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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2024

Cassazione n. 36542/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concesso a [OSCURATO:PERSONA] in data 18 ottobre 2023.

Ha richiamato, a sostegno della decisione, la circostanza segnalata dai Carabinieri di Gonzaga che l'affidato, il giorno 22 ottobre 2023, si era reso protagonista di un sinistro stradale, essendosi posto alla guida dell'auto, privo della patente di guida e in stato di ebbrezza alcolica, in esito al quale aveva chiesto ad una delle persone presenti di rendere dichiarazioni mendaci in suo favore.

Inoltre, rilevato che l'episodio si era verificato dopo soli quattro giorni dall'inizio della misura, ha ritenuto che la stessa andasse revocata con effetto ex tunc.

2. Avverso l'indicata ordinanza Pennacchio, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione che affida a un unico motivo.

Eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 133-ter cod. proc. pen. che disciplina la partecipazione a distanza del condannato.

Lamenta il ricorrente che, detenuto presso la casa circondariale di Cassino e, dunque, fuori dalla circoscrizione del Giudice procedente, avrebbe dovuto partecipare all'udienza camerale del 12 dicembre 2023 da remoto, avendo fatto richiesta di video collegamento in occasione della notifica del decreto di fissazione dell'udienza stessa.

Assume che, in detta giornata, il collegamento da remoto non era stato attivato e che ciò aveva comportato la lesione del suo diritto di difesa, poiché il suo difensore di fiducia - che attendeva con lui, presso l'Istituto di pena, l'attivazione del collegamento - non aveva potuto illustrare al Tribunale la documentazione allegata alla memoria difensiva, ritualmente inviata a mezzo pec al Tribunale di sorveglianza, non a caso neppure menzionata nel provvedimento impugnato.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 13 maggio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. L'eccezione è priva di fondamento e il ricorso va conseguentemente rigettato.

2. Il procedimento di sorveglianza è disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen. in virtù del richiamo contenuto nell'art. 678 dello stesso codice.

La formula normativa precedente al novellato art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevedeva: «L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.

L'interessato che ne fa richiesta sentito personalmente; tuttavia, se é detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, e\ sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che ii giudice ritenga di disporre la traduzione».

La nuova formulazione dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, ha sostituito ii periodo «; tuttavia, se è' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice,» con il periodo «.A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente.

Tuttavia, se é detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato6..)?› E stato chiarito (Sez. 1, n. 363 del 27/10/2023, Citro, Rv. 285551) che, «in tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, l'interessato che sia detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto, su sua richiesta, di essere sentito mediante collegamento a distanza, ovvero, qualora non vi consenta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. Pen.».

In motivazione la Corte ha chiarito che, nel caso di violazione della sequenza procedirnentale prefigurata dalla nuova formulazione dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., non essendosi proceduto a sentire il ricorrente con le modalità previste dalla novellata disposizione, il vizio non può che essere ricondotto alle ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, prefigurate dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che le due formulazioni dell'art. 666, ,— comma 4, cod. proc. pen., succedutesi nel tempo, lasciano immutato ik/nucleo essenziale del diritto dell'istante a essere sentito, la cui attivazione e rimessa alla sua iniziativa.

Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di contraddittorio nel procedimento dì esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma quarto, cod. proc. pen., l'interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l'udienza, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 40835 del 05/06/2014, Padovan, Rv. 260721).

3. Nel caso che ci occupa, se vero - come risulta dagli atti, il cui esame è consentito al Collegio in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), oltre che dalla stessa sintesi fatta dal ricorrente - che l'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza si è svolta in assenza del detenuto e che neppure era stato attivata la videoconferenza (cui il detenuto aveva prestato il consenso), risulta altresì per tabulas che il difensore nulla eccepì in merito, sicché la relativa eccezione, proposta per la prima volta in questa sede, deve ritenersi tardiva e sanata, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen.

A tale ultimo proposito, è appena il caso di evidenziare come per un verso difetti di autosufficienza l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui il difensore si trovava insieme al detenuto presso la Casa circondariale.

In ogni caso, osserva il Collegio, il difensore, non avendo ricevuto l'avviso del compimento dell'atto con la modalità della partecipazione a distanza ai sensi dell'art. 133-ter cod. proc. pen., non aveva il diritto - invece riconosciuto dal comma 7 del menzionato articolo nel caso di provvedimento dell'Autorità giudiziaria di autorizzazione alla videoconferenza - di essere presente nel luogo dove di trova l'assistito, ma avrebbe dovuto presenziare all'udienza ed eccepire la violazione della sequenza procedimentale prefigurata dalla nuova formulazione dell'art. 666, comma 4 , cod. proc pen.; ciò che non ha fatto.

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concesso a [OSCURATO:PERSONA] in data 18 ottobre 2023. Ha richiamato, a sostegno della decisione, la circostanza segnalata dai Carabinieri di Gonzaga che l'affidato, il giorno 22 ottobre 2023, si era reso protagonista di un sinistro stradale, essendosi posto alla guida dell'auto, privo della patente di guida e in stato di ebbrezza alcolica, in esito al quale aveva chiesto ad una delle persone presenti di rendere dichiarazioni mendaci in suo favore. Inoltre, rilevato che l'episodio si era verificato dopo soli quattro giorni dall'inizio della misura, ha ritenuto che la stessa andasse revocata con effetto ex tunc. 2. Avverso l'indicata ordinanza Pennacchio, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione che affida a un unico motivo. Eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 133-ter cod. proc. pen. che disciplina la partecipazione a distanza del condannato. Lamenta il ricorrente che, detenuto presso la casa circondariale di Cassino e, dunque, fuori dalla circoscrizione del Giudice procedente, avrebbe dovuto partecipare all'udienza camerale del 12 dicembre 2023 da remoto, avendo fatto richiesta di video collegamento in occasione della notifica del decreto di fissazione dell'udienza stessa. Assume che, in detta giornata, il collegamento da remoto non era stato attivato e che ciò aveva comportato la lesione del suo diritto di difesa, poiché il suo difensore di fiducia - che attendeva con lui, presso l'Istituto di pena, l'attivazione del collegamento - non aveva potuto illustrare al Tribunale la documentazione allegata alla memoria difensiva, ritualmente inviata a mezzo pec al Tribunale di sorveglianza, non a caso neppure menzionata nel provvedimento impugnato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 13 maggio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'eccezione è priva di fondamento e il ricorso va conseguentemente rigettato. 2. Il procedimento di sorveglianza è disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen. in virtù del richiamo contenuto nell'art. 678 dello stesso codice. La formula normativa precedente al novellato art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevedeva: «L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta sentito personalmente; tuttavia, se é detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, e\ sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che ii giudice ritenga di disporre la traduzione». La nuova formulazione dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, ha sostituito ii periodo «; tuttavia, se è' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice,» con il periodo «.A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se é detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato6..)?› E stato chiarito (Sez. 1, n. 363 del 27/10/2023, Citro, Rv. 285551) che, «in tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, l'interessato che sia detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto, su sua richiesta, di essere sentito mediante collegamento a distanza, ovvero, qualora non vi consenta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. Pen.». In motivazione la Corte ha chiarito che, nel caso di violazione della sequenza procedirnentale prefigurata dalla nuova formulazione dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., non essendosi proceduto a sentire il ricorrente con le modalità previste dalla novellata disposizione, il vizio non può che essere ricondotto alle ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, prefigurate dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che le due formulazioni dell'art. 666, ,— comma 4, cod. proc. pen., succedutesi nel tempo, lasciano immutato ik/nucleo essenziale del diritto dell'istante a essere sentito, la cui attivazione e rimessa alla sua iniziativa. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di contraddittorio nel procedimento dì esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma quarto, cod. proc. pen., l'interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l'udienza, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 40835 del 05/06/2014, Padovan, Rv. 260721). 3. Nel caso che ci occupa, se vero - come risulta dagli atti, il cui esame è consentito al Collegio in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), oltre che dalla stessa sintesi fatta dal ricorrente - che l'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza si è svolta in assenza del detenuto e che neppure era stato attivata la videoconferenza (cui il detenuto aveva prestato il consenso), risulta altresì per tabulas che il difensore nulla eccepì in merito, sicché la relativa eccezione, proposta per la prima volta in questa sede, deve ritenersi tardiva e sanata, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. A tale ultimo proposito, è appena il caso di evidenziare come per un verso difetti di autosufficienza l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui il difensore si trovava insieme al detenuto presso la Casa circondariale. In ogni caso, osserva il Collegio, il difensore, non avendo ricevuto l'avviso del compimento dell'atto con la modalità della partecipazione a distanza ai sensi dell'art. 133-ter cod. proc. pen., non aveva il diritto - invece riconosciuto dal comma 7 del menzionato articolo nel caso di provvedimento dell'Autorità giudiziaria di autorizzazione alla videoconferenza - di essere presente nel luogo dove di trova l'assistito, ma avrebbe dovuto presenziare all'udienza ed eccepire la violazione della sequenza procedimentale prefigurata dalla nuova formulazione dell'art. 666, comma 4 , cod. proc pen.; ciò che non ha fatto. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce