CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17365/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 24 / 04/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 1714 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1714del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA] Pietro (C.F.: DTRPTR 35S20 H501X) [OSCURATO:PERSONA] Fulvia (C.F.: DTRFLV 69A42 H501O) [OSCURATO:PERSONA] Stefano (C.F.: DTRSFN 73S22 E542N) rappresentati e difes i dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CVTMSM 73B10 H501O ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RCC FNC75B55 G628U ) RICCI Emilio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 45A28 L219F) rappresentato e difes o dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : SPDRSL 54C46 A390C ) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1097/2022, pubblicatain data 20 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 aprile 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 1714/2023 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 14 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima deceduta nel corso del giudizio di merito, proseguito dagli altri attori, quali suoi eredi), tutti eredi beneficiati del defunto [OSCURATO:PERSONA],hanno agitoin giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e d i [OSCURATO:PERSONA] ottenere il risarcimento dei danni che assumono subiti a seguito del sequestro giudiziario, in danno del loro dante causa, di alcuni macchinari di cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. si era assunta proprietaria, chiedendone la restituzione, unita- mente al risarcimento dei danni conseguenti alla relativa omis- sione (e ottenendo, in tale ottica, anche un sequestro conser- vativo nei confronti del convenuto, attuato su un bene immobile di sua proprietà), e che, dopo il definitivo rigetto delle domande di quest’ultima, erano risultati gravemente danneggiati, asseri- tamente per responsabilità diEmilio Ricci (peraltro anche legale rappresentante della predetta società), che ne aveva assunto la custodia. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Massa. La Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] , Fulvia e [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di quattromotivi. Resistono,con distinti controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. ed Emi- lio Ricci. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti controricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c. in rela- zione all’art. 360 n. 3 c.p.c. –Violazione art. 112 cpc in rela- zione all’art. 360 n. 4 c.p.c.». Ric. n. 1714/2023 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 I ricorrenti contestano la qualificazione delle domande da loro proposte nell’ambito del paradigma di cui all’art. 96 c.p.c., da cui la Corte d’appello ha fatto discendere la loro inammissibilità al di fuori del giudizio nell’ambito del quale erano state definite le azioni giudiziarie avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] (con il rigetto delle relative domande e la revoca dei sequestri disposti). Il motivo è infondato. 1.1Le domande risarcitorie proposte nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. sono state correttamente qualificate dalla Corte d’appello come domande di risarcimento danni per responsabi- lità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.. La loro effettiva e sostanziale causa petendi è, infatti, certa- mente da individuare nella denuncia, quale condotta illecita causativa di danno, della avvenuta promozione, da parte della predetta società, di azioni giudiziarie poi rivelatesi infondate e, soprattutto, nella attuazione di misure cautelari (sequestro giu- diziario e sequestro conservativo), in mala fede o con colpa grave e, in ogni caso, senza la dovuta prudenza (in relazione alle azioni cautelari), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la propo- sizione delle predette domande avesse lo scopo di paralizzare l’attività commerciale del convenuto [OSCURATO:PERSONA] può esclusiva- mente connotare l’eventuale sussistenza dell’illecito dedotto, sotto il profilo dell’elemento soggettivo (quale mala fede, colpa grave, ovvero mancanza della normale prudenza nell’attua- zione di misure cautelari), ma non può assumere alcun rilievo con riguardo alla oggettiva qualificazione dell’azione risarcitoria avanzata, dal momento che, al di là dell’intento perseguito dalla pretesa danneggiante, le condotte lesive poste in essere ed in- dicate dagli attori come illecite si sono comunque concretizzate in attività di natura processuale. Ric. n. 1714/2023 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 14 Nella sentenza impugnata si afferma, del tutto correttamente, d’altra parte, che «parte attrice ha lamentato una serie di abusi di parte convenuta nel formulare domande innanzi al Giudice, consistenti nell’aver richiesto decreti ingiuntivi e provvedimenti cautelari, con l’intento di strumentalizzare il processo non per ottenere la difesa dei propri diritti, ma per nuocere alle ragioni della controparte»: l’abuso dello strumento processuale è pro- prio l’oggetto delle domande risarcitorie previste dall’art. 96 c.p.c., in tutte le sue articolazioni. Sotto tale aspetto, la decisione impugnata risulta, quindi, con- forme al consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare), secondo il quale «l’art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risar- citoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., di modo che la respon- sabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade intera- mente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 3/03/2010, Rv. 611867 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 36593 del 30/12/2023, Rv. 669750 –01), onde essa «non può, di regola, esercitarsi in un giudizio separato ed autonomo ri- spetto a quello da cui la responsabilità stessa ha origine, salvo che la sua proposizione sia stata preclusa per l’evoluzione pro- pria dello specifico processo da cui detta responsabilità è sca- turita, ovvero per ragioni non dipendenti dalla inerzia della parte» (ai precedenti già richiamati, adde, ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10518 del 20/05/2016, Rv. 639812 –01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 32029 del 9/12/2019, Rv. 655961 – 01 ; Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 –02; Ric. n. 1714/2023 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 14 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 42119 del 31/12/2021, Rv. 663459 – 01). In definitiva, con riguardo alla responsabilità della società [OSCURATO:SOCIETA]., essendo le ragioni della domanda risarcitoria pro- posta nei confronti di quest’ultima fondate sull’esperimento, da parte sua, di determinate azioni giudiziarie, poi rivelatesi infon- date, non vi è dubbio che la qualificazione di tale domanda nel paradigma dell’art. 96 c.p.c. sia da ritenere corretta, non po- tendo attribuirsi rilievo, sotto tale profilo, alle ragioni (anche se strumentali) alla base della condotta illecita dedotta, trattan- dosi comunque di condotta di natura processuale. Diversa, ovviamente, la natura delle domande proposte perso- nalmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che peraltro non sono state qualificate dalla Corte d’appello come domande ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e sono state rigettate per altre ragioni. 1.2 Neanche l’eventuale collegamento tra le condotte illecite attribuite alla società, di natura processuale, e quelle attribuite al Ricci personalmente, potrebbe consentire di escludere la in- dicata qualificazione delle domande proposte contro la società, avendo sotto tale profilo esclusivo rilievo la natura oggettiva (di carattere innegabilmente processuale) delle condotte illecite imputate alla società ed essendo stato, d’altra parte, corretta- mente affermato dalla Corte d’appello che l’eventuale respon- sabilità del Ricci per le azioni giudiziarie poste in essere dalla società da lui rappresentata avrebbero comunque dovuto es- sere fatte valere anch’esse nel giudizio di merito, anche ai sensi dell’art. 94 c.p.c. (con statuizione, peraltro, non specificamente censurata nell’ambito del motivo di ricorso in esame). Tanto meno, potrebbe avere rilievo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse l’amministratore ed il legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., ed avesse lo scopo di danneggiare il padre [OSCURATO:PERSONA], quale concorrente commerciale della sua società: le condotte illecite poste in essere in tale ottica in nome e per contodella Ric. n. 1714/2023 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 14 società, quale imprenditrice in concorrenza con [OSCURATO:PERSONA], sa- rebbero comunque da attribuire a quest’ultima, e resterebbero in ogni caso di natura processuale, mentre solo le condotte po- ste in essere personalmente da [OSCURATO:PERSONA] (in primo luogo quale custode giudiziario dei beni sequestrati) potrebbero es- sere a questi imputate a titolo di generica responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., non avendo egli agito in giudizio in proprio contro il padre. Deve, quindi, ritenersi infondato in diritto (almeno in relazione alle domande proposte contro la società [OSCURATO:SOCIETA].) an- che l’assunto posto dai ricorrenti a fondamento del motivo di ricorso in esame secondo cui «qualora venga dedotta la sussi- stenza di un comportamento illecito espletato da parte di un soggetto mediante iniziative giudiziarie inoltrate mediante so- cietà di cui è legale rappresentante, la fattispecie è inquadrabile nell’ambito dell’art. 2043 e non può essere limitata alla ipotesi di cui all’art. 96 cpc». 1.3Sotto altro profilo, i ricorrenti sostengono che «non sarebbe stato in alcun modo possibile promuovere nel giudizio inerente la proprietà dei beni in questione, la domanda attinente un pre- supposto in fatto totalmente avulso da tale questione, ovvero la perdita ed il danno conseguente all’indisponibilità dei beni stessi e ai costi necessari alla loro conservazione». Anche tale assunto è infondato. Poiché nel giudizio promosso dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva rivendicato di essere proprietaria dei macchinari de- tenuti da [OSCURATO:PERSONA], l’attrice aveva anche chiesto il risarci- mento dei danni per la mancata restituzione di quei beni e aveva ottenuto sia un sequestro giudiziario degli stessi che un sequestro conservativo nei confronti del Ricci (poi attuato su un immobile di sua proprietà), è evidente che i danni conseguenti alla mancata disponibilità dei beni oggetto di sequestro (e, per questo aspetto, anche ai costi per la loro conservazione nonché Ric. n. 1714/2023 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 14 quelli relativi all’impossibilità di liquidare il bene ereditario se- questrato) ben potevano essere oggetto di una richiesta risar- citoria promossa in quello stesso giudizio, sull’assunto della strumentalità e dell’abuso commesso dalla parte attrice me- diantele iniziative giudiziarie in questione. D’altra parte, con riguardo al danno effettivamente successivo al giudizio di merito (correttamente individuato dalla Corte d’appello in quello «derivante dalla mancata cancellazione del sequestro conservativo sull’immobile di Viareggio successiva- mente alla pronuncia della sentenza della Corte di Appello, no- nostante questa l’avesse revocato»), la ratio decidendi alla base della statuizione impugnata non è connessa alla qualifica- zione della domanda, ma alla mancata prova dello stesso danno (cfr. a pag. 18 della sentenza impugnata). 1.4Quanto sin qui evidenziato è sufficiente per escludere sia la dedotta violazione degli artt. 96 e 112 c.p.c. sia quella dell’art.2043 c.c., con conseguente infondatezza del motivo di ricorso in esame. 2.Con il secondo motivo si denunzia « (art. 360 c. 1 n. 3) – Violazione e falsa applicazione artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697». Secondo i ricorrenti, la C orte d’appello non avrebbe corretta- mente applicato i principi di diritto «in tema di dimostrazione e liquidazione del danno», con riguardo ai danni allegati come derivanti dall’attuazione del sequestro conservativo su un im- mobile di [OSCURATO:PERSONA] caduto in successione. Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. La Corte d’appello, premesso che tutti i danni conseguenti all’attuazione dei sequestri, e in ipotesi maturati fino all’esito del giudizio di merito, avrebbero dovuto essere fatti valere in tale ultimo giudizio, ai sensi dell’art. 96 c.p.c. (sulla questione è, del resto, sufficiente rinviare a quanto esposto in relazione al primo motivo del ricorso), con riguardo ai danni successivi Ric. n. 1714/2023 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 14 ha accertato, in fatto, sulla base di una insindacabile valuta- zione delle prove, che l’immobile su cui era stato attuato il se- questro conservativo era sempre rimasto, in tale periodo, nella concreta disponibilità dei suoi proprietari e che non era stato dimostrato che fossero state perdute più favorevoli occasioni di vendita a causa del permanere della trascrizione del sequestro, dopo la sua revoca. Ha, di conseguenza, escluso che vi fosse sufficiente prova di tali danni successivi. D’altra parte, è appena il caso di osservare che il permanere della trascrizione del sequestro, anche dopo la sua revoca, cer- tamente non avrebbe potuto impedire né l’utilizzazione del bene rimasto nella disponibilità dei suoi proprietari (anche me- diante l’eventuale sua locazione a terzi), né l’eventuale sciogli- mento della comunione avente ad oggetto lo stesso. Tanto chiarito, le censure formulate con il ricorso devono rite- nersi infondate in diritto, con riguardo alla pretesa violazione delle norme richiamate in tema di accertamento e liquidazione del danno, mentre si risolvono, per ogni altro profilo, in una inammissibile contestazione di accertamenti di fatto fondati sulla prudente valutazione degli elementi istruttori da parte dei giudici di merito e sostenuti da adeguata motivazione, non me- ramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 3.Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione art. 2935 cc». La censura ha ad oggetto la dichiarazione di prescrizione dell’azione risarcitoria proposta personalmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale custode dei beni oggetto del sequestro giu- diziario. Ric. n. 1714/2023 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 14 3.1I ricorrenti ribadiscono, in primo luogo, in proposito, le cen- sure di cui al primo motivo del ricorso, con riguardo alla pretesa «violazione dell’art. 2043 e falsa applicazione dell’art. 96 cpc (illustrata con il primo motivo per quanto attiene la posizione della [OSCURATO:PERSONA]), nella parte in cui oblitera la deduzione dei ricor- renti secondo cui in realtà ad [OSCURATO:PERSONA] non fosse imputabile solo l’aver proposto azioni imprudenti, ma un vero e proprio comportamento diretto a distrarre illecitamente i beni dell’azienda concorrente paterna». Orbene, per quanto riguarda la pretesa “distrazione” di tali beni, operata per mezzo delle azioni giudiziarie promosse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. valgono le considerazioni esposte in rela- zione al primo motivo del ricorso, cui è sufficiente fare rinvio. In ogni caso, una siffatta pretesa non è oggetto della statui- zione di prescrizione operata dalla Corte d’appello, espressa- mente limitata alla sola responsabilità per la custodia dei beni oggetto del sequestro giudiziario, imputabile esclusivamente ad [OSCURATO:PERSONA]. Per i profili indicati, le censure di cui al motivo di ricorso in esame risultano, quindi, in parte infondate ed in parte inam- missibili. 3.2Con riguardo all’azione risarcitoria relativa alla custodia dei beni oggetto del sequestro giudiziario, poi, risulta infondato l’assunto dei ricorrenti secondo il quale essi «non avrebbero giuridicamente potuto agire nei confronti del custode se non solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che, revocando il sequestro, ha comportato anche il venir meno della menzionata carica». In realtà, l’azione in questione ben avrebbe potuto essere pro- posta direttamente nei confronti del custode, anche anterior- mente alla cessazione del suo incarico, nel momento stesso in cui la sua assunta negligente attività di custodia aveva deter- minato i danni dedotti ai beni sequestrati e tali danni fossero Ric. n. 1714/2023 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 14 stati noti agli interessati, trattandosi di un’azione risarcitoria derivante da condotta illecita, di regola proponibile nel mo- mento stesso in cui il danno si verifica, non di un’azione di ren- diconto. D’altra parte, i ricorrenti non chiariscono adeguatamente, nell’illustrare il motivo di ricorso in esame, per quali ragioni e in base a quali norme di diritto (in assunto violate dalla Corte d’appello) l’azione volta a far valere i danni arrecati dal custode ai beni sequestrati non sarebbe proponibile prima della cessa- zione dello stesso dalla sua carica, limitandosi ad affermarlo in modo del tutto apodittico e, in tal modo, incorrendo, altresì, nella violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.. Né essi hanno invocato una espressa causa legale di sospen- sione del corso della prescrizione (cause, peraltro, connotate dal carattere della stretta tassatività), eventualmente applica- bile alla fattispecie in esame. 4.Con il quarto motivo si denunzia «(art. 360 c. 1 n. 3) – Vio- lazione art. 752 cc –94 cpc». I ricorrenti contestano «la condannaalle spese pronunciata nei loro personali confronti, sebbene gli stessi avessero agito in qualità di eredi beneficiati del [OSCURATO:PERSONA] facendo valere diritti spettanti al de cuius». Il motivo di ricorso in esame non può trovare accoglimento, pur richiedendo la motivazione della decisione impugnata, sul punto, una integrazione correttiva, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.. La Corte d’appello, nello statuire sul motivo di appello avente ad oggetto la contestazione, sollevata dagli appellanti odierni ricorrenti,della loro personale condanna alle spese processuali da parte del giudice di primo grado (anziché nei limiti derivanti dalla loro qualità di eredi beneficiati di [OSCURATO:PERSONA]), in viola- zione dell’art. 94 c.p.c., ha ritenuto che tale ultima disposizione sia riferibile alla sola ipotesi in cui gli eredi con beneficio di Ric. n. 1714/2023 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 14 inventario proseguano un processo iniziato dal de cuius o nei suoi confronti e vi sia, pertanto, una successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c.. Secondo la Corte territoriale, solo in questo caso, in base alla norma appena indicata, la respon- sabilità per le spese processuali nei confronti della controparte vittoriosa, che dovrebbe ricadere sulla parte che ha in origine dato luogo al processo o che vi ha resistito (quindi, il de cuius), potrebbe, sulla base di gravi motivi, essere fatta ricadere (an- che) sugli eredi beneficiati personalmente (quindi ultra vires), cioè sui soggetti che hanno solo proseguito il processo (o nei cui confronti lo stesso è stato proseguito), in rappresentanza del de cuius stesso (evidentemente sulla base di una valuta- zione del loro contributo causale agli oneri di difesa cui è stata esposta la controparte in virtù della loro condotta di insistenza nelle posizioni processuali del loro dante causa). Al contrario, se l’azione giudiziaria sia stata promossa direttamente dagli stessi eredi (sia pure accettanti con beneficio di inventario), dopo la morte del de cuius, non vi è successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c. e, di conseguenza, la norma non avrebbe modo di operare, in quanto la responsabilità proces- suale ordinaria di cui all’art. 91 c.p.c. per l’azione giudiziaria infondata (o l’infondata resistenza in giudizio) sarebbe imputa- bile ab origine esclusivamente agli eredi personalmente, che non stanno in giudizio quali rappresentanti del de cuius, ovvero (sia pure in senso lato) dell’eredità beneficiata, onde non ope- rerebbe la limitazione della responsabilità intra vires. La Corte d’appello richiama, a sostegno di tali assunti, la mas- sima tratta da un remoto precedente di questa Corte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3713 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 387369 –01) in cui si fa esplicito riferimento, nel precisare che la condanna alle spese dell’erede beneficiato opera entro il valore dei beni ere- ditari, al «successore universale nel processo (art. 110 c.p.c.)». Ric. n. 1714/2023 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 14 Va, peraltro, considerato, in proposito, che successive decisioni sembrano affermare principi differenti (cfr. Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 9350 del 12/04/2017, Rv. 643999 – 02 , in cui, seb- bene come obiter dictum, la limitazione della condanna nei li- miti del valore dei beni ereditari è ricollegata genericamente all’ipotesi in cui «la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio di inventario e tale qualità non sia stata contestata», senza riferimento alla successione nel pro- cesso ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 24/03/1981, Rv. 412391 –01, in cui non vi è riferi- mento alla successione nel processo ma solo, genericamente , ai «giudizi promossi con riferimento a rapporti già facenti capo al de cuius»). Se, dunque, rileva la qualità spesa nel processo, potrebbe ben ritenersi che, quanto meno nel caso in cui il credito fatto valere dagli eredi beneficiati, anche in caso di azione proposta dopo l’apertura della successione, sia già sorto nel patrimonio del de cuius, operi la disciplina di cui all’art. 94 c.p.c., mentre ciò an- drebbe escluso nel caso in cui il credito fatto valere sia sorto successivamente, poiché in tale ipotesi gli eredi fanno valere un diritto proprio(elementi in tal senso sono ravvisabili nella mo- tivazione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13711 del31/07/2012). In realtà, l’indicata questione di diritto finisce per non assumere determinante rilievo nella presente fattispecie. Le argomentazioni esposte dalla Corte d’appello, nel caso di specie, a sostegno della statuizione di conferma della condanna personale (senza limitazione intra vires) degli eredi beneficiati alle spese di lite risultano, infatti, di per sé idonee ad esprimere ed integrare i gravi motivi che, ai sensi dell’art. 94 c.p.c., giu- stificanoin ogni caso detta condanna. Il dispositivo di condanna personale degli eredi, proprio ai sensi dell’art. 94 c.p.c., deve, pertanto ritenersi senz’altro conforme a diritto:anche a ritenere, infatti, tale disposizione applicabile Ric. n. 1714/2023 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 14 nella fattispecie, almeno in parte (cioè con riguardo al credito risarcitorio per i pretesi danni verificatisi prima della morte di [OSCURATO:PERSONA]), la Corte d’appello ha esplicitato gravi motivi che, in tale situazione, risultano certamente idonei a giustificare, co- munque, la condanna personale degli eredi beneficiati, ultra vi- res. In particolare, va riconosciuto ilrilievo, in tal senso, della con- siderazione per cui le domande risarcitorie avanzate nel pre- sente giudizio integrano un’iniziativa posta in essere dagli eredi successivamente al decesso del de cuius, con una condotta esclusivamente a loro imputabile, chenon solo ha determinato un debito (per le spese legali dovute alle controparti) sorto cer- tamente dopo l’apertura della successione, ma che, del resto, trova causa in un’azione proposta a tutela di pretesi crediti ri- sarcitori che solo in minima parte possono dirsi, in origine, ri- conducibili alla sfera patrimoniale del de cuius, essendo in gran parte sorti –nella stessa prospettazione di essi attori – diretta- mente nella loro sfera patrimoniale, atteso che la vicenda giu- diziaria iniziata nel 1992 e su cui si fondano le domande, si è conclusa solo nel 2012, mentre [OSCURATO:PERSONA] risulta deceduto nel 1993 e i danni allegati si collocano in tutto il periodo in cui è durata la lite e, addirittura, anche in quello successivo. Ne consegue che, essendo il dispositivo della statuizione impu- gnata conforme a diritto, pur essendo necessaria la correzione integrativa della relativa motivazione, nel senso appena espo- sto, il motivo di ricorso in esame va rigettato, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.. 5.Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione, oltre che della peculiarità delle vi- cende di fatto che hanno dato luogo alla controversia, soprat- tutto, della circostanza che la decisione impugnata, quanto Ric. n. 1714/2023 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 14 di 14 meno in relazione ad uno dei motivi del presente ricorso, risulta confermata sulla base di una correzione della relativa motiva- zione, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza d