CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1986
Cassazione n. 36502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/07/1995 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1974 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7812/2023 AOD(....., L KAT° Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Salvatore CaMpla e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il reato di furto rnonoaggravato, con concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen.; Rilevato che i ricorsi non sono manifestamente infondati, con particolare riferimento alla doglianza concernente la mancata derubricazione in tentativo, date le caratteristiche della condotta ed i tempi di intervento sul luogo del commesso reato da parte dei Carabinieri; Considerato che il reato, commesso il 22 ottobre 2015, deve ritenersi prescritto il 7 giugno 2023, tenuto conto del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei e della sospensione pari a giorni quarantasei, derivante dal rinvio del 21 febbraio 2019 (all'8 aprile 2019) per impedimento del difensore dell'imputato; Considerato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senzan sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente