un appalto commissionato da un imprenditore o da un condominio.

Il motivo è infondato, poiché la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Proprio in considerazione delle caratteristiche non imprenditoriali né professionali o istituzionali del condominio trova ampia giustificazione (anche ai sensi dell’art. 3 Cost.) la diversità di disciplina, peraltro attenuata dalla perdurante possibilità, per i dipendenti dell’appaltatore,di agire direttamente verso il condominio ai sensi dell’art.1676 c.c., che non contiene esclusioni di sorta. 4.- In memoria il ricorrente ha sollecitato nuovamente la questione di legittimità costituzionale sopra esaminata e, in subordine, ha chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte GUE in relazione al TFUE artt. 18, 19, 40 par. 2, e 157 par. 1) e alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio 27.11.2000 (sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizione di lavoro).

Non sussistono le condizioni per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea, poiché non sussiste alcuna “questione”nei sensi prospettati.

Infatti,la direttiva invocata si riferisce esclusivamente alle “discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali” (art. 1),ossia su ragioni alle quali è manifestamente estranea quella prospettata dal ricorrente, per la quale il legislatore italiano ha inteso riservare un regime rafforzato del credito dei dipendenti dell’appaltatore (art. 29 d.lgs. n. 276/2003) –in termini di solidarietà passiva – al caso in cui il committente sia imprenditore oppure svolga un’attività professionale o istituzionale nel cui ambito abbia trovato occasione l’appalto.

Analoga conclusione vale in relazione alle invocate norme del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: l’art. 18 attiene alla discriminazione per ragioni di nazionalità; l’art. 19 attiene alle discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; l’art. 40 attiene alle discriminazioni fra produttori o consumatori dell'Unione nel settore agricolo; l’art. 157 attiene alla discriminazione retributiva fondata sul sesso.

Dunque le norme europee invocate non attengono in alcun modo alla questione oggetto del presente giudizio, ossia non rappresentano le possibili “fonti regolatrici” che il giudice nazionale sarebbe chiamato ad applicare. 5.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1338/2021r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] nn. 56/58, Bolzano, in persona dell’amministratore pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 107, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAlberto Boscarolli e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] srls, in persona del curatore fallimentare. intimato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzanon. 13/2020 pubblicata in data 16/07/2020 , n.r.g. 64/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] era stato operaio assunto a termine alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] srl dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29/05/2015 ed aveva lavorato presso il OGGETTO: responsabilità solidale del committente -applicabilità al condominio -esclusione cantiere nel [OSCURATO:PERSONA] nn. 56/58 in Bolzano. Nei confronti della propria datrice di lavoro aveva maturato un credito retributivo di euro 2.144,85, rimasto non adempiuto. Pertanto otteneva dal Tribunale di Bolzano decreto ingiuntivo per il predetto credito nei confronti del predetto Condominio, indicato quale responsabile solidale ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 in qualità di committente dei lavori appaltati a [OSCURATO:SOCIETA]. 2.- Avverso il provvedimento monitorio il Condominio proponeva opposizione, eccependo l’inapplicabilità dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, posto che esso era un mero ente di gestione privo di personalità giuridica, e contestando nel merito il credito vantatodal Lici. 3.- Autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] srl, assunte le prove testimoniali ammesse, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il procuratore del Lici dichiarava di ridurre la sua pretesa creditoria alla somma di euro 804,98, poiché il lavoratore aveva ricevuto il pagamento di euro 1.339,97 da parte del terzo pignorato in una procedura esecutiva presso terzi. 4.- In accoglimento dell’opposizione i l Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo inapplicabile l’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ed irrilevante la sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017. 5.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Lici. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) ai sensi del comma 3 ter dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, la disciplina della solidarietà del committente con l’appaltatore non si applica alla persona fisica che non eserciti attività di impresa o professionale; b) il condominio non esercita attività di impresa né professionale, né può dirsi datore di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore; c) a sostegno di questa conclusione sta il rilievo per cui il condominio è privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini e può essere qualificato unicamente ente di gestione, che opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti; d) i singoli condomini assumono la veste di consumatori, perché operano per scopi totalmente estranei alla loro eventuale attività imprenditoriale o professionale (Cass. n. 10679/2015 e Cass. n. 14475/2019, secondo cui al contratto concluso dall’amministratore di condominio con un professionista si applica la normativa a tutela del consumatore); e) del resto la ratio dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 è quella di porre a carico di un soggetto imprenditoriale, che per scelta economica decida di esternalizzare attraverso un contratto di appalto una parte dei propri processi produttivi, la responsabilità solidale per le retribuzioni di quei dipendenti, che pur facenti capo al diverso soggetto appaltatore, di fatto abbiano prestato la propria attività all’interno del ciclo produttivo del committente; f) nel caso del condominio tale ratio è insussistente; g) alla tesi dell’appellante non è utile C. Cost. n. 254/2017, che si è limitata a ritenere estesa la disciplina dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ai rapporti di subfornitura ex lege n. 192/1998, nei quali vi sono comunque due imprenditori e restano intatte le esigenze di tutela dei dipendenti di quello più debole (il sub-fornitore), mentre il condominio non può essere giammai considerato un imprenditore, né prima ancora un soggetto giuridico distinto dai singoli condomini. 6.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 7.- il [OSCURATO:PERSONA] nn. 56/58, Bolzano ha resistito con controricorso. 8.-Il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] srls è rimasto intimato. 9.-Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. 10.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “nullità della sentenza” per “violazione e falsa applicazione” degli artt. 29 d.lgs. n. 276/2003, 12 ss. disp.prel.c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inapplicabile tale norma al condominio. In particolare deduce che il co. 3 ter dell’art. 29 cit. si riferisce alle “persone fisiche”, laddove il condominio non è tale ed ha comunque una soggettività giuridica distinta da quella dei singoli condomini, che peraltro potrebbero essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “nullità della sentenza” per “violazione e falsa applicazione” dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale ritenuto inapplicabile tale norma al condominio senza considerare l’impatto invece da riconoscere alla riforma dell’istituto ad opera del legislatore del 2012 con la legge n. 220, volta ad una tendenziale “oggettivazione” degli interessi propri del condominio ed al riconoscimento di una soggettività paragonabile a quella degli enti collettivi non riconosciuti. I due motivi –da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione –sono infondati. Questa Corte ha già affermato che presupposto soggettivo della responsabilità solidale ex art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 276/2003 (ratione temporisapplicabile), è che il committente eserciti attività d'impresa ovvero, quale "datore di lavoro", si serva delle prestazioni rese dai dipendenti dell'appaltatore per realizzare l'oggetto della propria attività istituzionale, prendendo parte al processo di decentramento produttivo del servizio. Dunque resta escluso dal campo di applicazione della norma (ai sensi del co. 3-ter del citato art. 29) il committente persona fisica che non eserciti attività d'impresa o professionale (Cass. ord. 10/07/2023, n. 19514). Proprio sulla base di tale considerazione questa Corte ha affermato che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (Cass. ord. n. 10679/2015; Cass. n. 452/2005; Cass. ord. n. 10086/2001). Peraltro, la questione rilevante nel presente giudizio non è tanto se il condominio abbia oppure no una soggettività giuridica distinta da quella dei condomini, ma se esso possa rientrare nel perimetro soggettivo dell’ambito applicativo della disciplina della responsabilità solidale del committente come delineato dall’art. 29 d.lgs. n. 276/2003. E questa Corte ha dato risposta negativa perché il condominio non esercita un’attività di impresa, né può essere considerato “datore di lavoro” dei dipendenti dell’appaltatore, poiché non prende in alcun modo parte al processo produttivo al quale afferisce l’appalto. In particolare, nella recente decisione sopra citata (Cas. n. 19514 cit.) si è bene evidenziato che «il “datore di lavoro” che, in alternativa all’imprenditore, è responsabile solidale ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/ 2003, comma 2, non può identificarsi puramente e semplicemente con lo stesso committente presso cui l’attività oggetto dell’appalto viene eseguita; infatti, se così fosse sarebbe stato sufficiente prevedere l’obbligo di solidarietà riferendosi semplicemente al “committente” dell’appalto; … la disposizione in esame individua tale debitore solidale nel committente che svolge attività imprenditoriale o nel committente datore di lavoro, con ciò selezionando tali figure all’interno della intera categoria dei possibili committenti di appalti di opere o di servizi; … dunque, è certamente attratto nell’orbita della solidarietà il committente che assume la veste di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., intesa in senso oggettivo, come attività economica organizzata atta a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. n. 16612 del 19/06/2008); ma lo è, allo stesso modo, il committente che,pur non essendo “imprenditore”, è “datore di lavoro”, e cioè il committente che anche attraverso le prestazioni di lavoro rese dai dipendenti dell’appaltatore realizza l’oggetto della propria attività istituzionale, prendendo parte a quel processo di decentramento produttivo del servizio che costituisce il fenomeno economico a cui la norma si riferisce; come avviene, ad esempio, nell’ipotesi delle associazioni, degli enti no profit, etc.; in questi casi, infatti, si realizzano quelle ipotesi dicommistione tra le figure del datore di lavoro (appaltatore) ed il committente, fruitore della prestazione lavorativa (potenziale datore di lavoro cd. indiretto) nei cui confronti l’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ha inteso rafforzare le tutele dei lavoratori;… è così esclusa dalla solidarietà tanto la persona fisica che appalta i lavori di ristrutturazione di un proprio immobile, quanto il condominio di immobili; il condominio, infatti, non svolge attività d'impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condomini (cfr. Cass., 11 gennaio 2012, n. 177; vd. Cass. SS.UU. n. 10934 del 2019) posto che si tratta di un ente di gestione dei beni comuni; …». 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale ritenuto inapplicabile tale norma al condominio senza darne un’interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa dell’art. 3 Cost., finendo per trattare in modo diseguale i dipendenti dell’appaltatore a seconda che lavorino presso un appalto commissionato da un imprenditore o da un condominio. Il motivo è infondato, poiché la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. Proprio in considerazione delle caratteristiche non imprenditoriali né professionali o istituzionali del condominio trova ampia giustificazione (anche ai sensi dell’art. 3 Cost.) la diversità di disciplina, peraltro attenuata dalla perdurante possibilità, per i dipendenti dell’appaltatore,di agire direttamente verso il condominio ai sensi dell’art.1676 c.c., che non contiene esclusioni di sorta. 4.- In memoria il ricorrente ha sollecitato nuovamente la questione di legittimità costituzionale sopra esaminata e, in subordine, ha chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte GUE in relazione al TFUE artt. 18, 19, 40 par. 2, e 157 par. 1) e alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio 27.11.2000 (sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizione di lavoro). Non sussistono le condizioni per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea, poiché non sussiste alcuna “questione”nei sensi prospettati. Infatti,la direttiva invocata si riferisce esclusivamente alle “discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali” (art. 1),ossia su ragioni alle quali è manifestamente estranea quella prospettata dal ricorrente, per la quale il legislatore italiano ha inteso riservare un regime rafforzato del credito dei dipendenti dell’appaltatore (art. 29 d.lgs. n. 276/2003) –in termini di solidarietà passiva – al caso in cui il committente sia imprenditore oppure svolga un’attività professionale o istituzionale nel cui ambito abbia trovato occasione l’appalto. Analoga conclusione vale in relazione alle invocate norme del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: l’art. 18 attiene alla discriminazione per ragioni di nazionalità; l’art. 19 attiene alle discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; l’art. 40 attiene alle discriminazioni fra produttori o consumatori dell'Unione nel settore agricolo; l’art. 157 attiene alla discriminazione retributiva fondata sul sesso. Dunque le norme europee invocate non attengono in alcun modo alla questione oggetto del presente giudizio, ossia non rappresentano le possibili “fonti regolatrici” che il giudice nazionale sarebbe chiamato ad applicare. 5.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art.