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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 40488/2021

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020 ORDINANZA sul ricorso 31267/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore - intimata - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31267/2020 Numero sezionale 4622/2021 Numero di raccolta generale 40488/2021 Data pubblicazione 16/12/2021 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETO, depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 30-10-2020 il Giudice di Pace di Grosseto ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cittadino kosovaro, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Grosseto in data 2-9-2020, notificato nella stessa data.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Prefettura di Grosseto, che non si è costituita.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.19 T.U.Imm. e dell’art.28 del d.p.r. 394/1999, deducendo di essere soggetto inespellibile e che ciò rende nullo ed abnorme il decreto di espulsione e il rifiuto da parte della Questura di rilasciare al ricorrente qualsiasi titolo di soggionro, come da giurisprudenza di merito che richiama; ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.29 T.U.

Imm. e della direttiva comunitaria n.86 del 2003, rilevando di essere coniugato con cittadina italiana e che l’assenza di convivenza con la moglie non è valido motivo di diniego; iii) con il terzo motivo la violazione del diritto di difesa e del diritto ad un equo processo, per avere il Giudice di Pace espresso la valutazione di pericolosità sociale dell’espellendo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31267/2020 Numero sezionale 4622/2021 Numero di raccolta generale 40488/2021 Data pubblicazione 16/12/2021 sulla base di precedenti penali non tutti definitivi, mentre detta valutazione non ammette automatismi, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama.

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

2.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n.4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( da ultimo Cass., Sez.

U - , 23745/2020).

2.2. Premesso che, in base a quanto esposto nell’ordinanza impugnata, il decreto di espulsione è stato emesso ai sensi dell’art.13, comma 2 lett. b), d.lgs. n.268/1998, tutte le censure difettano del requisito della specificità e non si confrontano affatto con il percorso argomentativo del provvedimento impugnato.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31267/2020 Numero sezionale 4622/2021 Numero di raccolta generale 40488/2021 Data pubblicazione 16/12/2021 Segnatamente, il ricorrente afferma di essere soggetto inespellibile (primo motivo), senza spiegarne minimamente le ragioni, atteso che si limita a richiamare una pronuncia di merito neppure illustrando quale sia l’attinenza di quel decisum al caso di specie.

Il divieto di espulsione, ai sensi dell’art.19, comma 2 lett. c), del citato d.lgs. opera se c’è convivenza effettiva con il coniuge (tra le tante Cass.5378/2020), ritenuta nella specie non dimostrata dal Giudice di Pace.

Detto accertamento fattuale non è censurato, dato che il ricorrente si limita solo a sostenere, erroneamente per quanto si è appena detto, che non si richieda la convivenza effettiva con il coniuge (secondo motivo).

Anche la doglianza espressa con il terzo motivo è del tutto generica, poiché manca la critica specifica alla motivazione del provvedimento impugnato, difetta qualsiasi precisazione in ordine ai precedenti penali richiamati, che il ricorrente assume essere non definitivi, nonché difetta totalmente l’illustrazione della pertinenza al suo caso della giurisprudenza richiamata.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso per cassazione che si sta scrutinando contiene mere enunciazioni di violazioni di legge e richiami giurisprudenziali e non consente, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con l’ordinanza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento, sicché non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31267/2020 Numero sezionale 4622/2021 Numero di raccolta generale 40488/2021 Data pubblicazione 16/12/2021 Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.13 comma 1 quater d.p.r.n.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, lì 11 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] A. Genovese F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ORDINANZA sul ricorso 31267/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore - intimata - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31267/2020 Numero sezionale 4622/2021 Numero di raccolta generale 40488/2021 Data pubblicazione 16/12/2021 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETO, depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 30-10-2020 il Giudice di Pace di Grosseto ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cittadino kosovaro, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Grosseto in data 2-9-2020, notificato nella stessa data. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Prefettura di Grosseto, che non si è costituita. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.19 T.U.Imm. e dell’art.28 del d.p.r. 394/1999, deducendo di essere soggetto inespellibile e che ciò rende nullo ed abnorme il decreto di espulsione e il rifiuto da parte della Questura di rilasciare al ricorrente qualsiasi titolo di soggionro, come da giurisprudenza di merito che richiama; ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.29 T.U. Imm. e della direttiva comunitaria n.86 del 2003, rilevando di essere coniugato con cittadina italiana e che l’assenza di convivenza con la moglie non è valido motivo di diniego; iii) con il terzo motivo la violazione del diritto di difesa e del diritto ad un equo processo, per avere il Giudice di Pace espresso la valutazione di pericolosità sociale dell’espellendo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31267/2020 Numero sezionale 4622/2021 Numero di raccolta generale 40488/2021 Data pubblicazione 16/12/2021 sulla base di precedenti penali non tutti definitivi, mentre detta valutazione non ammette automatismi, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama. 2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 2.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n.4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( da ultimo Cass., Sez. U - , 23745/2020). 2.2. Premesso che, in base a quanto esposto nell’ordinanza impugnata, il decreto di espulsione è stato emesso ai sensi dell’art.13, comma 2 lett. b), d.lgs. n.268/1998, tutte le censure difettano del requisito della specificità e non si confrontano affatto con il percorso argomentativo del provvedimento impugnato.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31267/2020 Numero sezionale 4622/2021 Numero di raccolta generale 40488/2021 Data pubblicazione 16/12/2021 Segnatamente, il ricorrente afferma di essere soggetto inespellibile (primo motivo), senza spiegarne minimamente le ragioni, atteso che si limita a richiamare una pronuncia di merito neppure illustrando quale sia l’attinenza di quel decisum al caso di specie. Il divieto di espulsione, ai sensi dell’art.19, comma 2 lett. c), del citato d.lgs. opera se c’è convivenza effettiva con il coniuge (tra le tante Cass.5378/2020), ritenuta nella specie non dimostrata dal Giudice di Pace. Detto accertamento fattuale non è censurato, dato che il ricorrente si limita solo a sostenere, erroneamente per quanto si è appena detto, che non si richieda la convivenza effettiva con il coniuge (secondo motivo). Anche la doglianza espressa con il terzo motivo è del tutto generica, poiché manca la critica specifica alla motivazione del provvedimento impugnato, difetta qualsiasi precisazione in ordine ai precedenti penali richiamati, che il ricorrente assume essere non definitivi, nonché difetta totalmente l’illustrazione della pertinenza al suo caso della giurisprudenza richiamata. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso per cassazione che si sta scrutinando contiene mere enunciazioni di violazioni di legge e richiami giurisprudenziali e non consente, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con l’ordinanza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento, sicché non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31267/2020 Numero sezionale 4622/2021 Numero di raccolta generale 40488/2021 Data pubblicazione 16/12/2021 Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.13 comma 1 quater d.p.r.n.115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, lì 11 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] A. Genovese F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o
Sentenza Cassazione n. 40488/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris