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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15157/2026

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difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9469/2021Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 15157/2026Data pubblicazione 20/05/2026STRIPPOLI Cataldo, AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].– intimati –avverso la sentenza n. 2920/7/2020 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata il 9/10/2020.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma un avviso di intimazione notificatogli dall’Agenziadelle entrate-Riscossione in relazione a ventuno prodromiche cartelledi pagamento.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso limitatamente aicrediti portati da quattro cartelle di pagamento, siccome ritenutiprescritti.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, respinse il gravameconfermando l’impostazione decisoria adottata dal Giudice provinciale.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a duemotivi.5. – [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA], ilComune di Rocca di Papa, e la [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9469/2021Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 15157/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16,20 e 22 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la CTR ha omesso di rilevare d’ufficiol’inammissibilità del ricorso originario del contribuente per tardività deldeposito dello stesso, invero avvenuto ben oltre trenta giorni dalla suanotificazione.2. – Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nellaformulazione vigente ratione temporis, l’inammissibilità del ricorsoavverso gli atti tributari è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio.Questa Corte ha precisato la portata della norma citata, chiarendo chela pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo è preclusa quandola relativa eccezione sia stata sollevata per la prima volta nel giudizio dicassazione, allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto (v.Cass. n. 17363/2020 e i precedenti in essa citati).Nella specie ricorre proprio tale evenienza giacché la ricorrente nonha in alcun modo dedotto di aver prima d’ora sollevato la questione; anzi,nel sostenere che la tardiva iscrizione a ruolo della causa in primo gradoavrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal Giudice d’appello, riconosce,in buona sostanza, che la questione non è stata mai oggetto di eccezionenel corso del giudizio di merito.

D’altra parte, è anche evidente chel’esame della questione implicherebbe un accertamento in fatto – relativosia alla data di notificazione dell’originario ricorso, sia alla data del suodeposito – che è precluso in questa sede.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessapronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivo d’appello con ilquale l’agente della riscossione aveva denunciato l’erroneità dellaNumero registro generale 9469/2021Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 15157/2026Data pubblicazione 20/05/2026decisione del primo Giudice là dove aveva ritenuto non notificate otto delleventuno cartelle prodromiche all’impugnato avviso di intimazione.4. – Il motivo è infondato.La CTR, lungi dall’omettere di pronunciarsi sul detto motivo d’appello,lo ha affrontato specificamente, evidenziando, in sostanza, che trattavasidi doglianza non sorretta da un concreto interesse, posto che la sentenzadi primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente solo limitatamenteai crediti portati da quattro cartelle di pagamento diverse da quelle cui siriferiva l’appello dell’Agenzia, e che l’accoglimento parziale del ricorso erastato comunque determinato non già dalla mancata notificazione di questequattro cartelle, quanto dal vano decorso, tra la loro notifica e la notificadell’intimazione di pagamento, di un tempo sufficiente alla prescrizionedei relativi crediti.5. – Il ricorso va dunque rigettato, mentre nessun provvedimentodeve essere adottato in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, stante l’assenza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9469/2021Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 15157/2026Data pubblicazione 20/05/2026STRIPPOLI Cataldo, AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].– intimati –avverso la sentenza n. 2920/7/2020 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata il 9/10/2020.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma un avviso di intimazione notificatogli dall’Agenziadelle entrate-Riscossione in relazione a ventuno prodromiche cartelledi pagamento.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso limitatamente aicrediti portati da quattro cartelle di pagamento, siccome ritenutiprescritti.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, respinse il gravameconfermando l’impostazione decisoria adottata dal Giudice provinciale.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a duemotivi.5. – [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA], ilComune di Rocca di Papa, e la [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9469/2021Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 15157/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16,20 e 22 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la CTR ha omesso di rilevare d’ufficiol’inammissibilità del ricorso originario del contribuente per tardività deldeposito dello stesso, invero avvenuto ben oltre trenta giorni dalla suanotificazione.2. – Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nellaformulazione vigente ratione temporis, l’inammissibilità del ricorsoavverso gli atti tributari è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio.Questa Corte ha precisato la portata della norma citata, chiarendo chela pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo è preclusa quandola relativa eccezione sia stata sollevata per la prima volta nel giudizio dicassazione, allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto (v.Cass. n. 17363/2020 e i precedenti in essa citati).Nella specie ricorre proprio tale evenienza giacché la ricorrente nonha in alcun modo dedotto di aver prima d’ora sollevato la questione; anzi,nel sostenere che la tardiva iscrizione a ruolo della causa in primo gradoavrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal Giudice d’appello, riconosce,in buona sostanza, che la questione non è stata mai oggetto di eccezionenel corso del giudizio di merito. D’altra parte, è anche evidente chel’esame della questione implicherebbe un accertamento in fatto – relativosia alla data di notificazione dell’originario ricorso, sia alla data del suodeposito – che è precluso in questa sede.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessapronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivo d’appello con ilquale l’agente della riscossione aveva denunciato l’erroneità dellaNumero registro generale 9469/2021Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 15157/2026Data pubblicazione 20/05/2026decisione del primo Giudice là dove aveva ritenuto non notificate otto delleventuno cartelle prodromiche all’impugnato avviso di intimazione.4. – Il motivo è infondato.La CTR, lungi dall’omettere di pronunciarsi sul detto motivo d’appello,lo ha affrontato specificamente, evidenziando, in sostanza, che trattavasidi doglianza non sorretta da un concreto interesse, posto che la sentenzadi primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente solo limitatamenteai crediti portati da quattro cartelle di pagamento diverse da quelle cui siriferiva l’appello dell’Agenzia, e che l’accoglimento parziale del ricorso erastato comunque determinato non già dalla mancata notificazione di questequattro cartelle, quanto dal vano decorso, tra la loro notifica e la notificadell’intimazione di pagamento, di un tempo sufficiente alla prescrizionedei relativi crediti.5. – Il ricorso va dunque rigettato, mentre nessun provvedimentodeve essere adottato in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, stante l’assenza di attività difensiva degli intimati. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026Il Presidente
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