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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41843/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente in punto di 129 c.p.p. è inammissibile in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato basato su elementi probatori adeguatamente esaminati dal primo giudice (vedi, pp. 5-6 della sentenza impugnata), atteso che tali profili valutativi non sono stati neppure devoluti al giudice di appello, essendo l'unico motivo di appello incentrato unicamente sul trattamento sanzionatorio; Ritenuto che la medesima genericità connota anche i rilevi difensivi esposti nella memoria del 16.09.22 depositata dal ricorrente che reitera sostanzialmente gli stessi argomenti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente in punto di 129 c.p.p. è inammissibile in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato basato su elementi probatori adeguatamente esaminati dal primo giudice (vedi, pp. 5-6 della sentenza impugnata), atteso che tali profili valutativi non sono stati neppure devoluti al giudice di appello, essendo l'unico motivo di appello incentrato unicamente sul trattamento sanzionatorio; Ritenuto che la medesima genericità connota anche i rilevi difensivi esposti nella memoria del 16.09.22 depositata dal ricorrente che reitera sostanzialmente gli stessi argomenti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 41843/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris