Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:61
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑36/06
[OSCURATO:PERSONA] deutscher Banken eV
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Aiuti di Stato — Trasferimento di fondi pubblici alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] — Decisione che dichiara che la misura notificata non costituisce un aiuto — Criterio dell’investitore privato — Obbligo di motivazione — Gravi difficoltà»
Massime della sentenza
Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di
un aiuto con il mercato comune
(Artt. 87, n. 1, CE e 88, nn. 2 e 3, CE)
Il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, che dà agli Stati membri e agli ambienti interessati la garanzia di potersi
far sentire e che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di essere completamente illuminata sul complesso dei dati del problema prima di
adottare la propria decisione, si dimostra indispensabile non appena la [OSCURATO:PERSONA] si trovi in gravi difficoltà nel valutare
se la misura statale sia compatibile con il mercato comune. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] può limitarsi alla fase preliminare
di cui all’art. 88, n. 3, CE per adottare una decisione favorevole ad una misura statale solo se essa è in grado di acquisire,
al termine di un primo esame, la convinzione che tale misura non costituisce un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, ovvero
che essa, ove sia qualificata come aiuto, è compatibile con il mercato comune.
Se è pur vero che il potere della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla decisione di avvio di tale procedimento è vincolato, essa può, conformemente
allo scopo di cui all’art. 88, n. 3, CE e al dovere di buona amministrazione cui è tenuta, avviare un dialogo con lo Stato
membro notificante o con terzi onde superare, nel corso del procedimento preliminare, le difficoltà eventualmente incontrate.
Tuttavia, la nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva. L’esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto
nelle circostanze di adozione dell’atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione
della decisione con gli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità degli aiuti
controversi con il mercato comune. Grava sul ricorrente l’onere della prova dell’esistenza di difficoltà gravi, prova che
questi può fornire sulla base di un complesso di elementi concordanti, attinenti, da un lato, alle circostanze e alla durata
del procedimento di esame preliminare e, dall’altro, al contenuto della decisione impugnata.
La questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato erroneamente il criterio dell’investitore privato non si confonde con quella
dell’esistenza di gravi difficoltà che esige l’avvio del procedimento d’indagine formale. Infatti, l’esame dell’esistenza
di gravi difficoltà non è volto ad accertare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente applicato l’art. 87 CE, bensì ad acclarare
se essa disponeva, nel giorno in cui ha adottato la decisione impugnata, di informazioni sufficientemente complete per valutare
la compatibilità della misura controversa con il mercato comune.
Peraltro, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia replicato a talune censure sollevate dal ricorrente nell’ambito di una causa
parallela non implica che essa non potesse pronunciarsi sulla misura in esame alla luce delle informazioni di cui disponeva
e che dovesse, quindi, avviare il procedimento d’indagine formale al fine di completare la propria indagine. Infatti, qualsivoglia
argomento dedotto da una parte interessata nell’ambito di un procedimento distinto vertente su circostanze analoghe non è
necessariamente tale da dar luogo a gravi difficoltà che esigono l’avvio del procedimento formale. Qualora, come nel caso
di specie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia avviato il procedimento d’indagine formale con riguardo ad operazioni simili e, in tale occasione,
si sia discusso dell’importanza di talune caratteristiche comuni a tutte le operazioni, si può ritenere che non solo la [OSCURATO:PERSONA]
disponesse, al giorno dell’adozione della decisione impugnata, di informazioni che le consentivano di valutare la pertinenza
di dette caratteristiche, ma anche che qualsiasi altra persona interessata abbia avuto la possibilità di fornire alla [OSCURATO:PERSONA]
tutte le informazioni che abbia ritenuto necessarie in merito.
(v. punti 125-127, 129-131)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
3 marzo 2010 (
*
)
«Aiuti di Stato – Trasferimento di fondi pubblici alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – Decisione che dichiara che la misura notificata non costituisce un aiuto – Criterio dell’investitore privato – Obbligo di motivazione – Gravi difficoltà»
Nella causa T‑36/06,
[OSCURATO:PERSONA] deutscher Banken eV,
con sede in Berlino (Germania), rappresentato dagli avv.ti H.-J. Niemeyer e K.-S. Scholz,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. N. Khan e T. Scharf, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA]
(Germania), rappresentato inizialmente dagli avv.ti H.-J. Freund e M. Holzhäuser, successivamente dagli avv.ti Freund e S. Lehr,
nonché da
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dall’avv. H.-J. Freund,
intervenienti,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 settembre 2005, C(2005) 3232 def., relativa
al trasferimento dello [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] effettuato sotto forma di
conferimento tacito,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto dai sigg. O. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, V. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento ed a seguito dell’udienza del 9 settembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
A –
Il conferimento controverso
1
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è una delle più grandi banche in Germania. Essa ha
lo status giuridico di ente di diritto pubblico. Dal 1° gennaio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] è controllata dalle Sparkassen- und [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con una partecipazione dell’85%, dal [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), con una partecipazione del 10%,
e dal [OSCURATO:PERSONA] della Turingia, con una partecipazione del 5%. [OSCURATO:PERSONA] svolge funzioni di banca di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]
di Turingia nonché di banca centrale delle casse di risparmio dell’Assia e della Turingia. Essa opera parimenti quale banca
commerciale, sia sul mercato nazionale sia sui mercati internazionali.
2
[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «fondo speciale») è stato istituito nel 1970 quale elemento patrimoniale
speciale del [OSCURATO:PERSONA]. Esso offre prestiti a tasso zero ovvero a tasso di interesse ridotto per progetti di investimento locale.
A seguito di una modificazione legislativa adottata il 13 dicembre 2002, lo [OSCURATO:PERSONA] der Finanzen (Ministero
delle finanze del [OSCURATO:PERSONA]) è stato autorizzato a trasferire tale fondo, in tutto o in parte, ad un istituto di credito, a titolo
di partecipazione finanziaria e sotto forma di conferimento tacito ai sensi dell’art. 10 del Kreditwesengesetz (legge sul
credito; in prosieguo: il «KWG») ovvero sotto altra forma riconosciuta dalla normativa in materia di vigilanza nei settori
del credito e delle assicurazioni, a fronte di un corrispettivo conforme al mercato.
3
A tal fine, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno fissato talune condizioni alle quali il fondo speciale avrebbe potuto essere trasferito
alla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quanto emerge dal progetto di contratto, il fondo speciale doveva essere conferito nella [OSCURATO:PERSONA] sotto
forma di conferimento tacito a durata indeterminata (in prosieguo: il «conferimento controverso») per un valore di EUR 594 000 000
e a fronte di una remunerazione dell’1,65% del suo valore nominale al netto della quota del conferimento necessario per garantire
le attività creditizie connesse a progetti di investimento locali del fondo speciale. Il progetto di contratto non prevede
clausole di rialzo degli interessi (in prosieguo: la «clausola di step‑up») per effetto della quale la remunerazione può aumentare,
decorso un certo periodo di tempo.
4
A termini dell’art. 2 del progetto di contratto, il diritto alla remunerazione viene meno qualora la [OSCURATO:PERSONA] subisca perdite
di esercizio, vale a dire qualora il suo bilancio evidenzi una perdita per l’esercizio precedente, ovvero nel caso in cui
il versamento della remunerazione implichi una perdita contabile annua. Le remunerazioni non pagate vengono versate nel corso
degli anni seguenti, sempreché non sussistano perdite di esercizio e qualora il versamento della remunerazione stessa non
determini una siffatta perdita. Il conferimento controverso partecipa pienamente alle perdite, ma qualsivoglia diminuzione
del suo valore dovrà essere compensata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’anno seguente fino a concorrenza del suo valore nominale.
Il versamento della remunerazione del conferimento controverso è prioritario rispetto al versamento di dividendi sul capitale
sociale e alla dotazione delle riserve.
5
Ai sensi dell’art. 4 del progetto di contratto, è escluso che il [OSCURATO:PERSONA] possa recedere dal conferimento controverso. A termini
del comma 8 di tale disposizione, «in caso di avvio della procedura fallimentare sul patrimonio della [[OSCURATO:PERSONA]] o in caso di
liquidazione della medesima, il conferimento [controverso] sarà rimborsato solamente a seguito del soddisfacimento di tutti
i creditori della [[OSCURATO:PERSONA]], compresi i titolari di titoli di partecipazione nonché i creditori di altri capitali di garanzia
ai sensi dell’art. 10, comma 5a, del KWG, ma prioritariamente rispetto ai detentori di quote del capitale sociale».
B –
Il procedimento amministrativo e la decisione impugnata
6
Con lettera 4 giugno 2004 la Repubblica federale di Germania ha notificato il proprio intendimento di procedere al conferimento
controverso, chiedendo alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee di voler dichiarare che tale conferimento non costituisce un
aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
7
Il 4 agosto seguente la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto informazioni supplementari che la Repubblica federale di Germania le ha fornito
con lettere 31 agosto e 7 settembre 2004.
8
Con lettera 29 settembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Repubblica federale di Germania, conformemente alle disposizioni
di cui all’art. 4, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo
[88 CE] (GU L 83, pag. 1), di comunicarle il suo accordo per la proroga del termine di due mesi entro il quale l’istituzione
deve procedere all’esame preliminare della misura notificata. Con lettera 7 ottobre 2004 la Repubblica federale di Germania
ha acconsentito alla proroga del detto termine sino al 31 dicembre 2004.
9
Con lettere 15 e 22 novembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Repubblica federale di Germania ulteriori informazioni.
10
Con lettera 21 dicembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato alla Repubblica federale di Germania un termine di 30 giorni per la
comunicazione delle informazioni richieste, dichiarando che, nel caso in cui le informazioni stesse non sarebbero state fornite
in tempo utile, essa avrebbe considerato la notifica come ritirata, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 659/1999.
11
Con lettera 30 marzo 2005 la Repubblica federale di Germania ha fornito le informazioni complementari sulla conformità al
mercato. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ulteriori informazioni con lettera 20 maggio 2005, cui la Repubblica federale di Germania
ha risposto con lettera del 3 giugno seguente.
12
Con decisione 6 settembre 2005, C (2005) 3232 def., relativa al trasferimento dello [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] effettuato sotto forma di conferimento tacito (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA]
ha dichiarato, in esito alla fase preliminare di esame, che il conferimento controverso non costituiva un aiuto di Stato.
13
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che, ai fini dell’esame se il conferimento controverso procuri un vantaggio
alla [OSCURATO:PERSONA] atto ad essere qualificato come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, occorre applicare il criterio
dell’«investitore operante in un’economia di mercato» (in prosieguo: l’«investitore privato»), ai sensi del quale non costituiscono
aiuti i conferimenti di capitali realizzati a condizioni alle quali un investitore privato sarebbe disposto a concedere fondi
ad un’impresa privata analoga. [OSCURATO:PERSONA] rinvia, a tale riguardo, alla sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite
T‑228/99 e T‑233/99, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Westfalen/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑435; in prosieguo:
la «sentenza WestLB»).
14
Per quanto attiene, anzitutto, alla qualificazione giuridica ed economica, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il conferimento controverso
sia analogo ad altri conferimenti taciti realizzati sul mercato e che, conseguentemente, la conformità al mercato della remunerazione
convenuta inter partes possa essere valutata mediante raffronto con le remunerazioni relative a tali conferimenti taciti.
A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, che il conferimento controverso è stato espressamente qualificato nel
progetto di contratto come conferimento tacito. Essa afferma, in secondo luogo, che le condizioni che caratterizzano il conferimento
controverso sono analoghe a quelle di altri conferimenti taciti riguardo al fatto che il conferimento dev’essere rimborsato
prioritariamente al capitale sociale ed al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] percepisce l’intera remunerazione convenuta e non un dividendo
proporzionale agli utili. Essa aggiunge che esistono sul mercato conferimenti taciti a durata indeterminata senza clausole
di step‑up, come il conferimento controverso, e che il suo volume non è inusuale. Infine, in una nota a piè di pagina, l’istituzione
rinvia, per quanto attiene alla qualificazione dell’apporto, alla sua decisione 20 ottobre 2004, 2006/742/CE, relativa all’aiuto
di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore [della [OSCURATO:PERSONA]] (GU 2006, L 307, pag. 159), oggetto della causa
che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale in data odierna, [OSCURATO:PERSONA] deutscher Banken/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑163/05,
non ancora pubblicata nella Raccolta).
15
[OSCURATO:PERSONA] ha quindi calcolato l’adeguata remunerazione del capitale utilizzabile da parte della [OSCURATO:PERSONA] per garantire
l’estensione delle proprie attività creditizie, facendo presente a tal riguardo che, sul mercato, la remunerazione di conferimenti
taciti corrisponde ad un tasso di riferimento maggiorato di una remunerazione aggiuntiva (in prosieguo: la «remunerazione
di garanzia»). L’istituzione ritiene tuttavia che, nella specie, la quota corrispondente al tasso di riferimento debba essere
detratta dalla remunerazione conforme al mercato al fine di tener conto del fatto che il conferimento controverso non procura
liquidità alla [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’imposta sulle attività industriali e commerciali (in prosieguo:
l’«imposta sulle attività produttive»), gravante sugli investitori industriali e commerciali che esercitino le loro attività
in Germania e che, nella specie, deve essere versata dalla [OSCURATO:PERSONA] non essendovi il [OSCURATO:PERSONA] tenuto, debba essere aggiunta al tasso
di remunerazione convenuto inter partes, in quanto rientra negli oneri sopportati dalla [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza del conferimento
controverso.
16
Per quanto attiene al calcolo della remunerazione di garanzia conforme al mercato, la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato le proprie conclusioni
su due relazioni peritali di banche d’investimenti nonché sulla relazione di una società di periti contabili concernente i
conferimenti di cui trattasi. Alla luce delle dette tre relazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto ragionevole muovere da una remunerazione
di garanzia di 65‑90 punti di base corrispondente alla maggiorazione constatata sul mercato per conferimenti taciti in EUR
di emittenti del settore bancario ed europeo, a durata indeterminata e con clausola di step‑up.
17
[OSCURATO:PERSONA] ha esaminato se la detta remunerazione di garanzia debba essere maggiorata o ridotta al fine di tener conto
delle specificità del conferimento controverso rispetto ai conferimenti taciti utilizzati come riferimento per il calcolo
della menzionata remunerazione. A tale riguardo, l’istituzione ha ritenuto necessario applicare una maggiorazione di 30‑40
punti di base per tener conto del fatto che il conferimento controverso, a differenza dei conferimenti taciti a durata indeterminata
utilizzati come riferimento, non prevede clausole di step‑up. L’istituzione non ha tuttavia ritenuto necessario applicare
una maggiorazione né per il fatto che, a seguito del conferimento controverso, la quota di conferimenti taciti nei fondi propri
di base della [OSCURATO:PERSONA] ammonti al 57%, restando così nettamente più elevata rispetto alla quota di tale tipo di strumenti nei
fondi propri delle banche private, né per il fatto che il conferimento controverso porti la quota di conferimenti taciti detenuti
dal [OSCURATO:PERSONA] nei fondi propri di base della [OSCURATO:PERSONA] al 44%. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, infine, potenzialmente giustificata una
maggiorazione di 10 punti di base per tener conto del fatto che la remunerazione verrà versata solamente qualora la [OSCURATO:PERSONA]
realizzi un utile annuale, senza peraltro pronunciarsi definitivamente sulla questione, considerato che l’applicazione di
tale maggiorazione non incide sulla valutazione finale.
18
Infine, alla luce di tutte le dette considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] giunge alla conclusione che la remunerazione conforme al
mercato per un conferimento come quello controverso sarebbe dell’1‑1,4%. Essa ritiene, conseguentemente, che il tasso di remunerazione
dell’1,65% convenuto tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], cui vanno aggiunti gli oneri rappresentati dall’imposta sulle attività produttive,
non procuri vantaggi alla [OSCURATO:PERSONA] e non possa quindi essere qualificata aiuto di Stato.
19
L’istituzione aggiunge che, nel maggio del 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha venduto a investitori istituzionali privati un conferimento tacito
a durata indeterminata, senza clausola di step up, per un valore di EUR 250 000 000 e che tale conferimento è remunerato al
tasso del 5,5% annuo. [OSCURATO:PERSONA] fa presente che il tasso del 5,5% annuo corrisponde al tasso di riferimento (Tibeur o
Mid-Swap, ove la decisione impugnata precisa che, alla data della sua emanazione, quest’ultimo tasso era del 3,84%) maggiorato
di una remunerazione di garanzia. Essa ritiene che le modalità di tale conferimento tacito confermino le sue valutazioni secondo
cui la remunerazione convenuta per il conferimento controverso sarebbe conforme ad una remunerazione di mercato nonché la
circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in grado di collocare un conferimento tacito sul mercato qualora essa non ricevesse il conferimento
controverso.
Procedimento e conclusioni delle parti
20
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 26 gennaio 2006 il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA]
deutscher Banken eV (Associazione federale tedesca delle banche private) ha proposto il presente ricorso.
21
Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, in data 6 e 13 giugno 2006, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]
hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza 14 settembre 2006 il presidente
della Terza Sezione del Tribunale ha ammesso tali interventi. Gli intervenienti hanno depositato le loro memorie entro i termini
all’uopo impartiti. Il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] hanno parimenti depositato osservazioni in ordine alle dette memorie entro
i termini impartiti.
22
Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Quarta Sezione,
cui la causa è stata, conseguentemente, attribuita.
23
In considerazione della prossima cessazione del mandato di uno dei membri della sezione, il presidente del Tribunale, viste
le disposizioni dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ha designato un altro giudice ad integrazione
della sezione medesima.
24
Con lettera 20 maggio 2008 il Tribunale ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre taluni documenti, tra cui la versione confidenziale
della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.
25
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.
26
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 9 settembre 2008.
27
In tale occasione è stato deciso, prima della chiusura della fase orale del procedimento, di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di
rispondere per iscritto ad uno dei quesiti posti dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la propria risposta – e il ricorrente
le proprie osservazioni – entro i termini all’uopo impartiti. La fase orale del procedimento è stata chiusa in data 8 ottobre
2008.
28
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
29
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, respingerlo in quanto infondato;
– condannare il ricorrente alle spese.
30
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
1.
Sulla ricevibilità
31
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], deduce l’irricevibilità del ricorso in quanto il ricorrente non sarebbe individualmente
interessato dalla decisione impugnata.
32
Si deve rammentare che il giudice può legittimamente valutare, in considerazione delle circostanze della specie, se la corretta
amministrazione della giustizia giustifichi la reiezione del ricorso nel merito, senza statuire preliminarmente sull’eccezione
di irricevibilità sollevata dalla parte convenuta (sentenza della Corte 26 febbraio 2002, causa C‑23/00 P, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1873, punti 51 e 52, e sentenza del Tribunale 13 settembre 2006, cause riunite T‑217/99, T‑321/00 e T‑221/01,
Sinaga/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 68).
33
Alla luce delle circostanze della specie, il Tribunale ritiene che debbano essere anzitutto esaminati i motivi dedotti dal
ricorrente, senza statuire preliminarmente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], considerato che il
ricorso di annullamento è, in ogni caso e per i motivi esposti in prosieguo, destituito di fondamento.
2.
Sul merito
34
Il ricorrente deduce tre motivi attinenti, rispettivamente, al difetto di motivazione, alla violazione dell’art. 87 CE e alla
violazione dei suoi diritti procedurali per non aver la [OSCURATO:PERSONA] avviato il procedimento d’indagine formale ex art. 88,
n. 2, CE.
Sul motivo attinente al difetto di motivazione
35
Il ricorrente deduce l’insufficienza della motivazione della decisione impugnata quanto alla qualificazione del conferimento
controverso come conferimento tacito ai fini del raffronto con il mercato, quanto alla presa in considerazione dell’imposta
sulle attività produttive, quanto alla detrazione degli oneri di rifinanziamento e quanto alla conformità della remunerazione
con il mercato.
Sulla qualificazione del conferimento controverso
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
36
Il ricorrente deduce che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], riportata al punto 25 della decisione impugnata, secondo cui il
conferimento controverso «è paragonabile ad altri conferimenti taciti conformi al mercato», è insufficientemente motivata.
37
In primo luogo, il ricorrente censura il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fondi le proprie valutazioni per quanto attiene alla qualificazione
del conferimento controverso sul progetto di contratto senza riassumerne il contenuto. Esso afferma che la [OSCURATO:PERSONA] si
è limitata a far riferimento alla circostanza che le parti del conferimento controverso lo hanno qualificato, nel progetto
di contratto, quale conferimento tacito e che l’istituzione non ha, conseguentemente, motivato la paragonabilità del conferimento
controverso ad altri conferimenti taciti conformi al mercato.
38
In secondo luogo, il ricorrente deduce che la [OSCURATO:PERSONA] non motiva la propria affermazione, contenuta nel punto 26 della
decisione impugnata, secondo cui il conferimento controverso dev’essere rimborsato, in caso di liquidazione o di fallimento,
prioritariamente al capitale sociale, laddove invece, in particolare, il contratto relativo al conferimento di cui trattasi
nella causa da cui è scaturita la sentenza in data odierna [OSCURATO:PERSONA] deutscher Banken/[OSCURATO:PERSONA], causa T‑163/05 (citata
supra, punto 14), disporrebbe che il rimborso del conferimento medesimo non sia prioritario rispetto a quello del capitale
sociale.
39
In terzo luogo, il ricorrente sostiene che l’affermazione, di cui al punto 26 della decisione impugnata, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA]
percepisce «l’intera remunerazione convenuta sebbene l’investitore nel capitale sociale possieda solamente il diritto alla
corresponsione di un dividendo proporzionale agli utili» non sia chiara e non consenta di comprendere ciò che la [OSCURATO:PERSONA]
intenda dimostrare con tale raffronto.
40
In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe motivato le affermazioni, contenute nel punto 27 della decisione impugnata, secondo
cui «sul mercato dei capitali si riscontrano conferimenti taciti senza clausola di [step‑up]» e «non è inusuale nemmeno il
volume del conferimento tacito di cui trattasi». Il ricorrente ritiene che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse inteso provare tali affermazioni
fondandosi sulle emissioni del 1998 e del 1999 cui essa ha fatto riferimento nella decisione 2006/742, essa avrebbe dovuto
riportare nella decisione impugnata la corrispondente parte della detta prima decisione. Il ricorrente rileva, inoltre, che
la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di spiegare i motivi per i quali la situazione sul mercato dei capitali nel 1998 e nel 1999 sarebbe
stata paragonabile a quella esistente al momento dell’emanazione della decisione impugnata, vale a dire l’estate del 2005.
Esso deduce parimenti che, nella decisione 2006/742, la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a riportare gli argomenti invocati dalla
Repubblica federale di Germania in merito alle emissioni del 1998 e del 1999. Nelle proprie osservazioni sulle memorie di
intervento, il ricorrente aggiunge che la decisione impugnata non soddisfa l’obbligo di motivazione considerato che, nella
sua versione non confidenziale, i conferimenti taciti menzionati non sono identificabili per effetto dell’anonimato delle
banche.
41
In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe insufficientemente motivato l’affermazione, contenuta nel punto 29 della decisione
impugnata, secondo cui il conferimento controverso presenterebbe per il [OSCURATO:PERSONA] «vari vantaggi» rispetto ad un investimento nel
capitale sociale. Il ricorrente fa valere a tal riguardo che le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono «superficiali», «parziali»
e «prive di sostanza».
42
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta la pretesa carenza di motivazione della decisione impugnata per quanto attiene
alla qualificazione del conferimento controverso come conferimento tacito. [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto argomenti a tal riguardo.
– Giudizio del Tribunale
43
Si deve rammentare che la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel
quale è stato adottato. La motivazione deve far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento dell’istituzione in
modo da consentire, da una parte, al giudice di esercitare il suo controllo di legittimità e, dall’altra, agli interessati
di conoscere le giustificazioni della misura adottata per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione sia
fondata o meno (sentenza WestLB, citata supra, punto 13, punto 278).
44
Non viene richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto il problema
di stabilire se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni dell’art. 253 CE va valutato alla luce non solo del suo tenore,
ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza WestLB, citata
supra, punto 13, punto 279).
45
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere
dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’adozione
della decisione (sentenza WestLB, citata supra, punto 13, punto 280).
46
Per quanto riguarda, in particolare, una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che escluda che la misura notificata costituisca un aiuto,
l’obbligo di motivazione esige l’indicazione dei motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la misura di cui trattasi non
ricada nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.
47
Peraltro, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta
dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legittimità nel merito dell’atto controverso
(v. sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, cause riunite T‑239/04 e T‑323/04, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3265, punto
117 e la giurisprudenza ivi richiamata).
48
Per quanto attiene, in primo luogo, alla censura del ricorrente relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia fondata sul progetto
di contratto, mentre il contenuto di quest’ultimo non sia stato né riportato nella decisione impugnata né fosse a conoscenza
del ricorrente o del Tribunale, è sufficiente rilevare che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non abbia riprodotto testualmente le disposizioni
del progetto di contratto, essa ha menzionato i singoli elementi risultanti dal progetto medesimo sui quali ha fondato le
proprie valutazioni giuridiche, ragion per cui tanto il ricorrente quanto il Tribunale sono in grado di conoscerne il ragionamento.
49
Quanto all’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a far riferimento al fatto che, nel progetto di contratto,
le parti del conferimento controverso hanno qualificato il progetto medesimo quale conferimento tacito, si deve rilevare,
da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata unicamente sulla qualificazione data dalle parti al conferimento controverso
e, dall’altro, che, anche se così fosse avvenuto, tale circostanza non vizierebbe la decisione impugnata per difetto di motivazione,
atteso che la questione se la [OSCURATO:PERSONA] possa qualificare il conferimento fondandosi unicamente sulla qualificazione data
dalle parti riguarda la fondatezza della motivazione dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] e non l’aspetto della sua sufficienza.
50
Per quanto attiene, in secondo luogo, alla pretesa assenza di motivazione dell’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui
il conferimento controverso dovrebbe essere rimborsato, in caso di liquidazione o di fallimento, prioritariamente rispetto
al capitale sociale, si deve osservare che tale affermazione corrisponde alla semplice constatazione di un elemento risultante
dal progetto di contratto (v. supra, punto 5) e che, conseguentemente, essa non necessitava di ulteriore motivazione. I dubbi
espressi dal ricorrente quanto alla questione se tale constatazione sia erronea o meno non riguardano la sufficienza della
motivazione della decisione impugnata, bensì la sua fondatezza e, in particolare, l’esattezza materiale dei fatti accolti
dalla [OSCURATO:PERSONA].
51
Per quanto attiene, in terzo luogo, alla motivazione dell’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] percepirebbe
«l’intera remunerazione convenuta laddove invece l’investitore nel capitale sociale possiede solamente il diritto alla corresponsione
di un dividendo proporzionale agli utili», è sufficiente rilevare come sia evidente, alla lettura del periodo completo del
punto 26 della decisione impugnata, in cui si dichiara che il [OSCURATO:PERSONA] percepisce, «al pari dell’investitore di un conferimento
tacito sul mercato dei capitali», l’intera remunerazione, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la forma di remunerazione convenuta
per il conferimento controverso fosse caratteristica dei conferimenti taciti e non del capitale sociale, e che tale circostanza,
inter alia, deponesse a favore della qualificazione del conferimento controverso quale conferimento tacito. I dubbi espressi
dal ricorrente quanto alla questione se la forma della remunerazione convenuta per il conferimento controverso sia effettivamente
caratteristica dei conferimenti taciti non riguardano la motivazione della decisione impugnata, bensì la sua fondatezza.
52
Per quanto attiene, in quarto luogo, alla motivazione delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «sul mercato dei capitali
si riscontrano conferimenti taciti senza clausola di [step‑up]» e «il volume del conferimento tacito in questione non è (...)
inusuale», è sufficiente osservare che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a rilevare due circostanze che emergono chiaramente dalle
informazioni fornite dalle relazioni peritali e, segnatamente, dalle operazioni realizzate sul mercato cui essa fa riferimento
ai punti 49 e 56 della decisione impugnata. Il rinvio alla decisione 2006/742, contenuto nella nota a piè di pagina, non riguarda
questi due rilievi di fatto, bensì l’intero ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla qualificazione del conferimento controverso
come conferimento tacito ai fini del raffronto della remunerazione convenuta con il mercato. Considerato che la [OSCURATO:PERSONA]
non ha fondato tali affermazioni sui dati di mercato relativi al 1998 e al 1999, essa non era tenuta a spiegare le ragioni
per le quali la situazione di mercato nel 1998 e nel 1999 sarebbe stata paragonabile a quella esistente al momento dell’adozione
della decisione impugnata.
53
Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto rinviare alla decisione 2006/742 ed avrebbe
dovuto riportare nella decisione impugnata le parti pertinenti di tale decisione, si deve rilevare che tale argomento è contraddetto
dalla giurisprudenza secondo cui una decisione è sufficientemente motivata qualora rinvii ad un documento che sia già in possesso
del destinatario e che contenga gli elementi sui quali l’istituzione ha fondato la sua decisione (vedi, in tal senso e per
analogia, sentenza 24 aprile 1996, cause riunite T‑551/93, T‑231/94, T‑232/94, T‑233/94 e T‑234/94, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑247, punto 144), cosa che è avvenuta nella specie, atteso che il ricorrente ha ricevuto copia
della decisione 2006/742 sin dalla sua emanazione, vari mesi prima dell’adozione della decisione impugnata.
54
Per quanto attiene all’argomento relativo all’insufficienza della motivazione della decisione impugnata in quanto i conferimenti
taciti utilizzati a titolo di raffronto non sarebbero stati identificabili in considerazione dell’anonimato delle banche emittenti,
si deve sottolineare che il ricorrente censura, in realtà, l’incompletezza della versione non confidenziale di cui disponeva
al momento della proposizione del suo ricorso e non la motivazione della decisione impugnata in quanto tale. Si deve peraltro
rilevare che, nella specie, l’occultamento di taluni dati in tale versione non era tale da impedire al ricorrente di difendere
i propri diritti e di verificare la fondatezza della decisione impugnata. Infatti, da un lato, malgrado il fatto che i nomi
delle banche che avevano emesso i conferimenti di cui trattasi siano stati occultati, la versione non confidenziale della
decisione impugnata contiene, in termini sufficientemente comprensibili, gli elementi di valutazione che hanno consentito
alla [OSCURATO:PERSONA] di formare la propria posizione. Dall’altro, e in ogni caso, la versione confidenziale della decisione impugnata,
quale notificata alla Repubblica federale di Germania, è stata comunicata al ricorrente nel corso del procedimento (v. supra,
punto 24), senza essere stata oggetto di nuove osservazioni fondate sui passi de quibus.
55
Per quanto attiene, in quinto luogo, alle valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il procedimento controverso presenterebbe
vantaggi per il [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad un investimento nel capitale sociale, si deve rilevare che il ricorrente, sostenendo che
le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero «superficiali», «parziali» e «prive di sostanza», non censura, in realtà, la sufficienza
della motivazione, bensì la fondatezza delle valutazioni accolte.
56
Ciò premesso, si deve ritenere che la decisione impugnata non è insufficientemente motivata per quanto attiene alla qualificazione
del conferimento controverso.
Sulla presa in considerazione dell’imposta sulle attività produttive
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
57
Il ricorrente deduce che la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione per quanto riguarda la valutazione, espressa
nel punto 36, secondo cui «un investitore istituzionale operante in un’economia di mercato avrebbe (...) preteso una remunerazione
più elevata rispetto al [OSCURATO:PERSONA] al fine di compensare gli oneri subiti per effetto della [imposta sulle attività produttive]»
e la «[OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, sarebbe stata senz’altro disposta a corrispondere tale maggiorazione della remunerazione ad un
siffatto investitore».
58
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta che la decisione impugnata sia insufficientemente motivata per quanto attiene
alla presa in considerazione dell’imposta sulle attività produttive quale onere gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] per effetto del conferimento
controverso. [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto argomenti a tal riguardo.
– Giudizio del Tribunale
59
Si deve rilevare che, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto altro che applicare la conclusione cui era giunta nella decisione
2006/742 per quanto attiene al conferimento oggetto di tale procedimento. La detta decisione, come risulta da quanto precedentemente
esposto (v. supra, punto 53), era già in possesso del ricorrente.
60
Orbene, l’esame della decisione 2006/742 nonché degli argomenti del ricorrente quanto al preteso manifesto errore di valutazione
in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa a tal riguardo, effettuato ai punti 188‑192 della sentenza pronunciata in data odierna,
[OSCURATO:PERSONA] deutscher Banken/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑163/05), citata supra, punto 14, non ha rivelato alcun vizio di motivazione
che impedisse al ricorrente di contestare la detta decisione o al Tribunale di valutarne la fondatezza.
61
Ne consegue che, in ogni caso, la decisione impugnata si colloca nel solco di una prassi decisionale, nota al ricorrente,
e poteva essere, di conseguenza, motivata sommariamente (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74,
Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1491, punto 31).
Sulla detrazione degli oneri di rifinanziamento
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
62
Il ricorrente sostiene che i punti 37‑41 della decisione impugnata non consentano di comprendere i criteri sui quali la [OSCURATO:PERSONA]
si è fondata per giungere alla conclusione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sopporterebbe effettivamente gli oneri di rifinanziamento
supplementari, rispetto a quanto avverrebbe nel caso in cui avesse percepito un conferimento tacito liquido, a concorrenza
del tasso di rifinanziamento lordo, né di comprendere i motivi per i quali la detraibilità fiscale della remunerazione giustificherebbe
la detrazione degli oneri di rifinanziamento.
63
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta che la decisione impugnata sia insufficientemente motivata quanto alla presa
in considerazione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sopporti, nella specie, oneri di rifinanziamento supplementari. [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto
argomenti a tale riguardo.
– Giudizio del Tribunale
64
Si deve rilevare che, come affermato dal ricorrente nel proprio ricorso, nella specie la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto altro che
applicare le conclusioni cui essa è giunta nella decisione 2006/742 con riguardo al conferimento ivi in esame.
65
Ciò premesso, e considerato che nella sentenza pronunciata in data odierna, [OSCURATO:PERSONA] deutscher Banken/[OSCURATO:PERSONA] (causa
T‑163/05), citata supra, punto 14, il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse sufficientemente motivato le conclusioni
cui era giunta (v. punti 265‑267 della sentenza), devono essere respinti gli argomenti del ricorrente quanto alla pretesa
assenza di motivazione della decisione impugnata, atteso che quest’ultima poteva ben essere compresa, in ogni caso, alla luce
della motivazione esposta nella decisione 2006/742 (v. supra, punto 61).
Sulla conformità al mercato della remunerazione convenuta tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
66
Il ricorrente deduce l’insufficienza della motivazione accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] per concludere nel senso della conformità
al mercato della remunerazione convenuta tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Esso sostiene, a tal riguardo, che l’affermazione, contenuta
nel punto 69 della decisione impugnata, secondo cui il fatto che una parte rilevante dei fondi propri di base sia costituita
da conferimenti taciti produrrebbe l’effetto di aumentare le possibilità di ricorso ai detti conferimenti «in luogo e al posto
del capitale sociale» sia insufficiente e contraddittoria rispetto all’altra sua affermazione secondo cui, in caso di fallimento,
i conferimenti taciti dovrebbero essere rimborsati con priorità rispetto al capitale sociale. Il ricorrente ritiene parimenti
che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], di cui al punto 73 della decisione impugnata, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] eserciterebbe un’influenza
considerevole sulla determinazione del profilo di rischio della [OSCURATO:PERSONA] non sia motivata e che la [OSCURATO:PERSONA] non spieghi se
le condizioni relative all’emissione di EUR 500 000 000, da essa menzionata al punto 74 della decisione e che sarebbe stata
sottoscritta da un solo investitore, siano paragonabili a quelle del conferimento controverso, ragion per cui né il ricorrente
né il Tribunale sarebbero in grado di verificare la paragonabilità dei due conferimenti.
67
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta che la decisione impugnata sia insufficientemente motivata per quanto attiene
alla conformità al mercato della remunerazione convenuta per il conferimento controverso. [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto argomenti
a tal riguardo.
– Giudizio del Tribunale
68
Per quanto attiene all’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il fatto che una parte rilevante dei fondi propri di base
sia costituita da conferimenti taciti produrrebbe l’effetto di aumentare le possibilità di ricorso ai detti conferimenti «in
luogo e al posto del capitale sociale», si deve rilevare che, ancorché la sua formulazione sia imperfetta, dalla lettura complessiva
della decisione impugnata emerge chiaramente che, con tale affermazione, la [OSCURATO:PERSONA] non intendeva definire l’ordine di
priorità tra il capitale sociale e i conferimenti taciti in caso di fallimento, bensì indicare che il rischio dell’insufficienza
del capitale sociale, in caso di difficoltà economiche, è più importante qualora i conferimenti taciti rappresentino una quota
rilevante di fondi propri di base. Tale affermazione non impedisce, conseguentemente, al ricorrente di contestare la decisione
impugnata né al Tribunale di valutarne la legittimità.
69
Per quanto attiene all’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] eserciterebbe un’influenza considerevole sulla determinazione
del profilo di rischio della [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, al punto 73 della decisione impugnata,
qual era il fondamento di tale affermazione. Se è certamente vero che tale spiegazione è stata occultata nella versione non
confidenziale della decisione impugnata in possesso del ricorrente al momento della proposizione del ricorso, la versione
confidenziale di tale decisione è stata prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] su richiesta del Tribunale e comunicata al ricorrente prima
dell’udienza (v. supra, punto 24). Ciò premesso, si deve ritenere che il ricorrente sia stato in grado di difendere i propri
interessi.
70
Per quanto attiene al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non spiega se le condizioni dell’emissione di EUR 500 000 000, che sarebbe
stata sottoscritta da un solo investitore, siano paragonabili a quelle del conferimento controverso, si deve rilevare che
dalla decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] cita tale esempio per dimostrare che la concentrazione dei rischi da parte
di un investitore in una sola impresa non è esclusa. Orbene la questione se il fatto che tale concentrazione di rischi in
un’impresa determinata non sia esclusa sia sufficiente per ritenere che la remunerazione convenuta tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
sia conforme al mercato non riguarda la motivazione della decisione impugnata, bensì la sua fondatezza.
71
Ciò premesso, si deve ritenere che la decisione impugnata non è viziata da difetto di motivazione per quanto riguarda la conformità
con il mercato della remunerazione convenuta per il conferimento controverso.
72
Il motivo relativo all’assenza di motivazione della decisione impugnata dev’essere quindi respinto.
Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 87 CE
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
73
Il ricorrente deduce che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 87 CE laddove ha ritenuto che la remunerazione convenuta per il
conferimento controverso sia conforme al criterio dell’investitore privato e non costituisca, conseguentemente, un aiuto di
Stato.
74
A tal riguardo, il ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto,
in primo luogo, che l’imposta sulle attività produttive dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] debba essere aggiunta, ai fini del raffronto con
il mercato, al tasso di remunerazione convenuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale imposta fa parte degli oneri gravanti
sulla [OSCURATO:PERSONA] per effetto del detto conferimento, in secondo luogo, che debba essere preso in considerazione il fatto che la
[OSCURATO:PERSONA] sopporti determinati oneri per procurarsi sul mercato le liquidità che il conferimento controverso non le procura e,
in terzo luogo, che la remunerazione di garanzia conforme al mercato sarebbe inferiore al tasso dell’1,65% convenuto inter
partes e maggiorato in ragione dell’incidenza dell’imposta sulle attività produttive.
75
Per quanto attiene alla presa in considerazione dell’imposta sulle attività produttive nonché degli oneri di rifinanziamento
sopportati dalla [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell’assenza di liquidità del conferimento controverso, il ricorrente reitera, sostanzialmente,
gli argomenti già dedotti nell’ambito della causa da cui è scaturita la sentenza pronunciata in data odierna, [OSCURATO:PERSONA]
deutscher Banken/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑163/05), citata supra, punto 14, e già esposti, rispettivamente, ai punti 185 e 186
nonché 263 della sentenza medesima.
76
Per quanto attiene all’adeguatezza della remunerazione, il ricorrente sostiene, sostanzialmente, che il conferimento controverso
presenti un profilo di rischio più elevato rispetto ai conferimenti taciti emessi sul mercato e che, pertanto, un investitore
privato avrebbe preteso per tale conferimento una remunerazione superiore a quella richiesta sul mercato per i conferimenti
taciti. Il ricorrente si fonda sul volume del conferimento controverso, sull’impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di disinvestimento
e sul rischio di perdita in caso di fallimento. Esso ritiene, inoltre, che il fatto che la remunerazione convenuta per il
conferimento controverso sia fissa non sia pertinente per la determinazione del tasso conforme al mercato e che la [OSCURATO:PERSONA]
non potesse fondarsi sul conferimento tacito emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2005, atteso che questo non sarebbe paragonabile al conferimento
controverso.
77
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tali argomenti.
Giudizio del Tribunale
78
Per quanto attiene agli argomenti relativi alla presa in considerazione dell’imposta sulle attività produttive e alla detrazione
degli oneri di rifinanziamento, essi devono essere respinti per gli stessi motivi esposti ai punti 188‑192 e 269‑291 della
sentenza pronunciata in data odierna, [OSCURATO:PERSONA] deutscher Banken/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑163/05), citata supra, punto 14.
79
Per quanto attiene agli argomenti diretti a dimostrare che il conferimento controverso presenterebbe un profilo di rischio
più elevato rispetto a quello dei conferimenti taciti utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di raffronto, occorre esaminare
in successione gli argomenti relativi alla rilevanza ai fini del calcolo della remunerazione conforme al mercato e, quindi,
ai fini della valutazione della sussistenza di un aiuto, del volume dell’investimento, dell’impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di disinvestimento,
del rischio di perdita in caso di fallimento, del fatto che la remunerazione convenuta per il conferimento controverso sia
fissa, nonché la pertinenza del raffronto effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] con l’emissione della [OSCURATO:PERSONA] effettuata nel maggio
del 2005.
– Sul volume dell’investimento
80
Il ricorrente fa valere, a tal riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha debitamente tenuto conto della rilevanza del volume dell’investimento
ai fini della qualificazione del conferimento controverso e del raffronto della remunerazione convenuta tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
con la remunerazione di garanzia dei conferimenti taciti emessi sul mercato.
81
Per quanto attiene, in primo luogo, alla rilevanza del volume dell’investimento ai fini della qualificazione del conferimento
controverso quale conferimento tacito ai fini del raffronto con il mercato, il ricorrente deduce che il fatto che il conferimento
sia stato sottoscritto da un solo investitore, che il [OSCURATO:PERSONA] detenga il 44% dei fondi propri di base della [OSCURATO:PERSONA] e che esso
concentri l’83% dei propri investimenti in una sola ed unica banca induce ad assimilare il conferimento controverso al capitale
sociale, considerato che il rischio per il [OSCURATO:PERSONA] è più elevato di quello assunto da investitori che abbiano sottoscritto conferimenti
taciti emessi sul mercato.
82
Quanto al fatto, anzitutto, che il conferimento controverso sia stato sottoscritto interamente da un solo investitore, il
ricorrente, richiamandosi alla sentenza WestLB, citata supra, punto 13 (punto 255), deduce che un investitore che sottoscriva
da solo l’intero investimento non può tener conto del comportamento di altri operatori sul mercato incorrendo, conseguentemente,
in un rischio più elevato.
83
Orbene, si deve rilevare che, al punto 255 della sentenza WestLB, citata supra, punto 13, il Tribunale ha semplicemente affermato,
nell’ambito dell’esame dell’adeguata remunerazione dell’investimento e non nell’ambito della qualificazione dell’investimento,
che un investitore privato accorto, vale a dire quello che intenda massimizzare i propri utili senza incorrere in rischi eccessivi
rispetto ad altri operatori sul mercato, richiederebbe, in linea di principio, un rendimento minimo equivalente al rendimento
medio del settore interessato.
84
Si deve necessariamente rilevare che tale riferimento del Tribunale al comportamento di altri investitori non conferma l’argomento
del ricorrente, in quanto è del tutto scisso dalla questione se il fatto che un investitore sottoscriva da solo l’intera emissione
incrementi il profilo di rischio dell’investimento.
85
Quanto al fatto, inoltre, che i conferimenti taciti sottoscritti dal [OSCURATO:PERSONA] rappresentino il 44% dei fondi propri di base della
[OSCURATO:PERSONA] nonché l’83% degli investimenti del [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che non è manifestamente erroneo ritenere, come implicitamente
ha fatto la [OSCURATO:PERSONA], che tali due circostanze non siano pertinenti ai fini della determinazione se il conferimento controverso
presenta un profilo di rischio più simile a quello del capitale sociale o a quello dei conferimenti taciti sul mercato e,
conseguentemente, ai fini della determinazione se l’esame della conformità della sua remunerazione con il mercato deve essere
effettuata con riferimento alla remunerazione dei conferimenti taciti o del capitale sociale. A tal riguardo, occorre richiamarsi
ai punti 140 e 141 della sentenza pronunciata in data odierna, [OSCURATO:PERSONA] deutscher Banken/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑163/05),
citata supra, punto 14, in cui il Tribunale ha respinto argomenti analoghi dedotti dal ricorrente.
86
Dev’essere inoltre respinto l’argomento del ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], non prendendo in considerazione la quota
dei fondi propri di base della [OSCURATO:PERSONA] detenuti dal [OSCURATO:PERSONA] ai fini della qualificazione del conferimento controverso, avrebbe
agito in contrasto con la propria decisione 20 ottobre 2004, 2006/737/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania
ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], ora WestLB AG (GU 2006,L 307, pag. 22), in cui avrebbe
affermato che la rilevanza del volume dell’investimento costituisce un indice di analogia con il capitale sociale.
87
Infatti, si deve necessariamente rilevare che, nella decisione 2006/737, non è il volume dei fondi propri di base acquisiti
dal [OSCURATO:PERSONA] della Renania del [OSCURATO:PERSONA] in veste di sottoscrittore unico ad essere stato considerato quale indice di assimilazione
ad un investimento realizzato nel capitale sociale, bensì il volume complessivo dell’operazione, e ciò in considerazione del
fatto che, a differenza del caso in esame, un quantitativo così elevato di fondi propri di base non poteva, all’epoca, essere
ottenuto da una banca se non sotto forma di capitale sociale, indipendentemente dalla questione se l’investimento provenisse
da un solo o più investitori (v. punto 204 e seguenti della decisione 2006/737).
88
Per quanto attiene, in secondo luogo, all’importanza del volume dell’investimento ai fini della determinazione della remunerazione
conforme al mercato, il ricorrente contesta i quattro argomenti sui quali si fonda l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo
cui non sarebbe stato necessario applicare una maggiorazione per tener conto del considerevole impegno del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA].
89
Il ricorrente contesta quindi, in primo luogo, che il rischio risultante dalla concentrazione degli investimenti del [OSCURATO:PERSONA]
nella [OSCURATO:PERSONA] risulti compensato dalla circostanza che la remunerazione del [OSCURATO:PERSONA] non è stata ridotta, sebbene, sul mercato,
l’attribuzione della totalità di un’emissione ad un unico investitore implichi una riduzione della remunerazione. Il ricorrente
deduce a tal riguardo che il riferimento ad un’eventuale riduzione della remunerazione sul mercato non è pertinente nella
specie, in quanto il conferimento controverso non è stato offerto ad un ampio numero di investitori i quali si troverebbero,
conseguentemente, in concorrenza fra loro.
90
Si deve osservare che la circostanza che il conferimento non sia stato negoziato sul mercato non rende manifestamente erroneo
ritenere che possa essere presa in considerazione una riduzione della remunerazione idonea a compensare un’eventuale maggiorazione
della medesima dovuta alla rilevante esposizione del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il ricorrente non intende sostenere
che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto procurarsi sul mercato, eventualmente presso più investitori, un conferimento avente, dal
suo punto di vista, le stesse caratteristiche del conferimento controverso (volume, durata indeterminata, remunerazione di
garanzia). Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] poteva indurre il [OSCURATO:PERSONA] a rinunciare ad un’eventuale maggiorazione della remunerazione per
tener conto della sua rilevante esposizione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], considerato che essa avrebbe potuto respingere la
sua offerta e ottenere sul mercato fondi ad un costo inferiore.
91
In secondo luogo, il ricorrente sostiene, per quanto attiene all’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] eserciterebbe
un’influenza considerevole sulla determinazione del profilo di rischio strategico della [OSCURATO:PERSONA], che la versione non confidenziale
della decisione impugnata non gli consentirebbe di comprendere le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] è giunta a tale conclusione
e che, in ogni caso, l’istituzione non spiegherebbe i motivi per i quali il [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe rinunciare, per tale motivo, ad
un’adeguata remunerazione del conferimento controverso.
92
Si deve rilevare che, per quanto il ricorrente sembri contestare la sufficienza della motivazione della decisione impugnata,
tali argomenti si collocano in un capitolo del ricorso intitolato «[OSCURATO:PERSONA] erronei della [OSCURATO:PERSONA]» nell’ambito del motivo
relativo alla violazione dell’art. 87 CE e non nel capitolo riguardante il motivo relativo all’insufficienza della motivazione.
93
In ogni caso, per quanto attiene al fatto che le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il [OSCURATO:PERSONA] eserciterebbe
un’influenza considerevole sulla determinazione del profilo di rischio strategico della [OSCURATO:PERSONA] non figurino nella versione
non confidenziale della decisione impugnata, si deve rinviare supra al punto 69, in cui tale argomento è stato già respinto
dal Tribunale.
94
Per quanto attiene alla relazione tra la considerevole influenza del [OSCURATO:PERSONA] sulla determinazione del profilo di rischio strategico
della [OSCURATO:PERSONA] e l’importo della remunerazione, si deve rilevare che dalla lettura dei punti 71‑74 della decisione impugnata
emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tale influenza, unitamente agli altri tre elementi da essa esaminati, riduca il
rischio derivante per il [OSCURATO:PERSONA] dal fatto di detenere una quota rilevante dei fondi propri di base della [OSCURATO:PERSONA] e di concentrare
in tale impresa l’83% dei propri investimenti e che, conseguentemente, il [OSCURATO:PERSONA] non abbia rinunciato ad una remunerazione più
elevata per il conferimento controverso, accettando invece una remunerazione adeguata in considerazione di tutte le circostanze
dell’operazione. Si deve tuttavia rilevare che il ricorrente non deduce argomenti concreti diretti a dimostrare la manifesta
erroneità dell’affermazione secondo cui l’influenza considerevole esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] sul profilo di rischio della [OSCURATO:PERSONA]
potrebbe compensare il rischio corso dal [OSCURATO:PERSONA] per il fatto di detenere una quota rilevante dei fondi propri di base della
[OSCURATO:PERSONA] e di concentrare in tale impresa l’83% dei propri investimenti.
95
In terzo luogo, il ricorrente contesta la pertinenza del riferimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un’emissione di EUR 500 000 000
che sarebbe stata sottoscritta da un solo investitore. Esso censura, a tal riguardo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia
identificato tale operazione e non ne abbia precisato le particolarità, facendo valere che, in tale contesto, non sarebbe
possibile ritenere che la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia sottoscritto l’intero conferimento controverso non presenti nessun
elemento inusuale.
96
Si deve rilevare, come sostenuto dal ricorrente, che il semplice fatto che un investitore abbia sottoscritto un’emissione
di EUR 500 000 000 non è sufficiente a dimostrare che il profilo di rischio del conferimento controverso non implichi una
remunerazione più elevata rispetto alla remunerazione di garanzia dei conferimenti taciti esistenti sul mercato. Infatti,
atteso che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato la remunerazione di garanzia convenuta per tale conferimento, tale esempio non
può fondare la conclusione secondo cui la concentrazione del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] non dovrebbe implicare una maggiorazione della
remunerazione.
97
In quarto luogo, il ricorrente contesta che la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] possieda partecipazioni per un valore complessivo per
EUR 361 500 000 in altre imprese diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] diminuisca il forte rischio di concentrazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] medesimo
incorre riguardo alla [OSCURATO:PERSONA].
98
Si deve necessariamente rilevare che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non concentri nella [OSCURATO:PERSONA] la totalità dei propri investimenti,
bensì solamente l’87% dei medesimi, non è di per sé sufficiente ad avvalorare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui
il considerevole impegno del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] non giustificherebbe una maggiorazione della remunerazione convenuta per il
conferimento controverso.
99
Tuttavia, alla luce di quanto esposto supra ai punti 88‑94, la circostanza che questi ultimi elementi menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA]
nella decisione impugnata non consentano di concludere che non fosse necessaria una maggiorazione della remunerazione in considerazione
della concentrazione del rischio del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] non può implicare l’annullamento della decisione impugnata (v., in
tal senso, sentenza 12 dicembre 2006, causa T‑155/04, SELEX [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4797, punto 47).
100
Si deve peraltro osservare che la rilevanza del volume investito dal [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] risulta in parte dalla decisione del
[OSCURATO:PERSONA] medesimo di non dividere i fondi speciali oggetto della causa da cui è scaturita la sentenza pronunciata in data odierna,
[OSCURATO:PERSONA] deutscher Banken/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑163/05), citata supra, punto 14, e che tale concentrazione di rischi da
parte del [OSCURATO:PERSONA] non implica un interesse specifico per la [OSCURATO:PERSONA] tale da costringere quest’ultima a remunerarlo in considerazione
dell’aumento del rischio assunto dal [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 229 e 230 della detta sentenza).
101
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve considerare che gli argomenti del ricorrente relativi al volume degli investimenti
del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] non dimostrano che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore manifesto di valutazione laddove ha affermato
che la remunerazione del conferimento controverso non doveva essere superiore alla remunerazione di garanzia dei conferimenti
taciti esitenti sul mercato.
– Sull’impossibilità di disinvestimento
102
Il ricorrente deduce che l’impossibilità di disinvestimento per il [OSCURATO:PERSONA] costituisce una differenza determinante rispetto ai
conferimenti taciti esistenti sul mercato e censura il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ne abbia tenuto conto nella determinazione
della remunerazione conforme al mercato. Il ricorrente reitera a tale riguardo gli argomenti già invocati nell’ambito della
causa T‑163/05 ed esposti ai punti 151 e 233 della sentenza pronunciata in data odierna, [OSCURATO:PERSONA] deutscher Banken/[OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑163/05), citata supra, punto 14. Tali argomenti devono essere pertanto respinti per gli stessi motivi esposti ai
punti 152‑154 e 234‑237 della detta sentenza.
– Sul rischio di perdita in caso di fallimento
103
Il ricorrente deduce che il rischio di perdita in caso di fallimento costituisce una differenza determinante rispetto ai conferimenti
taciti esistenti sul mercato e censura il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ne abbia tenuto conto nella determinazione della remunerazione
conforme al mercato. A tal riguardo, da un lato, il ricorrente reitera gli argomenti già invocati in ordine alla decisione
2006/742, esposti al punto 108 della sentenza pronunciata in data odierna, [OSCURATO:PERSONA] deutscher Banken/[OSCURATO:PERSONA] (causa
T‑163/05), citata supra, punto 14, e, dall’altro, non avendo ricevuto comunicazione, prima del deposito del ricorso, del progetto
di contratto, attesa la sua natura confidenziale, sostiene che fosse probabile che le parti avessero previsto per il conferimento
controverso un rango inferiore rispetto al capitale sociale, come ritiene sia avvenuto nel caso del conferimento oggetto della
causa da cui è scaturita la detta sentenza.
104
Per quanto attiene al contenuto del progetto di contratto, è sufficiente rilevare che l’art. 4 del medesimo prevede che, «in
caso di avvio della procedura fallimentare sul patrimonio della [[OSCURATO:PERSONA]] o in caso di liquidazione della medesima, il conferimento
[controverso] sarà rimborsato solamente a seguito del soddisfacimento di tutti i creditori della [[OSCURATO:PERSONA]], compresi i titolari
di titoli di partecipazione nonché i creditori di altri capitali di garanzia ai sensi dell’art. 10, comma 5a, del KWG, ma
prioritariamente rispetto ai detentori di quote del capitale sociale».
105
Dal progetto di contratto emerge dunque che il conferimento controverso beneficia di un rango superiore a quello del capitale
sociale e che, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 26 della decisione impugnata, è paragonabile, a tal riguardo, ai
conferimenti taciti esistenti sul mercato, il che depone a favore della possibilità di paragonare la remunerazione convenuta
tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] con la remunerazione fissata per i conferimenti taciti emessi sul mercato e non con la remunerazione
derivante da investimenti nel capitale sociale. Si deve osservare che il ricorrente, avendo ricevuto copia del progetto di
contratto a seguito di richiesta del Tribunale rivolta alla [OSCURATO:PERSONA], non ha svolto osservazioni a tal riguardo.
106
Per quanto attiene agli altri argomenti dedotti dal ricorrente, essi devono essere respinti per i motivi esposti al punto
109 della sentenza pronunciata in data odierna, [OSCURATO:PERSONA] deutscher Banken/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑163/05), citata supra,
punto14.
– Sulla pertinenza del carattere fisso della remunerazione
107
Il ricorrente deduce, in primo luogo, che dai punti 26 e 29 della decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto
che il fatto che la remunerazione del conferimento controverso sia fissa e non dipenda, in linea di principio, dalle risultanze
dell’esercizio, laddove l’importo dei dividendi dipende dagli utili contabili realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], costituisca un vantaggio
rispetto ad un investimento nel capitale sociale. Il ricorrente sostiene che la struttura della remunerazione del conferimento
controverso presenti, da un punto di vista economico, tanto dei vantaggi quanto degli inconvenienti rispetto a quella della
remunerazione del capitale sociale.
108
Si deve rilevare a tal riguardo che, se è pur vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, al punto 29 della decisione impugnata,
che un conferimento tacito presenta taluni vantaggi per il [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad un trasferimento di fondi speciali a titolo di
capitale sociale, essa non fonda tuttavia la propria valutazione in ordine alla qualificazione del conferimento controverso
su tale affermazione. La detta qualificazione poggia, per quanto attiene alla remunerazione, sull’affermazione contenuta nel
punto 26 della decisione impugnata, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], al pari dell’investitore in un conferimento tacito sul mercato dei
capitali, percepisce l’intera remunerazione, laddove l’investitore nel capitale sociale ha diritto alla corresponsione di
un dividendo proporzionale agli utili. [OSCURATO:PERSONA] non afferma, quindi, che una remunerazione fissa sarebbe più favorevole
rispetto al diritto ai dividendi. Essa si limita a considerare che la remunerazione fissa, come quella prevista per il conferimento
controverso, è tipica dei conferimenti taciti piuttosto che del capitale sociale e che, conseguentemente, il tipo di remunerazione
convenuta tra le parti per il conferimento controverso l’assimila ai conferimenti taciti esistenti sul mercato.
109
Ciò premesso, non occorre esaminare gli argomenti del ricorrente quanto alla fondatezza dell’affermazione della [OSCURATO:PERSONA],
contenuta al punto 29 della decisione impugnata, secondo cui un conferimento tacito presenterebbe taluni vantaggi per il [OSCURATO:PERSONA]
rispetto ad un trasferimento di fondi speciali a titolo di capitale sociale.
110
Il ricorrente deduce, in secondo luogo, che, contrariamente a quanto preteso dalla [OSCURATO:PERSONA], la remunerazione fissa non
è tipica dei conferimenti taciti e la remunerazione variabile non lo è del capitale sociale. Il ricorrente rinvia a tale riguardo
agli argomenti esposti nell’ambito della causa da cui è scaturita la sentenza pronunciata in data odierna, [OSCURATO:PERSONA] deutscher
Banken/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑163/05), citata supra, punto 14. Orbene, tali argomenti sono stati respinti ai punti 113‑122 della
detta sentenza.
111
Il ricorrente deduce, in terzo luogo, che il fatto che il diritto alla remunerazione del [OSCURATO:PERSONA] dipenda dall’esistenza di un’eccedenza
di esercizio della [OSCURATO:PERSONA] costituisce una divergenza, a detrimento del [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla struttura dei conferimenti taciti
esistenti sul mercato, atteso che, per questi ultimi, il diritto alla remunerazione dipende, in linea di principio, dagli
utili contabili dell’emittente e solamente in presenza di talune circostanze di eccedenza di esercizio, ragion per cui è meno
probabile che l’emittente sospenda il versamento della remunerazione.
112
Si deve rilevare che le relazioni peritali cui fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA] ai punti 59 e 60 della decisione impugnata precisano
che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è evidente che le modalità previste per il versamento della remunerazione
del conferimento controverso siano meno favorevoli per il [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle modalità normalmente previste sul mercato. In
tal senso, ancorché la banca di investimenti A abbia effettivamente ritenuto che ciò sia vero, la banca di investimenti B
e la società di periti contabili hanno ritenuto che le modalità previste per il versamento della remunerazione del conferimento
controverso fossero più favorevoli per il [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quando avviene di regola.
113
In ogni caso, si deve necessariamente rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, al punto 66 della decisione impugnata che,
come pretende il ricorrente, una maggiorazione della remunerazione potrebbe risultare giustificata in presenza di modalità
di pagamento più restrittive. L’istituzione ha tuttavia parimenti considerato, senza che il ricorrente abbia dedotto argomenti
in senso contrario, che la mancata presa in considerazione di una maggiorazione per modalità di pagamento più restrittive
non incideva sulle sue valutazioni, atteso che la remunerazione di garanzia risultante dal tasso convenuto dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla
[OSCURATO:PERSONA] per il conferimento controverso, maggiorata in ragione degli oneri rappresentati dall’imposta sulle attività produttive,
vale a dire dell’1,925%, era ancora superiore alla remunerazione di garanzia del mercato risultante dall’applicazione della
maggiorazione proposta dalla banca di investimenti A all’intervallo di valori fissato nelle relazioni peritali.
114
Ciò premesso, si deve ritenere che gli argomenti del ricorrente non consentono di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa
in un manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto che le disposizioni del progetto di contratto relative alla remunerazione
assimilino il conferimento controverso ai conferimenti taciti esistenti sul mercato e che le differenze esistenti non impediscono
di considerare che il tasso di remunerazione convenuto inter partes sia conforme al tasso di remunerazione di garanzia sul
mercato.
– Sulla pertinenza del conferimento del maggio del 2005
115
Il ricorrente deduce che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fondarsi sul conferimento tacito emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel maggio del 2005
(v. supra, punto 19), non essendo quest’ultimo paragonabile al conferimento controverso. Il ricorrente fa valere che i due
apporti si distinguono, segnatamente, per il fatto che quello del maggio del 2005 è stato sottoscritto da una serie di investitori,
è stato quotato in Borsa e deve essere rimborsato al valore nominale oltre interessi, non essendo prevista una riduzione in
ragione delle perdite della [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha peraltro chiesto al Tribunale di disporre che la [OSCURATO:PERSONA] precisi
se esistano accordi relativi al rango del conferimento controverso, particolarmente riguardo al conferimento tacito effettuato
nel maggio del 2005.
116
Si deve necessariamente rilevare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato l’operazione del maggio del
2005 solamente ad abundantiam, una volta giunta alla conclusione che la remunerazione convenuta dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] per
il conferimento controverso era conforme al mercato. Ciò premesso, atteso che gli argomenti del ricorrente relativi ai rilievi
sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato tale conclusione sono stati respinti, l’eventuale difetto di pertinenza del raffronto
con il conferimento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel maggio del 2005 non può determinare l’annullamento della decisione impugnata.
117
In ogni caso, si deve osservare che, anche ammesso che le differenze invocate dal ricorrente siano pertinenti e reali – cosa
contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo all’entità del rimborso in caso di recesso, senza che il ricorrente abbia replicato in merito
–, il conferimento del maggio del 2005 dimostra, come precisato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA]
poteva emettere conferimenti taciti sul mercato aventi, con riguardo agli elementi che rivestivano per essa interesse – come
la qualificazione quali fondi propri di base ed il tasso della remunerazione di garanzia – e per i quali essa era disposta
a remunerare gli investitori, le stesse caratteristiche del conferimento controverso. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non era obbligata,
in considerazione della propria situazione economica, ad accettare il conferimento controverso e, conseguentemente, essa si
trovava in una posizione tale da poter rifiutare di remunerare il [OSCURATO:PERSONA] per caratteristiche del conferimento che, ancorché
potessero far supporre un aumento del rischio da quest’ultimo assunto, non attribuivano alla [OSCURATO:PERSONA] alcun ulteriore vantaggio
rispetto ad un conferimento emesso sul mercato.
118
Si deve infatti rilevare che la rilevanza del rischio assunto dal [OSCURATO:PERSONA] nei propri investimenti è pertinente ai fini della
loro qualificazione come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 CE solo qualora la [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto un vantaggio che non
avrebbe potuto procurarsi sul mercato.
119
Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo del ricorrente dev’essere respinto.
Sul motivo relativo alla violazione dei diritti procedurali del ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
120
Il ricorrente deduce che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2,
CE, considerato che, sulla base delle informazioni di cui disponeva, essa non era in grado di giungere al convincimento che
il conferimento controverso fosse compatibile con il Trattato CE e che essa non è giunta ad una conclusione contraria solamente
prché ha mal applicato il criterio dell’investitore privato ritenendo che la remunerazione del conferimento controverso fosse
adeguata e che gli oneri di rifinanziamento lordi risultanti dall’assenza di liquidità del conferimento controverso dovessero
essere detratti dalla remunerazione.
121
Il ricorrente ritiene, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto analizzare in modo più approfondito se occorresse
detrarre dalla remunerazione che un investitore privato avrebbe preteso gli oneri di rifinanziamento sopportati dalla [OSCURATO:PERSONA]
in conseguenza dell’assenza di liquidità nonché le differenze fondamentali esistenti tra il conferimento controverso ed i
conferimenti taciti «conformi al mercato». Fra tali differenze, il ricorrente menziona il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe privo
di qualsiasi possibilità di recesso o di disinvestimento nonché il carattere assai elevato del rischio dal medesimo assunto,
in considerazione, da un lato, del rilevante volume del conferimento controverso e, dall’altro, del «cumulo dei rischi» derivante
dal detto conferimento e da quello oggetto della causa da cui è scaturita la sentenza pronunciata in data odierna, [OSCURATO:PERSONA]
deutscher Banken/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑163/05), citata supra, punto 14. Il ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto
parimenti accertare se un investitore privato i cui conferimenti rappresentino più del 40% dei fondi propri di una società,
come nella specie, avrebbe preteso una remunerazione più elevata.
122
Il ricorrente contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa avrebbe risolto tutte le difficoltà con la decisione
2006/742, facendo valere, a tal riguardo, di aver esposto in dettaglio, nel ricorso avverso tale decisione, le varie particolarità
del conferimento in esame rispetto ad altri conferimenti taciti «conformi al mercato» nonché le ragioni che osterebbero alla
detrazione degli oneri di finanziamento. Il ricorrente sostiene che alcuni di questi argomenti fossero nuovi per la [OSCURATO:PERSONA],
ragion per cui essa si sarebbe trovata di fronte a questioni nuove al momento dell’esame del conferimento controverso.
123
Il ricorrente sostiene, inoltre, che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si trovasse di fronte a gravi difficoltà sia dimostrato dalla
durata dell’esame preliminare, vale a dire 15 mesi, nettamente superiore al termine di 2 mesi previsto per l’esame preliminare
dall’art. 4, n. 5, del regolamento n. 659/1999. L’esistenza di serie difficoltà troverebbe, inoltre, conferma nel fatto che
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivolto complessivamente quattro richieste di informazioni alla Repubblica federale di Germania e che
questa avrebbe richiesto una proroga del termine impartito per la risposta.
124
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tali argomenti. [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto argomenti a tal riguardo.
Giudizio del Tribunale
125
Si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, che dà agli Stati membri
e agli ambienti interessati la garanzia di potersi far sentire e che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di essere completamente illuminata
sul complesso dei dati del problema prima di adottare la propria decisione, si dimostra indispensabile non appena la [OSCURATO:PERSONA]
si trovi in gravi difficoltà nel valutare se la misura statale sia compatibile con il mercato comune (sentenza della Corte
20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1451, punto 13). Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] può limitarsi
alla fase preliminare di cui all’art. 88, n. 3, CE per adottare una decisione favorevole ad una misura statale solo se essa
è in grado di acquisire, al termine di un primo esame, la convinzione che tale misura non costituisce un aiuto ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE, ovvero che essa, ove sia qualificata come aiuto, è compatibile con il mercato comune (sentenza del Tribunale 12
febbraio 2008, causa T‑289/03, BUPA e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑81, punto 329).
126
[OSCURATO:PERSONA], se è pur vero che il suo potere quanto alla decisione di avvio di tale procedimento è vincolato, può, conformemente
allo scopo di cui all’art. 88, n. 3, CE e al dovere di buona amministrazione cui è tenuta, avviare un dialogo con lo Stato
membro notificante o con terzi onde superare, nel corso del procedimento preliminare, le difficoltà eventualmente incontrate
(sentenza del Tribunale 15 marzo 2001, causa T‑73/98, Prayon-Rupel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑867, punto 45, e ordinanza del
Tribunale 21 novembre 2005, causa T‑426/04, Tramarin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4765, punto 29).
127
Si deve tuttavia parimenti ricordare che, conformemente alla giurisprudenza, la nozione di gravi difficoltà riveste natura
oggettiva. L’esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze di adozione dell’atto impugnato quanto
nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA]
disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune (sentenza Prayon-Rupel/[OSCURATO:PERSONA],
citata al punto 126 supra, punto 47; v., in tal senso, sentenza 18 settembre 1995, causa T‑49/93, SIDE/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501,
punto 60). Grava sul ricorrente l’onere della prova dell’esistenza di difficoltà gravi, prova che questi può fornire sulla
base di un complesso di elementi concordanti, attinenti, da un lato, alle circostanze e alla durata del procedimento di esame
preliminare e, dall’altro, al contenuto della decisione impugnata.
128
Nella specie, a sostegno della sua affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di superare tutte le
difficoltà che l’esame del conferimento controverso sollevava, il ricorrente deduce, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] è giunta
alla conclusione che il conferimento controverso era conforme al mercato unicamente per aver applicato in modo erroneo il
criterio dell’investitore privato e rinvia, a tal riguardo, agli argomenti da esso svolti in ordine alla violazione dell’art. 87 CE.
129
Orbene, la questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato erroneamente il criterio dell’investitore privato non si confonde con
quella dell’esistenza di gravi difficoltà che esige l’avvio del procedimento d’indagine formale. Infatti, l’esame dell’esistenza
di gravi difficoltà non è volto ad accertare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente applicato l’art. 87 CE, bensì ad acclarare
se essa disponeva, nel giorno in cui ha adottato la decisione impugnata, informazioni sufficientemente complete per valutare
la compatibilità della misura controversa con il mercato comune.
130
La circostanza che la valutazione del conferimento controverso operata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia, a parere del ricorrente, erronea
e che l’istituzione non abbia replicato a talune censure sollevate dal ricorrente medesimo nell’ambito della causa T‑163/05
non implica che essa non potesse pronunciarsi sulla misura in esame alla luce delle informazioni di cui disponeva e che dovesse,
quindi, avviare il procedimento d’indagine formale al fine di completare la propria indagine. Si deve rilevare, in particolare,
che qualsivoglia argomento dedotto da una parte interessata nell’ambito di un procedimento distinto vertente su circostanze
analoghe non è necessariamente tale da dar luogo a gravi difficoltà che esigono l’avvio del procedimento formale.
131
Peraltro, per quanto attiene all’argomento del ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare in modo più
approfondito le differenze fondamentali tra il conferimento controverso e i conferimenti taciti del mercato nonché le conseguenze
della sua natura non liquida, si deve rammentare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato il procedimento d’indagine formale con riguardo
al riferimento di cui trattasi nella causa oggetto della sentenza pronunciata in data odierna, [OSCURATO:PERSONA] deutscher Banken/[OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑163/05), citata supra, punto 14, nonché con riguardo ad altre operazioni concernenti le Landesbanken (banche regionali)
e che, in tale contesto, si era discusso discusso, in particolare, delle caratteristiche del conferimento controverso menzionate
dal ricorrente quali il volume dei fondi trasferiti, la rilevanza della quota dei fondi propri di base dellaHelaba che essi
rappresentavano, il carattere permanente del conferimento, l’impossibilità di disinvestimento nonché la mancata presa in considerazione
degli oneri più elevati risultanti dalle operazioni in esame rispetto alle operazioni realizzate sul mercato in conseguenza
dell’assenza di liquidità degli attivi trasferiti. Si deve rilevare, in particolare, che, contrariamente a quanto preteso
dal ricorrente, l’argomento relativo alla compensazione della mancanza di liquidità con un valore di integrazione ridotto
era stato già invocato nell’ambito dell’esame precedente l’adozione della decisione 2006/742. Ciò premesso, si deve rilevare
che non solo la [OSCURATO:PERSONA] disponeva, al giorno dell’adozione della decisione impugnata, di informazioni che le consentivano
di valutare la pertinenza delle singole caratteristiche del conferimento controverso menzionate dal ricorrente, ma anche che
questi, al pari di qualsiasi altra persona interessata, aveva avuto la possibilità di fornire alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni
che avesse ritenuto necessarie in merito.
132
Per quanto attiene agli argomenti del ricorrente relativi alla durata dell’esame preliminare nonché al fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe inviato più richieste di informazioni alla Repubblica federale di Germania prima di adottare la propria decisione,
si deve rilevare che la durata dell’esame del conferimento controverso ha superato il termine previsto per l’esame preliminare
di una misura notificata, pur tenendo conto della comprensibile volontà della [OSCURATO:PERSONA] di attendere il termine dei procedimenti
formali di esame avviati riguardo alle precedenti operazioni a favore delle [OSCURATO:PERSONA], e che la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto alla
Repubblica federale di Germania tre richieste di informazioni, di cui una ha dovuto essere ritirata. A tal riguardo, è pur
vero che dalla giurisprudenza risulta che il raggiungimento di un termine ben al di là di quello che normalmente implica un
esame preliminare nonché il tenore dei colloqui avviati tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato durante tale fase
del procedimento possono costituire indizi della presenza di gravi difficoltà di valutazione (v., in tal senso, sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 125, punti 14, 15 e 17, e sentenza del Tribunale 10 maggio 2000, causa T‑46/97, SIC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2125,
punti 89 e 102). Tuttavia, si deve rilevare che, alla luce degli argomenti del ricorrente e delle circostanze della specie
esaminate supra ai punti 129‑131, il termine entro il quale la decisione impugnata è intervenuta nonché l’invio di varie richieste
di informazioni non possono risultare sufficienti, nella specie, per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato la decisione
impugnata pur in presenza di gravi difficoltà.
133
Il presente motivo dev’essere conseguentemente respinto.
134
Atteso che tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono stati respinti in quanto infondati, il ricorso dev’essere rigettato.
Sulle richieste di misure di organizzazione del procedimento
135
Nel ricorso il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre i seguenti documenti:
– le relazioni peritali nonché la relazione della società di periti contabili menzionate al punto 46 della decisione impugnata;
– il progetto di contratto relativo al conferimento controverso, menzionato al punto 16 della decisione impugnata;
– i calcoli diretti ad accertare il valore del conferimento controverso evocati al punto 15 della decisione impugnata nonché
gli attestati delle società di periti contabili.
136
Il ricorrente chiede inoltre al Tribunale di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di rivelare quale sia l’emissione da essa
indicata al punto 74 della decisione impugnata e con cui un investitore avrebbe acquisito tutti i fondi propri di base di
una banca tedesca per un importo di EUR 500 000 000 e, dall’altro, di informarlo in merito all’esistenza di accordi relativi
al rango del conferimento controverso, in particolare con riguardo al conferimento del maggio del 2005.
137
Nella replica il ricorrente chiede al Tribunale di invitare la [OSCURATO:PERSONA] a produrre la versione confidenziale della decisione
impugnata nonché il contratto di garanzia concluso tra i proprietari della [OSCURATO:PERSONA].
138
Le relazioni peritali, la relazione della società di periti contabili, il progetto di contratto nonché la versione confidenziale
della decisione impugnata sono stati prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito della richiesta del Tribunale (v. supra, punto 24).
Quanto al resto, alla luce delle suesposte considerazioni, appare che il Tribunale ha potuto utilmente statuire sul presente
ricorso sulla base dei documenti prodotti dalle parti.
Sulle spese
139
A termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Il ricorrente, essendo rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA],
del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] deutscher Banken eV sopporterà le proprie spese nonché quelle della [OSCURATO:PERSONA] europea, del [OSCURATO:PERSONA]
e della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA]
Fatti
A – Il conferimento controverso
B – Il procedimento amministrativo e la decisione impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
1. Sulla ricevibilità
2. Sul merito
Sul motivo attinente al difetto di motivazione
Sulla qualificazione del conferimento controverso
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla presa in considerazione dell’imposta sulle attività produttive
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla detrazione degli oneri di rifinanziamento
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla conformità al mercato della remunerazione convenuta tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 87 CE
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
– Sul volume dell’investimento
– Sull’impossibilità di disinvestimento
– Sul rischio di perdita in caso di fallimento
– Sulla pertinenza del carattere fisso della remunerazione
– Sulla pertinenza del conferimento del maggio del 2005
Sul motivo relativo alla violazione dei diritti procedurali del ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle richieste di misure di organizzazione del procedimento
Sulle spese
*
Lingua processuale: il tedesco.