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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19673/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 575/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C.; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C.; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; tutte rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 439. – ricorrenti– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente– e contro [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 575/2015 Numero sezionale 1891/2022 Numero di raccolta generale 19673/2022 Data pubblicazione 17/06/2022– intimato– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia- sezione staccata di Brescia, n. 2331/63/14, depositata il 6 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuna sia in proprio che quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., e quest’ultima società, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione staccata di Brescia, di cui all’epigrafe, che, per quanto qui rileva, ha rigettato il loro appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che, dopo averli riuniti, aveva parzialmente rigettato i ricorsi della s.n.c. avverso gli avvisi d’accertamento, in materia di Irpef, Irap ed Iva, dell’anno d’imposta 2005.

L’Ufficio aveva infatti provveduto, all’esito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza e di indagini bancarie sui conti correnti intestati alla società, alla rettifica del reddito d’impresa della società, accertando un maggior imponibile, da valere per trasparenza in capo alle due socie della stessa, oltre che un maggior valore della produzione ed operazioni imponibili ai fini Iva, non registrate e non dichiarate.

Inoltre, l’Ufficio, all’esito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza e di indagini bancarie sui conti correnti intestati alla stessa [OSCURATO:PERSONA], socia e legale rappresentante della s.n.c., aveva emesso un avviso d’accertamento, relativo al medesimo anno d’imposta, nei confronti di quest’ultima, oltre che per il conseguente maggior reddito di partecipazione, anche per l’ imponibile derivante da attività illecita, inquadrabile come reddito diverso e corrispondente alla somma delle operazioni bancarie non giustificate dalla contribuente Come risulta dalla sentenza impugnata, gli accertamenti rideterminavano, nella misura risultante dalle operazioni bancarie non giustificate, il reddito delle contribuenti in ragione non meramente dei ricavi derivanti dall’attività di bar gestita dalla s.n.c., ma anche di quelli ottenuti da «altra parallela [attività] di 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 575/2015 Numero sezionale 1891/2022 Numero di raccolta generale 19673/2022 finanziamento illecito», consistente nella sostanza nell’abusivo esercizio Data pubblicazione 17/06/2022di attività finanziaria, tramite erogazione di credito a terzi.

Nei due gradi di giudizio, il contraddittorio è stato esteso al socio [OSCURATO:PERSONA], che secondo i p.v.c. esercitava abusivamente il credito utilizzando anche i conti correnti bancari in questione.

Si è costituita l’Agenzia delle entrate, con controricorso.

E’ rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], cui la contribuente ha esteso il contraddittorio anche in questa sede.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo, le ricorrenti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., censurano la sentenza impugnata per l’omesso esame di un fatto, assumendo che «I Giudici d’appello, pertanto, non hanno valutato correttamente la rilevanza probatoria delle risultanze degli accertamenti fiscali e penali effettuati dalla Guardia di finanza da cui emergeva chiaramente lo svolgimento di un’attività abusiva di finanziamento da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] che ha agito quale interponente nei confronti degli interposti rappresentati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e dei soci Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] laura e Sig.ra [OSCURATO:PERSONA].».

Ribadiscono quindi le ricorrenti, nello stesso motivo, di censurare la sentenza impugnata «per aver omesso di esaminare il fatto storico rappresentato dall’interposizione fittizia operata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] […]»; ma anche per aver omesso l’esame dell’elemento probatorio del fatto medesimo, costituito dalle risultanze degli accertamenti fiscali e penali effettuati dalla Guardia di finanza nonché dell’indiscutibile elemento di prova, per il Giudice di merito, rappresentato dalla sentenza penale di applicazione della pena, ex art.444 c.p.p.», nei confronti dell’Aloia.

2. Il motivo è inammissibile, come eccepito dalla controricorrente, sotto diversi aspetti, ciascuno sufficiente alla relativa declaratoria.

Nella sostanza, la tesi in fatto delle ricorrenti è che l’Aloia avrebbe esercitato abusivamente a titolo personale l’attività di credito, interponendo a sé stesso la medesima s.n.c. e le due socie di quest’ultima, che pertanto, quali mere interposte, sarebbero del tutto estranee non solo alla medesima attività finanziaria abusiva, ma anche al possesso ed al godimento dei redditi provenienti 3 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 575/2015 Numero sezionale 1891/2022 Numero di raccolta generale 19673/2022 dalla stessa, nonostante i relativi proventi siano transitati sui conti della società Data pubblicazione 17/06/2022 e della sua legale rappresentante.

Il motivo di ricorso, nel riaffermare tale tesi e contrapporla alla decisione impugnata, invero non censura affatto, come è necessario ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , applicabile ratione temporis, l’omesso esame di un “fatto” in senso storico-naturalistico (Cass. 26/01/2022, n. 2268, ex plurimis), ma la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice del merito, come infatti esplicitamente affermano le ricorrenti ( « […] non hanno valutato correttamente la rilevanza probatoria delle risultanze degli accertamenti fiscali e penali effettuati dalla Guardia di finanza da cui emergeva chiaramente […]»); ma è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. in questa sede di legittimità (Cass.,Sez.

U., del 27/12/2019, n. 34476, ex plurimis).

Tanto premesso, deve altresì rilevarsi che le ricorrenti vorrebbero attribuire la natura oggettiva di “fatto” a quello che, in realtà, è, ma nella loro tesi, il risultato di un’ apodittica valutazione di natura fattuale e giuridica, ovvero la sussistenza, nel caso di specie, di un’interposizione che escluda totalmente la società, e le socie, dal possesso dei redditi in questione.

Infatti, anche l’attribuzione al socio Aloia dell’esercizio dell’attività finanziaria illecita, servendosi pure della società, se può rilevare ad attribuire (anche) a tale soggetto i conseguenti redditi, non esclude necessariamente che di essi si siano avvantaggiati anche la stessa s.n.c. e gli altri suoi soci, non riducendoli inevitabilmente al ruolo di meri interposti, piuttosto che, ai fini fiscali, di produttori e, comunque, percettori a loro volta dei relativi proventi.

Anche sul piano strettamente logico, del resto, in difetto di altre specifiche allegazioni e prove, non sarebbe comprensibile come, in un contesto societario ristretto, uno soltanto dei soci possa operare sui conti della società e della sua legale rappresentante, con una serie di movimentazioni ripetute e cospicue, a prescindere da qualsiasi coinvolgimento (se non direttamente nell’attività illecita, nella gestione e nel godimento dei relativi proventi) degli 4 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 575/2015 Numero sezionale 1891/2022 organi societari e degli altri soci.

Da tanto consegue che quello di cui le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19673/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 lamentano l’omesso esame, oltre a non essere un “fatto” in senso proprio, neppure è necessariamente decisivo ai fini della soluzione della controversia nel senso da loro auspicato.

Inoltre, il motivo è inammissibile anche perché non attinge la ratio decidendi sulla quale si fonda principalmente la sentenza impugnata(Cass. 10/08/2017, n. 19989) Infatti la CTR ha espressamente affermato che le ricorrenti non hanno offerto la prova che le movimentazioni effettuate sui conti bancari loro rispettivamente intestati, non giustificate altrimenti, siano da attribuire esclusivamente all’attività di finanziamento abusivo imputabile al socio Aloia.

Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che non fosse stata provata neppure la coincidenza tra le singole operazioni riprese a tassazione e l’esercizio dell’attività illecita che, secondo le ricorrenti, sarebbe da imputare al solo Aloia.

La ratio decidendi in questione costituisce invero una diretta applicazione della presunzione relativa di cui all’art. 32, comma 1, n.2), d.P.R. n. 600 del 1973.

In ordine alla prova liberatoria che il contribuente ha l’onere di fornire, questa Corte ha chiarito che « In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.» (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020).

Nel dettaglio, poi, la prova, non generica ma analitica (sul punto, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata), deve essere «idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 575/2015 Numero sezionale 1891/2022 indicazione specifica della riferibilità̀ di ogni versamento bancario,Numero di raccolta generale 19673/2022 in modo da Data pubblicazione 17/06/2022 dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014)» (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020, cit., in motivazione).

Ebbene, nel caso di specie, le ricorrenti non attingono specificamente tale ratio, poiché non deducono puntualmente di aver dimostrato analiticamente la riferibilità di ogni specifica operazione bancaria ripresa a tassazione all’attività illecita del socio Aloia.

Ed è logicamente evidente che tale accertamento costituisce un necessario presupposto della censura sulla sussistenza dell’interposizione operata dallo stesso Aloia, che non potrebbe comunque avere alcuna rilevanza per somme che non risultino specificamente correlabili all’attività illecita di quest’ultimo.

Infine, la parte del motivo con cui si censura l’omessa valutazione delle risultanze penali è inammissibile quando lamenta che non sia stata valutata la sentenza penale di applicazione della pena a seguito di patteggiamento, emessa a carico dell’Aloia per l’esercizio abusivo dell’attività creditizia, trattandosi di circostanza che, per quanto già argomentato, non è di per sé decisiva né al fine di accertare che, per quanto rileva ai fini fiscali, lo stesso socio fosse l’unico effettivo possessore dei proventi di tale attività; né al fine di verificare analiticamente che tutte le somme transitate sui conti bancari riferibili alla s.n.c. e non diversamente giustificate provenissero da tale attività.

La stessa parte del motivo è poi infondata con riferimento alla circostanza che in sede penale sia stata emessa archiviazione nei confronti della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], giacché la CTR ha invece espressamente preso in esame tale dato, rilevando (peraltro in coerenza con Cass. 18/04/2014, n. 8999, ex plurimis, in materia di assenza di preclusioni, per il giudice tributario, in conseguenza di archiviazione in sede penale) che ai fini fiscali l’accertamento può fondarsi su dati presuntivi che sono invece inutilizzabili in sede penale, per cui non vi è alcuna necessaria coincidenza tra le valutazioni espresse nelle due diverse sedi giudiziarie; e ribadendo che comunque nel caso di specie non era 6 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2022.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 575/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C.; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C.; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; tutte rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 439. – ricorrenti– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente– e contro [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 575/2015 Numero sezionale 1891/2022 Numero di raccolta generale 19673/2022 Data pubblicazione 17/06/2022– intimato– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia- sezione staccata di Brescia, n. 2331/63/14, depositata il 6 maggio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuna sia in proprio che quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., e quest’ultima società, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione staccata di Brescia, di cui all’epigrafe, che, per quanto qui rileva, ha rigettato il loro appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che, dopo averli riuniti, aveva parzialmente rigettato i ricorsi della s.n.c. avverso gli avvisi d’accertamento, in materia di Irpef, Irap ed Iva, dell’anno d’imposta 2005. L’Ufficio aveva infatti provveduto, all’esito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza e di indagini bancarie sui conti correnti intestati alla società, alla rettifica del reddito d’impresa della società, accertando un maggior imponibile, da valere per trasparenza in capo alle due socie della stessa, oltre che un maggior valore della produzione ed operazioni imponibili ai fini Iva, non registrate e non dichiarate. Inoltre, l’Ufficio, all’esito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza e di indagini bancarie sui conti correnti intestati alla stessa [OSCURATO:PERSONA], socia e legale rappresentante della s.n.c., aveva emesso un avviso d’accertamento, relativo al medesimo anno d’imposta, nei confronti di quest’ultima, oltre che per il conseguente maggior reddito di partecipazione, anche per l’ imponibile derivante da attività illecita, inquadrabile come reddito diverso e corrispondente alla somma delle operazioni bancarie non giustificate dalla contribuente Come risulta dalla sentenza impugnata, gli accertamenti rideterminavano, nella misura risultante dalle operazioni bancarie non giustificate, il reddito delle contribuenti in ragione non meramente dei ricavi derivanti dall’attività di bar gestita dalla s.n.c., ma anche di quelli ottenuti da «altra parallela [attività] di 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 575/2015 Numero sezionale 1891/2022 Numero di raccolta generale 19673/2022 finanziamento illecito», consistente nella sostanza nell’abusivo esercizio Data pubblicazione 17/06/2022di attività finanziaria, tramite erogazione di credito a terzi. Nei due gradi di giudizio, il contraddittorio è stato esteso al socio [OSCURATO:PERSONA], che secondo i p.v.c. esercitava abusivamente il credito utilizzando anche i conti correnti bancari in questione. Si è costituita l’Agenzia delle entrate, con controricorso. E’ rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], cui la contribuente ha esteso il contraddittorio anche in questa sede. Considerato che: 1. Con l’unico motivo, le ricorrenti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., censurano la sentenza impugnata per l’omesso esame di un fatto, assumendo che «I Giudici d’appello, pertanto, non hanno valutato correttamente la rilevanza probatoria delle risultanze degli accertamenti fiscali e penali effettuati dalla Guardia di finanza da cui emergeva chiaramente lo svolgimento di un’attività abusiva di finanziamento da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] che ha agito quale interponente nei confronti degli interposti rappresentati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e dei soci Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] laura e Sig.ra [OSCURATO:PERSONA].». Ribadiscono quindi le ricorrenti, nello stesso motivo, di censurare la sentenza impugnata «per aver omesso di esaminare il fatto storico rappresentato dall’interposizione fittizia operata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] […]»; ma anche per aver omesso l’esame dell’elemento probatorio del fatto medesimo, costituito dalle risultanze degli accertamenti fiscali e penali effettuati dalla Guardia di finanza nonché dell’indiscutibile elemento di prova, per il Giudice di merito, rappresentato dalla sentenza penale di applicazione della pena, ex art.444 c.p.p.», nei confronti dell’Aloia. 2. Il motivo è inammissibile, come eccepito dalla controricorrente, sotto diversi aspetti, ciascuno sufficiente alla relativa declaratoria. Nella sostanza, la tesi in fatto delle ricorrenti è che l’Aloia avrebbe esercitato abusivamente a titolo personale l’attività di credito, interponendo a sé stesso la medesima s.n.c. e le due socie di quest’ultima, che pertanto, quali mere interposte, sarebbero del tutto estranee non solo alla medesima attività finanziaria abusiva, ma anche al possesso ed al godimento dei redditi provenienti 3 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 575/2015 Numero sezionale 1891/2022 Numero di raccolta generale 19673/2022 dalla stessa, nonostante i relativi proventi siano transitati sui conti della società Data pubblicazione 17/06/2022 e della sua legale rappresentante. Il motivo di ricorso, nel riaffermare tale tesi e contrapporla alla decisione impugnata, invero non censura affatto, come è necessario ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , applicabile ratione temporis, l’omesso esame di un “fatto” in senso storico-naturalistico (Cass. 26/01/2022, n. 2268, ex plurimis), ma la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice del merito, come infatti esplicitamente affermano le ricorrenti ( « […] non hanno valutato correttamente la rilevanza probatoria delle risultanze degli accertamenti fiscali e penali effettuati dalla Guardia di finanza da cui emergeva chiaramente […]»); ma è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. in questa sede di legittimità (Cass.,Sez. U., del 27/12/2019, n. 34476, ex plurimis). Tanto premesso, deve altresì rilevarsi che le ricorrenti vorrebbero attribuire la natura oggettiva di “fatto” a quello che, in realtà, è, ma nella loro tesi, il risultato di un’ apodittica valutazione di natura fattuale e giuridica, ovvero la sussistenza, nel caso di specie, di un’interposizione che escluda totalmente la società, e le socie, dal possesso dei redditi in questione. Infatti, anche l’attribuzione al socio Aloia dell’esercizio dell’attività finanziaria illecita, servendosi pure della società, se può rilevare ad attribuire (anche) a tale soggetto i conseguenti redditi, non esclude necessariamente che di essi si siano avvantaggiati anche la stessa s.n.c. e gli altri suoi soci, non riducendoli inevitabilmente al ruolo di meri interposti, piuttosto che, ai fini fiscali, di produttori e, comunque, percettori a loro volta dei relativi proventi. Anche sul piano strettamente logico, del resto, in difetto di altre specifiche allegazioni e prove, non sarebbe comprensibile come, in un contesto societario ristretto, uno soltanto dei soci possa operare sui conti della società e della sua legale rappresentante, con una serie di movimentazioni ripetute e cospicue, a prescindere da qualsiasi coinvolgimento (se non direttamente nell’attività illecita, nella gestione e nel godimento dei relativi proventi) degli 4 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 575/2015 Numero sezionale 1891/2022 organi societari e degli altri soci. Da tanto consegue che quello di cui le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19673/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 lamentano l’omesso esame, oltre a non essere un “fatto” in senso proprio, neppure è necessariamente decisivo ai fini della soluzione della controversia nel senso da loro auspicato. Inoltre, il motivo è inammissibile anche perché non attinge la ratio decidendi sulla quale si fonda principalmente la sentenza impugnata(Cass. 10/08/2017, n. 19989) Infatti la CTR ha espressamente affermato che le ricorrenti non hanno offerto la prova che le movimentazioni effettuate sui conti bancari loro rispettivamente intestati, non giustificate altrimenti, siano da attribuire esclusivamente all’attività di finanziamento abusivo imputabile al socio Aloia. Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che non fosse stata provata neppure la coincidenza tra le singole operazioni riprese a tassazione e l’esercizio dell’attività illecita che, secondo le ricorrenti, sarebbe da imputare al solo Aloia. La ratio decidendi in questione costituisce invero una diretta applicazione della presunzione relativa di cui all’art. 32, comma 1, n.2), d.P.R. n. 600 del 1973. In ordine alla prova liberatoria che il contribuente ha l’onere di fornire, questa Corte ha chiarito che « In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.» (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020). Nel dettaglio, poi, la prova, non generica ma analitica (sul punto, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata), deve essere «idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 575/2015 Numero sezionale 1891/2022 indicazione specifica della riferibilità̀ di ogni versamento bancario,Numero di raccolta generale 19673/2022 in modo da Data pubblicazione 17/06/2022 dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014)» (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020, cit., in motivazione). Ebbene, nel caso di specie, le ricorrenti non attingono specificamente tale ratio, poiché non deducono puntualmente di aver dimostrato analiticamente la riferibilità di ogni specifica operazione bancaria ripresa a tassazione all’attività illecita del socio Aloia. Ed è logicamente evidente che tale accertamento costituisce un necessario presupposto della censura sulla sussistenza dell’interposizione operata dallo stesso Aloia, che non potrebbe comunque avere alcuna rilevanza per somme che non risultino specificamente correlabili all’attività illecita di quest’ultimo. Infine, la parte del motivo con cui si censura l’omessa valutazione delle risultanze penali è inammissibile quando lamenta che non sia stata valutata la sentenza penale di applicazione della pena a seguito di patteggiamento, emessa a carico dell’Aloia per l’esercizio abusivo dell’attività creditizia, trattandosi di circostanza che, per quanto già argomentato, non è di per sé decisiva né al fine di accertare che, per quanto rileva ai fini fiscali, lo stesso socio fosse l’unico effettivo possessore dei proventi di tale attività; né al fine di verificare analiticamente che tutte le somme transitate sui conti bancari riferibili alla s.n.c. e non diversamente giustificate provenissero da tale attività. La stessa parte del motivo è poi infondata con riferimento alla circostanza che in sede penale sia stata emessa archiviazione nei confronti della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], giacché la CTR ha invece espressamente preso in esame tale dato, rilevando (peraltro in coerenza con Cass. 18/04/2014, n. 8999, ex plurimis, in materia di assenza di preclusioni, per il giudice tributario, in conseguenza di archiviazione in sede penale) che ai fini fiscali l’accertamento può fondarsi su dati presuntivi che sono invece inutilizzabili in sede penale, per cui non vi è alcuna necessaria coincidenza tra le valutazioni espresse nelle due diverse sedi giudiziarie; e ribadendo che comunque nel caso di specie non era 6 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 575/2015 Numero sezionale 1891/2022 stata fornita la prova liberatoria rispetto agli esiti delle indagini bancarieNumero di raccolta generale 19673/2022 ed alla Data pubblicazione 17/06/2022 presunzione legale relativa che ne era scaturita. 3. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3