CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 41327/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 508/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n. 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e 2(z5.3 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4815/2018 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; R.G.N. 508/2019 - Camera di consiglio del 20/10/2021 Rilevato che, con sentenza resa in data 2/11/2018, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al ri- lascio, in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., degli immobili loro concessi in locazione; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - dopo aver sottolineato la legittimità del ricorso, da parte del primo giudice, al procedimento di correzione di errore materiale per l'integrazione del dispositivo originario della sentenza di primo grado (erroneamente emesso senza alcuna menzione del nominativo di [OSCURATO:PERSONA]) - ha rilevato come l'occupazione sine titulo, da parte dei conduttori, degli immobili agli stessi locati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata già atte- stata in via giudiziale con pronunce passate in giudicato, a nulla rile- vando la successiva prescrizione del diritto della società locatrice a porre in esecuzione il titolo di rilascio già ottenuto unitamente alle sta- tuizione risolutorie dei titoli contrattuali, con la conseguente piena fon- datezza delle domande di rilascio riproposte in questa sede; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugna- zione; la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; a seguito del deposito di un atto di rinuncia proveniente da Vin- cenzo Corsica, il Presidente della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, con provvedimento reso in data 4/12/2020 (successiva- mente corretto in data 10/12/2020), ha dichiarato l'estinzione del pro- cedimento, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dispo- nendo la prosecuzione del giudizio limitatamente alla posizione del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA];Adunanza del 20 ottobre 2021 - R.G. n. 508/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri considerato che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] si duole della nullità della sen- tenza impugnata per violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto suscettibile di sottoposizione al procedimento di correzione di errore materiale il dispositivo della decisione del giudice di primo grado emesso secondo le norme del rito del lavoro, con la conseguente nullità della medesima sentenza, siccome assunta in assenza di una delle parti necessarie del processo; con il secondo motivo, il Bellusi si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonché degli artt.2934 e 2046 c.c. (in relazione all'arti. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto possibile il ricorso al procedi- mento di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza di primo grado, con la conseguente sua emissione in violazione del principio di integrità del contraddittorio; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono inammissibili; osserva il Collegio come, una volta definita la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] (attraverso la pronuncia di estinzione del giudizio limitatamente allo stesso, in ragione della relativa rinuncia al ricorso), tutte le questioni riguardanti la correttezza del ricorso al procedimento di correzione di errore materiale, da parte del giudice a quo, devono ritenersi totalmente estranee alla posizione del Bellusi, siccome non coinvolto in alcun modo dal ridetto procedimento di correzione (riguar- dante esclusivamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA]) e, dunque, privo di alcun interesse ad impugnare; un simile riconoscimento di carenza di interesse, peraltro, risulta attestato nella stessa sentenza emessa dal giudice a quo (cfr. pagg. 7 Adunanza del 20 ottobre 2021 - R.G. n. 508/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri e 8), senza che l'odierno ricorrente abbia avanzato, sul punto, alcuna specifica contestazione; con il terzo motivo, il Bellusi censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2934 c.c., nonché dell'art. 102 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la prescrizione del titolo esecutivo consumatasi in rela- zione alle condanne emesse ad esito di precedenti giudizi intercorsi tra le parti, non fosse valsa a impedire, alla società locatrice, la rivendica- zione, anche in questa ulteriore sede, del rilascio dell'immobile locato, dovendo piuttosto ritenersi che, una volta prescritto il titolo esecutivo, il contratto di locazione ebbe a prorogarsi secondo le sequenze tempo- rali previste dalla legge; il motivo è infondato, osserva il Collegio come l'efficacia estintiva (per prescrizione) del titolo esecutivo in precedenza ottenuto dalla società locatrice a seguito delle controversie in passato intercorse tra le parti, deve ritenersi limi- tata alle sole parti della pronuncia passata in giudicato suscettibili di esecuzione forzata (segnatamente, in relazione alle eventuali pronunce di condanna al rilascio o al pagamento di somme di denaro), a tale efficacia estintiva necessariamente sottraendosi la pronunciata risolu- zione del contratto di locazione, in ragione dell'effetto giuridico istan- taneo e definitivo che tale pronuncia produce, senza necessità di alcuna ulteriore attività esecutiva delle parti; ciò posto, la successiva persistente detenzione dell'immobile da parte del conduttore non può valere in alcun modo a significare - come erroneamente preteso dall'odierno ricorrente - l'eventuale rinnova- zione tacita del contratto già dichiarato estinto per intervenuta risolu- zione, dovendo ritenersi che l'eventuale inerzia del locatore nella ri- chiesta di restituzione dell'immobile, o l'eventuale continuata perce- zione di somme di danaro offerte dall'occupante, non valgano in alcun Adunanza del 20 ottobre 2021 - R. G. n. 508/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri modo a giustificare, in assenza di ulteriori evidenze idonee a confer- marla, la ricostruzione di una volontà negoziale implicita del locatore vòlta a consentire alla proroga tacita (recte, alla rinnovazione tacita) del rapporto contrattuale già estinto; sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la rinno- vazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 1597 c.c., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del con- duttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto (o, a fortiori, abbia ottenuto in sede giudiziale una pronuncia di risoluzione del rapporto contrattuale), la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il loca- tore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempesti- vamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento po- sitivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella pre- cedentemente manifestata per la cessazione del rapporto (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13886 del 23/06/2011, Rv. 618736 - 01); non avendo l'odierno ricorrente allegato l'effettivo ricorso di alcun comportamento positivo della società (già) locatrice, idoneo ad eviden- ziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manife- stata per la cessazione del rapporto, l'odierna censura del Bellusi deve ritenersi del tutto priva di fondamento; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, se- condo la liquidazione di cui al dispositivo; Adunanza del 20 ottobre 2021 - R.G. n. 508/2019 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri h dev'essere, infine attestata la sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del Bellusi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 20/10/2021. Il P sidente C zio