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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 35829/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - con ordinanza resa in data 12 gennaio 2023 ha respinto l'appello proposto dal PM avverso l'ordinanza con cui in data 29.10.2022 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha negato l'applicazione di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Vico! Ciprian risulta indagato in relazione al delitto di omicidio volontario, per fatto avvenuto in Riardo il 26 ottobre del 2022.

Il tema della decisione - e della intera vicenda cautelare - risulta essere rappresentato dalla qualificazione giuridica del fatto.

Non vi è questione sulla ascrivibilità, infatti, a [OSCURATO:PERSONA] della condotta materiale (l'esplosione di un colpo di fucile al volto) che ha cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], persona a cui il Vicol era legato da una relazione affettiva.

Il fatto è avvenuto nella abitazione della ragazza ed il colpo è stato esploso con un fucile appartenente al padre della Compagnone, lasciato incustodito. 1.2 Secondo il Tribunale la versione dei fatti resa dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] (nel senso della esplosione accidentale avvenuta mentre provava l'arma del padre della ragazza, convinto che fosse scarica) va ritenuta attendibile, né appare decisivo interrogarsi sulla esatta posizione del Vicol - rispetto alla Compagnone -al momento dello sparo.

Non vi sono elementi, si afferma, per sostenere con certezza che costui fosse consapevole della presenza del colpo in canna, pur dopo aver tirato la manetta di armamento.

L'arma era stata lasciata incustodita - insieme ad altre due - dal padre della ragazza all'interno della abitazione ed era del tutto verosimile che fosse scarica.

Non viene ritenuta decisiva l'opinione dei consulenti del PM circa la improbabilità della gestione dell'arma nel modo descritto dal Vicol senza conseguenze sulla persona dello sparatore, indicativa di conoscenza delle armi.

Viene ritenuto alquanto improbabile che il Vicol abbia deciso di approfittare della presenza dell'arma lasciata incustodita per eliminare la Compagnone, pur in presenza di una situazione relazionale (tra Vicol e la Compagnone vi era un rapporto clandestino) che lo poneva in difficoltà con la sua 'fidanzata ufficiale'.

Si afferma sul punto che una scelta del genere avrebbe avuto, come è puntualmente avvenuto, l'effetto opposto di divulgazione della relazione clandestina.Si ritiene, in sostanza, assente la gravità indiziaria in riferimento all'elemento psicologico, anche in rapporto all'ipotesi del dolo eventuale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PM territoriale.

Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul profilo della gravità indiziaria.

In sintesi si afferma che il Tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dall'indagato senza esaminare le rilevanti contraddizioni in cui il Vicol era caduto nel suo percorso dichiarativo e senza apprezzare le deduzioni dei consulenti di parte del PM .

Vengono indicati in modo analitico gli elementi che, nella prospettiva di accusa, era necessario valutare per qualificare correttamente l'elemento psicologico.

Sul punto si rinvia al testo dell'atto di ricorso.

Particolare rilevanza viene attribuita al mendacio iniziale circa il proprio posizionamento rispetto alla vittima, nonché ai contenuti di alcune conversazioni via chat da cui risulterebbe palese l'esistenza di una 'tensione' in atto tra il Vicol e la Compagnone.

La versione inizialmente fornita dall'indagato circa la posizione assunta quando imbracciava l'arma è risultata smentita dagli esiti della consulenza tecnica.

Nella stanza ove erano posizionati i fucili vi erano anche cartucce, il che rendeva verosimile che il fucile fosse carico.

Si evidenzia altresì che prima di chiamare il servizio di emergenza 118 risulta che il Vicol si consultò telefonicamente con la madre.

In sostanza si evidenzia che il Tribunale avrebbe in modo acritico ritenuto credibile la versione dell'indagato con un esame solo parziale degli elementi di prova disponibili.

Si ripropone anche la tesi del dolo eventuale, dato il complessivo contesto illecito dell'azione. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento in riferimento alla omessa valutazione delle osservazioni alla consulenza della difesa depositate dopo la trattazione.

In tesi, il Tribunale avrebbe dovuto consentire il contraddittorio tecnico ponendo le osservazioni dei consulenti della procura a disposizione della difesa, senza dichiarale inutilizzabili.2.3 Al terzo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al tema delle esigenze cautelari.

Si ribadisce la prospettiva sostenuta con l'atto di appello.

3. Il ricorso è fondato, al primo motivo. 3.1 Pur in una fase procedimentale, nel cui ambito l'accrescimento delle conoscenze investigative può mutare l'assetto valutativo (modello delle decisioni allo stato degli atti), la decisione in punto di gravi indizi di colpevolezza (ai sensi dell'art.273 cod.proc.pen.) è correlata - in via generale - a precisi oneri di completezza dell'esame delle risultanze sino a quel momento acquisite.

Ciò è confermato in primis dalla struttura normativa della ordinanza decisòria, ai sensi dell'art.292 cod.proc.pen., ma è frutto di una logica di sistema per cui l'adempimento di qualsiasi onere argomentativo implica la completezza dell'esame delle circostanze di fatto rilevanti per la specifica decisione .

Si è dunque sostenuto, in più arresti di questa Corte di legittimità, che il vizio di motivazione può essere rilevato in sede di legittimità: a) in sede di verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata nella decisione impugnata, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez.

Il n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso tra le molte Sez.

IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, rv 250133 nonchè Sez.

I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; b) in sede di verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez.

VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, rv 254572 nonchè in Sez.

H n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, rv 245627) . 3.2 In detti limiti, non potendo questa Corte sovrapporre una propria valutazione di atti a rilievo probatorio rispetto a quella realizzata in sede di merito, va rilevato che nell'esame dei profili di gravità indiziaria il Tribunale non ha compiuto una ricognizione completa ed esaustiva di tutti i possibili «indicatori» idonei a qualificare l'elemento psicologico dell'autore del fatto, ed ha inoltre sottovalutato - con affermazione non del tutto logica - taluno dei possibili antecedenti causali del fatto.

4. Pur nella certa complessità della vicenda va dunque evidenziato che secondo il Collegio : a) la ricostruzione dell'elemento psicologico è, per sua natura, di tipo indiziario.

Il dolo è infatti fenomeno interiore che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribadito, per tutte, da Sez.

U. n. 38343 del 29.4.2014 -dep. il 19 settembre 2014 Espenhan, ove si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall' id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici..» in senso analogo, tra le molte, Sez.

H n. 3957 del 17.2.1993, rv 193919, nonchè Sez.

I n. 31449 del 14.2.2012, ric.

Spacca rotella); b) da ciò deriva che, pur senza realizzare incursioni nel merito e rammentando il prima evidenziato dovere di completezza, non può essere ritenuta condivisibile l'affermazione - contenuta nella decisione impugnata - della sostanziale 'irrilevanza' della posizione assunta dal Vicol nel momento in cui ha esploso il colpo letale (innegabilmente verso la Compagnone) dopo aver imbracciato il fucile, specie se tale posizionamento è stato oggetto di difformità narrative rinvenibili nelle dichiarazioni rese dall'indagato.

La difformità narrativa va infatti valutata come possibile indicatore di una volontà di autoprotezione che illumina in modo non favorevole il profilo dell'attendibilità dell'indagato, unica fonte (dato l'accaduto) della tragica sequenza causale; c) da ciò deriva altresì che non possono dirsi irrilevanti - al fine di apprezzare l'attendibilità dell'unica fonte dichiarativa - i prossimi antecedenti storici del fatto, con particolare riferimento alle preoccupazioni manifestate dalla Compagnone e alla difficoltà emotiva di gestire, per il Nicol, una relazione sentimentale clandestina; d) ancora non appare congruamente apprezzata la narrazione del Vicol lì dove si esclude che costui possa essersi accorto dell'avvenuto caricamento del colpo, dato il rumore che a ciò si ricollega, fermo restando che l'arma è innegabilmente stata rinvenuta in modo casuale; e) infine non appare del tutto logica l'affermazione per cui il Vicol, interessato al mantenimento della segretezza della relazione intrattenuta con la Compagnone, si sarebbe di certo astenuto dal realizzare il gesto, ove fosse stato consapevole della presenza della cartuccia nell'arma (per il clamore che il fatto avrebbe inevitabilmente provocato).

Simile ragionamento implica l'attribuzione al Nicol, al momento del fatto, di una piena lucidità prospettica e di calcolo delle conseguenze che mal si concilia - in ipotesi - con scenari ben più verosimili di forte alterazione emotiva (nella necessaria valutazione congiunta dei dati disponibili) correlati al tipo di relazione e alla sofferenza emotiva mostrata proprio quel giorno (v. trascrizione della chat incorporata nel ricorso) dalla Compagnone. 4.1 In altre parole, ad avviso del Collegio, la rilevata assenza di gravità indiziaria sulla qualificazione dell'elemento psicologico come doloso (in qualsiasi forma lo si voglia considerare ed al di là delle sue possibili partizioni) soffre di un problema preliminare e di metodo, rappresentato dalla incompletezza della «presa in carico» di tutti gli indicatori disponibili, necessariamente di tipo indiziario, e soffre di un 'eccesso di affidamento' ai contenuti narrativi resi dal Vicol.

Ne deriva - ferma restando la totale libertà valutativa dei giudici di merito in sede di rinvio - la necessità di accoglimento del primo motivo di ricorso ( i restanti restano assorbiti) con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - con ordinanza resa in data 12 gennaio 2023 ha respinto l'appello proposto dal PM avverso l'ordinanza con cui in data 29.10.2022 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha negato l'applicazione di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Vico! Ciprian risulta indagato in relazione al delitto di omicidio volontario, per fatto avvenuto in Riardo il 26 ottobre del 2022. Il tema della decisione - e della intera vicenda cautelare - risulta essere rappresentato dalla qualificazione giuridica del fatto. Non vi è questione sulla ascrivibilità, infatti, a [OSCURATO:PERSONA] della condotta materiale (l'esplosione di un colpo di fucile al volto) che ha cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], persona a cui il Vicol era legato da una relazione affettiva. Il fatto è avvenuto nella abitazione della ragazza ed il colpo è stato esploso con un fucile appartenente al padre della Compagnone, lasciato incustodito. 1.2 Secondo il Tribunale la versione dei fatti resa dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] (nel senso della esplosione accidentale avvenuta mentre provava l'arma del padre della ragazza, convinto che fosse scarica) va ritenuta attendibile, né appare decisivo interrogarsi sulla esatta posizione del Vicol - rispetto alla Compagnone -al momento dello sparo. Non vi sono elementi, si afferma, per sostenere con certezza che costui fosse consapevole della presenza del colpo in canna, pur dopo aver tirato la manetta di armamento. L'arma era stata lasciata incustodita - insieme ad altre due - dal padre della ragazza all'interno della abitazione ed era del tutto verosimile che fosse scarica. Non viene ritenuta decisiva l'opinione dei consulenti del PM circa la improbabilità della gestione dell'arma nel modo descritto dal Vicol senza conseguenze sulla persona dello sparatore, indicativa di conoscenza delle armi. Viene ritenuto alquanto improbabile che il Vicol abbia deciso di approfittare della presenza dell'arma lasciata incustodita per eliminare la Compagnone, pur in presenza di una situazione relazionale (tra Vicol e la Compagnone vi era un rapporto clandestino) che lo poneva in difficoltà con la sua 'fidanzata ufficiale'. Si afferma sul punto che una scelta del genere avrebbe avuto, come è puntualmente avvenuto, l'effetto opposto di divulgazione della relazione clandestina.Si ritiene, in sostanza, assente la gravità indiziaria in riferimento all'elemento psicologico, anche in rapporto all'ipotesi del dolo eventuale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PM territoriale. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul profilo della gravità indiziaria. In sintesi si afferma che il Tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dall'indagato senza esaminare le rilevanti contraddizioni in cui il Vicol era caduto nel suo percorso dichiarativo e senza apprezzare le deduzioni dei consulenti di parte del PM . Vengono indicati in modo analitico gli elementi che, nella prospettiva di accusa, era necessario valutare per qualificare correttamente l'elemento psicologico. Sul punto si rinvia al testo dell'atto di ricorso. Particolare rilevanza viene attribuita al mendacio iniziale circa il proprio posizionamento rispetto alla vittima, nonché ai contenuti di alcune conversazioni via chat da cui risulterebbe palese l'esistenza di una 'tensione' in atto tra il Vicol e la Compagnone. La versione inizialmente fornita dall'indagato circa la posizione assunta quando imbracciava l'arma è risultata smentita dagli esiti della consulenza tecnica. Nella stanza ove erano posizionati i fucili vi erano anche cartucce, il che rendeva verosimile che il fucile fosse carico. Si evidenzia altresì che prima di chiamare il servizio di emergenza 118 risulta che il Vicol si consultò telefonicamente con la madre. In sostanza si evidenzia che il Tribunale avrebbe in modo acritico ritenuto credibile la versione dell'indagato con un esame solo parziale degli elementi di prova disponibili. Si ripropone anche la tesi del dolo eventuale, dato il complessivo contesto illecito dell'azione. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento in riferimento alla omessa valutazione delle osservazioni alla consulenza della difesa depositate dopo la trattazione. In tesi, il Tribunale avrebbe dovuto consentire il contraddittorio tecnico ponendo le osservazioni dei consulenti della procura a disposizione della difesa, senza dichiarale inutilizzabili.2.3 Al terzo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al tema delle esigenze cautelari. Si ribadisce la prospettiva sostenuta con l'atto di appello. 3. Il ricorso è fondato, al primo motivo. 3.1 Pur in una fase procedimentale, nel cui ambito l'accrescimento delle conoscenze investigative può mutare l'assetto valutativo (modello delle decisioni allo stato degli atti), la decisione in punto di gravi indizi di colpevolezza (ai sensi dell'art.273 cod.proc.pen.) è correlata - in via generale - a precisi oneri di completezza dell'esame delle risultanze sino a quel momento acquisite. Ciò è confermato in primis dalla struttura normativa della ordinanza decisòria, ai sensi dell'art.292 cod.proc.pen., ma è frutto di una logica di sistema per cui l'adempimento di qualsiasi onere argomentativo implica la completezza dell'esame delle circostanze di fatto rilevanti per la specifica decisione . Si è dunque sostenuto, in più arresti di questa Corte di legittimità, che il vizio di motivazione può essere rilevato in sede di legittimità: a) in sede di verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata nella decisione impugnata, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. Il n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso tra le molte Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; b) in sede di verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, rv 254572 nonchè in Sez. H n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, rv 245627) . 3.2 In detti limiti, non potendo questa Corte sovrapporre una propria valutazione di atti a rilievo probatorio rispetto a quella realizzata in sede di merito, va rilevato che nell'esame dei profili di gravità indiziaria il Tribunale non ha compiuto una ricognizione completa ed esaustiva di tutti i possibili «indicatori» idonei a qualificare l'elemento psicologico dell'autore del fatto, ed ha inoltre sottovalutato - con affermazione non del tutto logica - taluno dei possibili antecedenti causali del fatto. 4. Pur nella certa complessità della vicenda va dunque evidenziato che secondo il Collegio : a) la ricostruzione dell'elemento psicologico è, per sua natura, di tipo indiziario. Il dolo è infatti fenomeno interiore che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribadito, per tutte, da Sez. U. n. 38343 del 29.4.2014 -dep. il 19 settembre 2014 Espenhan, ove si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall' id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici..» in senso analogo, tra le molte, Sez. H n. 3957 del 17.2.1993, rv 193919, nonchè Sez. I n. 31449 del 14.2.2012, ric. Spacca rotella); b) da ciò deriva che, pur senza realizzare incursioni nel merito e rammentando il prima evidenziato dovere di completezza, non può essere ritenuta condivisibile l'affermazione - contenuta nella decisione impugnata - della sostanziale 'irrilevanza' della posizione assunta dal Vicol nel momento in cui ha esploso il colpo letale (innegabilmente verso la Compagnone) dopo aver imbracciato il fucile, specie se tale posizionamento è stato oggetto di difformità narrative rinvenibili nelle dichiarazioni rese dall'indagato. La difformità narrativa va infatti valutata come possibile indicatore di una volontà di autoprotezione che illumina in modo non favorevole il profilo dell'attendibilità dell'indagato, unica fonte (dato l'accaduto) della tragica sequenza causale; c) da ciò deriva altresì che non possono dirsi irrilevanti - al fine di apprezzare l'attendibilità dell'unica fonte dichiarativa - i prossimi antecedenti storici del fatto, con particolare riferimento alle preoccupazioni manifestate dalla Compagnone e alla difficoltà emotiva di gestire, per il Nicol, una relazione sentimentale clandestina; d) ancora non appare congruamente apprezzata la narrazione del Vicol lì dove si esclude che costui possa essersi accorto dell'avvenuto caricamento del colpo, dato il rumore che a ciò si ricollega, fermo restando che l'arma è innegabilmente stata rinvenuta in modo casuale; e) infine non appare del tutto logica l'affermazione per cui il Vicol, interessato al mantenimento della segretezza della relazione intrattenuta con la Compagnone, si sarebbe di certo astenuto dal realizzare il gesto, ove fosse stato consapevole della presenza della cartuccia nell'arma (per il clamore che il fatto avrebbe inevitabilmente provocato). Simile ragionamento implica l'attribuzione al Nicol, al momento del fatto, di una piena lucidità prospettica e di calcolo delle conseguenze che mal si concilia - in ipotesi - con scenari ben più verosimili di forte alterazione emotiva (nella necessaria valutazione congiunta dei dati disponibili) correlati al tipo di relazione e alla sofferenza emotiva mostrata proprio quel giorno (v. trascrizione della chat incorporata nel ricorso) dalla Compagnone. 4.1 In altre parole, ad avviso del Collegio, la rilevata assenza di gravità indiziaria sulla qualificazione dell'elemento psicologico come doloso (in qualsiasi forma lo si voglia considerare ed al di là delle sue possibili partizioni) soffre di un problema preliminare e di metodo, rappresentato dalla incompletezza della «presa in carico» di tutti gli indicatori disponibili, necessariamente di tipo indiziario, e soffre di un 'eccesso di affidamento' ai contenuti narrativi resi dal Vicol. Ne deriva - ferma restando la totale libertà valutativa dei giudici di merito in sede di rinvio - la necessità di accoglimento del primo motivo di ricorso ( i restanti restano assorbiti) con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rin
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