CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16529/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, giusta procura in atti;- ricorrente –controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato.- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania n. 61/2024, depositata il 04/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/20261. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ha impugnato l’avviso di rettifica dell’accertamentoprot. n. 27785/RU del 24.6.2022 e di ogni atto ad esso presupposto oconseguenziale, incluso il processo verbale di constatazione prot. n.23266/RU del 24.5.2022, emesso dall’Agenzia delle Dogane e portanterettifica delle dichiarazioni di importazione dalla Cina effettuate dalla Trilogss.p.a. nel periodo dal 12.11.2018 al 4.8.2021, con conseguenteaccertamento di maggiori diritti a titolo di dazio convenzionale, dazioantidumping e dazio compensativo, oltre IVA, per complessivi euro3.401.591,92.2. L’avviso è stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di importatore edebitore principale, nonché a [OSCURATO:PERSONA]Orazio ed [OSCURATO:PERSONA], qualicondebitori solidali, ed a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale condebitore solidale.3. La controversia trae origine dalla rettifica operata sulle dichiarazionidoganali della società [OSCURATO:SOCIETA]. su una fonte di innesto rappresentatada una indagine dell’OLAF (confluita anche nel procedimento penale RGNRn. 51/2021, all’esito del quale è stato disposto il rinvio a giudizio dei legalirappresentanti delle società coinvolte, delle società medesime e deglispedizionari doganali, tra cui D’Orazio), con cui è stato accertato che lasocietà era solita importare parti di biciclette, aventi origine e provenienzacinese, dichiarandole in modo difforme rispetto a quanto previsto dalleRegole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata,all’Allegato I del regolamento CEE n. 2658/1987 del Consiglio, relativo allanomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. All’esito,l’Ufficio, avendo riscontrato che di trattava di biciclette a pedalata assistitadotate di tutte le loro parti, fatta eccezione per le gomme e le ruote, efacendo applicazione della Regola Generale n. 2a, ha riclassificato la merce,sussumendola sotto il codice TARIC 8711601000, corrispondente allebiciclette a pedalata assistita, così applicando il dazio convenzionale nellaNumero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026misura del 6,00%, il dazio antidumping definitivo nella misura del 62,10%e a dazio compensativo definitivo nella misura del 17,20%.4. Con sentenza n. 4037/08/2023, depositata il 23.3.2022, la Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso propostodalla ricorrente, con compensazione delle spese di lite.5. Avverso la sentenza ha interposto appello l’Agenzia delle Dogane,allegando per quanto di interesse: a) la sussistenza della legittimazionepassiva del D’Orazio; b) la irrilevanza del mancato, effettivo contraddittorioendoprocessuale tra Ufficio e contribuente; c) l’applicabilità, nella specie,della Regola Generale n. 2a; d) l’irrilevanza delle operazioni compiute dopolo sdoganamento, ai fini della classificazione doganale secondo la RegolaGenerale n. 2a; e) la non applicabilità, nella specie, dell’art. 13 delRegolamento UE n. 1036/2016; f) la strettissima connessione tra l’indagineOLAF, le indagini svolte dalla Procura di Napoli e le risultanze di tali indaginiconfluite nell’Avviso.6. Con la sentenza n. 61/20/2024, depositata in data 4.1.2024, la Cortedi Giustizia di secondo grado della Campania ha accolto parzialmentel’appello dell’Ufficio, ritenendo la fondatezza dell’accertamentolimitatamente alla responsabilità per i dazi, e ha compensato le spese digiudizio.7. La Corte territoriale, in particolare, ha: a) affermato la legittimazionepassiva, ai fini doganali, di D’Orazio, in quanto, sotto il profilo soggettivo,sin dal primo grado egli non ha contestato il meccanismo operativo adottatodalla [OSCURATO:SOCIETA]. né la sussistenza dei collegamenti tra le societàcoinvolte, che ha anzi riconosciuto, spiegandolo con la necessità di ripartireil peso finanziario tra le varie società, il che implica che, in base a ordinaricanoni di diligenza dell’imprenditore accorto, egli avrebbe dovuto saperequale fosse la disciplina doganale da applicare; mentre, sotto il profilooggettivo, egli ha riconosciuto di essere un doganalista professionista e diNumero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026aver prestato la propria attività per le società importatrici in relazioneall’importazione delle parti di e-bike di cui si discute; b) ha ritenuto che ladichiarazione doganale abbia effettivamente avuto ad oggetto un aliud proalio, determinando l’introduzione irregolare delle parti di bicicletta, inrelazione alla quale sussistono sia la condizione oggettiva, sia quellasoggettiva richieste dal diritto unionale (art. 79 CDU) per ritenere laresponsabilità solidale dello spedizioniere; c) ha ritenuto che siano risultatesmentite le difese svolte dal D’Orazio, secondo cui i pezzi importati nonhanno le caratteristiche essenziali dei prodotti finiti, caratteristiche chesarebbero, invece, state impresse dal processo di lavorazionesuccessivamente compiuto, dato che, anche nella relazione tecnicadepositata, si legge un costante riferimento alle operazioni di assemblaggioe mai a quelle di lavorazione delle parti importate, come anche emerge dalladichiarazione conclusiva (“Una volta completata la fase di assemblaggio,test drive, packaging, il prodotto finito viene gestito e codificato comeprodotto finito”), e quindi trasferito alla rete vendita; d) ha, infine, ritenutoche la regola generale 2a e le regole generali per l’interpretazione dellanomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclaturatariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, vanno interpretate nelsenso che si deve ritenere che componenti di una bicicletta elettricadestinati, dopo la loro immissione in libera pratica, a essere assemblati performare un apparecchio completo costituiscano un tale apparecchio,presentato smontato o non montato, ai sensi di questa stessa regola, erientrino pertanto in un’unica voce doganale, nei limiti in cui sia accertato,tenuto conto di fattori oggettivi, che tali componenti costituiscono uninsieme e comprendono tutti gli elementi costitutivi di tale apparecchio,anche in un caso, come quello in esame, in cui le spedizioni siano statefrazionate nell'ambito di un meccanismo ideato e realizzato dai medesimisoggetti, nel novero dei quali si colloca l'appellato.Numero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/20268. Avverso la sentenza D’Orazio ha proposto ricorso per cassazione, con9. L’Agenzia delle Dogane ha resistito con controricorso.10. In data 13.3.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria conla quale, oltre ad insistere nelle proprie ragioni, ha chiesto un rinvio in attesache la CGUE si pronunci sulla questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell’ambito di un procedimento,per reati di contrabbando doganale e falso in atto pubblico, riguardantesempre un’importazione dalla Cina in Italia di parti di biciclette elettriche daparte di altro soggetto importatore, con dichiarazione doganale contestatadall’Ufficio accertatore che, in applicazione alla Regola 2a delle già citateregole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, hariclassificato le parti di biciclette importate come “biciclette dotate dimotore elettrico ausiliario” smontate e da assemblare, senza alcunaulteriore lavorazione nel territorio unionale, sì da configurare l’applicabilitàdei dazi antidumping e compensativi vigenti sul prodotto finito.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione art. 2462 c.c., evidenziando che l’Ufficio hadichiarato quale condebitore solidale di [OSCURATO:SOCIETA] il D’Orazio non in proprio,ma quale “rappresentante legale delle seguenti società: “[OSCURATO:PERSONA] diSpedizione s.r.l.” “[OSCURATO:PERSONA] ltd”, per poi,però, pretendere (p. 7 dell’Avviso) il pagamento dei maggiori dirittidoganali, degli interessi e delle sanzioni dal D’Orazio in proprio. In virtù diciò, ha sostenuto, l’avviso merita di essere annullato anche soltanto perchéaccerta la qualità di debitore di un soggetto (ossia la [OSCURATO:PERSONA] diSpedizione s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ltd) e poi, senzamotivazione, chiede il pagamento del debito ad un altro soggetto (ilD’Orazio).Numero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto un tema nuovo e maisollevato dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, dovendosi darecontinuità al principio per cui, qualora con il ricorso per cassazione sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, èonere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione diinammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta lorodeduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio dispecificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente loabbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. (Cass.Sez. 6, 13/06/2018, n. 15430, Rv. 649332 – 01; idem, Sez. 2, Sentenza n.20694 del 09/08/2018).A ciò si aggiunga che, nell’avviso di accertamento, il ricorrente vieneritenuto responsabile nella qualità di consulente doganale delle societàTrilogs s.p.a. e V-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e non quale legale rappresentante dellesopra citate società.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 77, 78 e 79 C.D.U., dell’art.202 CDC., del Regolamento CE n. 88/1997, del Regolamento UE n.1296/2020 e del Regolamento UE n. 611/2023, con speciale riguardo altema della legittimazione passiva.In particolare, il contribuente evidenzia che le dichiarazioni doganali incontestazione non hanno affatto riguardato un’ipotesi di aliud pro alio, datoche questa ipotesi si verifica solo qualora i beni introdotti nel territoriodoganale non abbiano formato oggetto della dichiarazione presentata allosdoganamento; ciò non è accaduto nel caso di specie, allorché in ciascunadelle n. 60 dichiarazioni doganali [OSCURATO:SOCIETA]. ha indicato esattamente ibeni importati. Peraltro, ha aggiunto, la condotta censurata dall’Ufficio nonè inquadrabile nelle ipotesi di cui all’art. 79, par. 1, lett. a) o b), CDU, datoche la fattispecie concreta in esame rientra nell’ipotesi di cui all’art. 77 CDUNumero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026(che ha recepito il contenuto dell’abrogato art. 201 CDC), ai sensi del quale“l’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione delladichiarazione in dogana. Il debitore è il dichiarante”. Anche qualora sidovesse ritenere applicabile l’art. 79 CDU, la presente fattispecie andrebbericondotta, al più, all’ipotesi sub lett. c) dell’art. 79, par. 1, in cui sarebbestata disattesa una condizione “per la concessione, in virtù dell’uso finaledelle merci, di un’esenzione dai dazi”.Il motivo è infondato.L’articolo 202, comma 1, lett. a) dell’abrogato Regolamento (CEE) n.2913 /92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganalecomunitario, stabiliva che “L'obbligazione doganale all'importazione sorgein seguito: a) all'irregolare introduzione nel territorio doganale dellaComunità di una merce soggetta a dazi all'importazione…” e che, in questocaso, sono debitori: “ — la persona che ha proceduto a tale introduzioneirregolare, — le persone che hanno partecipato a questa introduzionesapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare , e —le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevanoo avrebbero dovuto, secondo ragione , sapere allorquando l'hanno acquisitao ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente.”.[OSCURATO:PERSONA] (UE) n. 952/2013 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consigliodel 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, approvatocon finalità meramente compilativa, all’art. 79 stabilisce che “Per mercisoggette ai dazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganaleall'importazione in seguito all'inosservanza di: a) uno degli obblighi stabilitidalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionalinel territorio doganale dell'Unione, alla loro sottrazione alla vigilanzadoganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, lacustodia temporanea, l'ammissione temporanea o la rimozione di siffattemerci all'interno di tale territorio; b) uno degli obblighi stabiliti nellanormativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finaleNumero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026all'interno del territorio doganale dell'Unione; c) una condizione fissata peril vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione,in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquotaridotta di dazio all'importazione.” e che “Nei casi di cui al paragrafo 1, letterea) e b), il debitore è una delle persone seguenti: a) qualsiasi persona cheera tenuta a rispettare gli obblighi in questione; b) qualsiasi persona chesapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato unobbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto dellapersona tenuta a rispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che hadato luogo al mancato rispetto dell'obbligo; c) qualsiasi persona che haacquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovutoragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute chenon era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.”.Nell’interpretare il previgente articolo 202, questa Corte ha già ritenutoconfigurarsi dichiarazione irregolare anche nel caso in cui la merceimportata abbia formato oggetto di dichiarazione fittizia meramentestrumentale alla introduzione irregolare della stessa e, pertanto,equiparabile ad una “non dichiarazione”. In tal caso si deve consideraredebitore dell'obbligazione doganale colui che: a) pur senza concorreredirettamente all'introduzione, vi abbia partecipato, prendendo in qualsiasimodo parte ad essa od essendo coinvolto in atti collegati alla medesima(come nel caso dell'intermediario ai fini della conclusione di contratti dicompravendita relativi alle merci introdotte irregolarmente); b) aveva odoveva, secondo ragione, avere conoscenza dell’esistenza di una o piùirregolarità, in considerazione dei propri obblighi contrattuali e del periododi svolgimento delle proprie prestazioni (Cass. 22747/2019).Tale statuizione deve trovare applicazione, mutatis mutandis, anche alcaso di specie, sovrapponibile all’ipotesi di dichiarazione irregolare di cui alsoppresso art. 202, posto che, in alcun modo, può ritenersi ricorrentel’ipotesi, invocata dal ricorrente, di inosservanza di una condizione fissataNumero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026“per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, di un’esenzione daidazi”. La presente situazione, difatti, è esattamente opposta e coincide conil tentativo di importare, abusivamente, e-bikes sottraendole al relativoregime doganale, a prescindere dalla possibilità di fruire o meno diesenzioni.La CGT2, con una statuizione esente da censure in punto di diritto, haritenuto che la rettificazione della dichiarazione doganale fosse riconducibilea un meccanismo in base al quale – in violazione della normativa doganale– venivano presentate alla dogana e immesse in regime di libera praticaparti di biciclette elettriche smontate durante il trasporto e dichiarateseparatamente, per ciascuna parte, in apposite dichiarazioni diimportazione IM4, nelle singole voci tariffarie distinte della nomenclaturacombinata, La Corte territoriale ha, quindi, valutato, sulla base di unapuntuale ricostruzione in fatto, di cui questa Corte non può che prendererichiedevano una mera operazione di assemblaggio, equivalessero a unprodotto finito che avrebbe dovuto essere oggetto di dichiarazione da partedell’importatore (con l’applicazione dei relativi dazi doganali) in luogo dellecomponenti. In altre parole, secondo la ricostruzione della CGT2 avrebbedovuto essere dichiarata l’importazione del prodotto finito anziché quella disingole componenti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla regolagenerale 2A delle regole generali per l’interpretazione della nomenclaturacombinata, sub all. I Regolamento (CEE) n. 2658 del 1987.Con riferimento al precedente di legittimità evocato dalla CGT2 -secondo il quale, in tema di dazi all'importazione, l'introduzione irregolaredi merce in seguito alla quale sorge l'obbligazione doganale ai sensi dell'art.202, comma 1, del reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganalecomunitario), è configurabile - secondo la giurisprudenza unionale - solonell'ipotesi di introduzione non conforme agli artt. da 38 a 41 del cit. reg.e, dunque, in mancanza di dichiarazione doganale, cui è equiparata laNumero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026dichiarazione di un aliud pro alio e la dichiarazione fittizia, quest'ultimaequiparabile alla "non dichiarazione" in quanto meramente strumentale arealizzare l'introduzione irregolare (Cass., 05/11/2019, n. 28335) – occorreevidenziare come l’affermazione della sentenza impugnata che riconducel’art. 79 CDU (Reg. UE n. 952 del 2013) agli artt. 202-205 CDC (Reg. CEEn. 2913 del 1992) trova evidente conferma nella corrispondenza dellacondotta descritta nella lettera a) dell’art. 79 cit. («Per merci soggette aidazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganale all'importazione inseguito all'inosservanza di: a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativadoganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territoriodoganale dell'Unione …») con la lettera a) dell’art. 202 cit. («L'obbligazionedoganale all'importazione sorge in seguito: a) all'irregolare introduzione nelterritorio doganale della Comunità di una merce soggetta a daziall'importazione»).Deve, quindi, ritenersi che, anche nell’interpretazione dell’art. 79 CDUdebba essere qualificata come introduzione irregolare quella che avvengain violazione degli obblighi stabiliti dalla legge doganale, nell’ambito dellaquale rientrano le regole generali per l’interpretazione della nomenclaturacombinata di cui all’all. I Reg. (CEE) n. 2658 del 1987. Ne consegue che, inapplicazione di quanto previsto nell’art. 79, par. 3, CDU è debitoredell’obbligazione doganale sorta in conseguenza dell’introduzione dellamerce in violazione degli obblighi derivanti dalla legge doganale – nellaspecie perpetrata, alla luce della ricostruzione fattuale della CGT2, mediantela dichiarazione di singole parti di biciclette elettriche in luogo del prodottofinito - a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi inquestione; b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovutoragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dallanormativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta arispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo almancato rispetto dell'obbligo; c) qualsiasi persona che ha acquisito oNumero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovutoragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute chenon era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.In ordine al ruolo svolto dal ricorrente nell’introduzione della merce inviolazione degli obblighi derivanti dalla legge doganale, la CGT2 ha svoltouna ricostruzione in fatto sottratta al sindacato di questa Corte, sia inrelazione al carteggio intrattenuto con i fornitori, sia in relazione allacircostanza che i prodotti importanti necessitassero di un meroassemblaggio a seguito della loro importazione. Il giudice di appello ha,quindi, riscontrato sia la presenza dell’elemento oggettivo dellapartecipazione alla introduzione irregolare delle merci, sia quello soggettivo.È del tutto inconferente, infine, il richiamo alla disciplina del Regolamentosulle esenzioni (Reg. CEE n. 88 del 1997), posto che la stessa presupponeuna domanda e la successiva autorizzazione da parte della Commissionedell’Unione europea, non riscontrabile nel caso di specie alla luce di quantoriportato nel ricorso.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 103 del Regolamento UE 952/2013del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione, nonchédell’art. 27 Cost., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe erroneamenteritenuto che il termine di prescrizione triennale previsto per gli accertamentiin materia doganale fosse temporalmente esteso, pure in assenza di unadecisione che avesse accertato la commissione, nella vicenda all’esame, diun atto perseguibile penalmente.In sostanza, il contribuente sostiene che l’accertamento dell’Ufficio siconfigura come tardivo, posto che l’art. 103, comma 2, del Regolamento952/2013 va letto nel senso che il primo presupposto è quello che sia statanotificata un’obbligazione doganale nei tre anni dal sorgere della stessa, eil secondo presupposto, verificatosi il primo, è che la prescrizione daNumero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026“minimo cinque anni a massimo dieci anni conformemente al dirittonazionale…” decorre dalla data della sentenza che accerta in via definitiva,ossia con sentenza divenuta irrevocabile, che l’atto era “penalmenteperseguibile”.Il motivo è infondato, considerato che in tema di tributi doganali,l’orientamento della S.C. è granitico nel ritenere che il termine diprescrizione triennale è esteso alla sola condizione che, nel medesimotermine decorrente dall’insorgenza dell’obbligazione doganale, come nellavicenda all’esame, l’Amministrazione emetta un atto nel quale vengaformulata una notitia criminis (Cass., sez. 5, 06/07/2022, n. 21444; Cass.,sez. 5, 5/11/2020, n. 24716; Cass., sez. 5, 12/01/2018, n. 615; Cass., sez.5, 16/12/2016, n. 26045), non essendo quindi di certo necessario che siastata già accertata la sussistenza di un reato.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1,e 12, comma 7, della legge 212 del 2000, dell’art. 2 della legge n. 241/1990,nonché degli artt. 24, 97, 111 Cost..Nell’avviso del contribuente, il provvedimento impugnato è affetto dacarenza di motivazione, posto che le memorie e osservazioni da luidepositate, nel corso del procedimento, non sono state prese inconsiderazione dall’Ufficio e che quest’ultimo non ha reso noto i motivi asostegno dei quali ha raggiunto la determinazione di non considerarle.Il motivo è infondato, posto che, non solo non viene in rilievo nel casodi specie l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (sul quale questa Corteha, peraltro, escluso la nullità dell’atto impositivo emesso senza menzionarele osservazioni del contribuente, v. Cass., 07/05/2024, n. 12343), ma soloa decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 6-bis, comma 4, legge n. 212 del2000 (introdotto dal d.lgs. 30/12/2023, n. 219) l’atto impositivo è adottatoin esito al contraddittorio e tiene conto delle osservazioni del contribuente,Numero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026motivando in ordine a quelle che l’amministrazione ritenga di nonaccogliere.Peraltro, l’obbligo di motivazione in capo all’Amministrazione, sancitodalla disposizione contenuta nell’art. 7 della l. n. 212/2000, non imponeaffatto, a pena di invalidità dell’atto medesimo, che la medesimaAmministrazione debba analiticamente e specificatamente descrivere nelcorpo del provvedimento conclusivo le ragioni per cui le difese scritteavanzate dal contribuente nel corso del contraddittorio preventivo, pureritualmente attivato, non risultino persuasive, palesandosi sufficiente, comeavvenuto nel caso che ci occupa, che l’Amministrazione dia atto nelprovvedimento conclusivo del procedimento di avere preso in esame leosservazioni provenienti dal contribuente.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 24 e 111 Cost, dell’art. 132 cod.proc. civ. e del Regolamento n. 2658/1987, palesandosi la contraddittorietàdella sentenza impugnata nella parte in cui confonde la violazione di una (la2a) delle regole generali per la classificazione delle merci nellanomenclatura combinata, premesse alla tariffa doganale dell'Unioneeuropea, di cui al di cui al Regolamento CEE 23 luglio 1987, n. 2658, conuna condotta meramente elusiva della medesima regola.Il ricorrente rileva che la condotta abusiva consisterebbe, quindi, nelmettere in atto comportamenti (i.e. importare singole parti di ebike eclassificarle per quello che sono, secondo la Regola Generale n. 1) di per séleciti (in assenza di norme che vietano l’importazione di singole parti di e-bike da classificare per quello che sono, secondo la Regola Generale n. 1),ma al fine di ottenere un vantaggio fiscale ingiusto (i.e. evitare l’applicabilitàdella Regola generale n. 2a e così eludere i dazi antidumping ecompensativi). Di conseguenza, l’asserita condotta abusiva sarebbeconsistita nell’organizzare le importazioni in modo da evitare l’applicabilitàdella Regola generale n. 2A. Rileva, quindi, che accertare che, nella specie,Numero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’Ufficio ha dimostrato l’esistenza di una condotta abusiva per aver resoinapplicabile la Regola Generale n. 2a è incompatibile con il contestualeaccertamento per cui, nella specie, i beni oggetto delle n. 60 dichiarazionioggetto di accertamento avrebbero dovuto essere classificati secondo laRegola Generale n. 2a.Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio dellasentenza impugnata, che non ha incentrato la propria decisione sullaquestione relativa all’abuso del diritto, ma ha ritenuto corretta larettificazione dei dazi doganali in ragione della circostanza che, nel caso dispecie, non sarebbero state importate singole parti di bicicletta (comedichiarato in dogana), ma veri e propri prodotti finiti che richiedevano nientepiù che un mero assemblaggio a seguito dell’immissione in libera pratica.D’altra parte, la regola generale 2a è contenuta nelle regole generali diinterpretazione della nomenclatura combinata, la cui applicazione siimpone, in primis, al momento della dichiarazione in dogana dei benioggetto di importazione, prescrivendo di qualificare come finito – e noncome singole parti – un prodotto «anche se incompleto o non finito purchépresenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggettocompleto o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioniprecedenti, quando è presentato smontato o non montato.» Diconseguenza, come già rilevato nella sentenza impugnata, è del tuttoirrilevante la mancata contestazione dell’elusione dei dazi, posto che – allaluce della ricostruzione fattuale operata dal giudice di seconde cure –l’importazione delle componenti di un prodotto finito bisognoso del soloassemblaggio a fronte della dichiarazione in dogana delle singole particomporta la violazione delle norme generali sulla nomenclatura combinata.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, in subordine, e in relazioneall’art. 360, n. 4), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ., dell’art. 111, comma 6, Cost. e delNumero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026Regolamento CE n. 2658/1987, stante la carenza di motivazione, sul punto,del provvedimento impugnato.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta, in subordine, e in relazioneall’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ., dell’art. 111, comma 6, Cost. e delRegolamento CE n. 2658/1987, stante la assoluta assenza, sul punto, del“minimo costituzionale” della motivazione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudiceper la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati:proprio la giurisprudenza evocata dal ricorrente, da oltre un decennio, haprecisato che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U,07/04/2014, n. 8053).Nel caso di specie, la sentenza impugnata, in termini di motivazione, èampiamente superiore al cd. minimo costituzionale, consentendo l’ampiaricostruzione dell’iter logico seguito, come confermato dal fatto che ilricorrente ha prospettato ben undici motivi di ricorso. Difatti, alle pagg. 5 e6 della decisione vi è una minuziosa ricostruzione del meccanismo aventevalenza fraudolenta nonché la descrizione precisa degli elementi in base aiquali è stata ritenuta sussistente la piena consapevolezza e collaborazionedel ricorrente rispetto al medesimo meccanismo.Numero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/20268. Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 c.c., del Regolamento n.1036/2016, del Regolamento n. 2658/1987, della Legge n. 212/2000 edell’art. 115 cod. proc. civ..Il contribuente evidenzia che l’Amministrazione non ha provato lasussistenza dei presupposti previsti dall’art. 10 bis, comma 1, della leggen. 212 del 2000 perché possa dirsi integrato l’abuso del diritto, avendo, percontro, esso ricorrente dimostrato di avere operato la scelta in questioneper quelle “valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordineorganizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramentostrutturale o funzionale dell’impresa” menzionate dal comma 3 del predettoarticolo. E, peraltro, pure laddove voglia ritenersi che sia stato accertatoche le condotte censurate dall’Ufficio non trovino giustificazione e finiaziendalistici (e perciò leciti) ma siano, invece, state indotte dal solodesiderio di eludere i dazi imposti sull’importazione di e-bike complete (peril tramite dell’inapplicabilità della Regola Generale n. 2a), l’Ufficio avrebbedovuto dimostrare la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla normativadi settore perché possa accertarsi un’ipotesi di elusione perseguibile,secondo le rigorose previsioni di cui all’art. 13 del regolamento antidumpingUE n. 1036/2016. E tale prova non è stata fornita.9. Con il nono motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del RegolamentoEuropeo n. 2658/1987 e, in particolare, della Regola Generale n. 1 e dellaRegola Generale n. 2a; la violazione del Regolamento n. 1036/2016, nonchédei Regolamenti n.ri 71/1997, 1379/2019, 73/2019; la violazione e falsaapplicazione dell’art. 10 bis della Legge n. 212/2000.Con tale motivo il contribuente evidenzia che la sentenza impugnata,tramite un’interpretazione apertamente contraria al granitico insegnamentodi legittimità in ordine all’abuso del diritto, all’art. 10 bis legge n. 212/2000e dell’art. 13 del Regolamento n. 1036/2016, modifica testo e ratio dellaNumero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026Regola Generale n. 2a per dire che questa debba applicarsi anche nel casoin cui risulti certo il meccanismo ideato e realizzato abusivamente al fine direnderla inapplicabile. Oltretutto, il ragionamento è evidentementecircolare.Il ricorrente rileva, poi, che le merci erano notoriamente e pacificamentedestinate all’assemblaggio di e-bike – come riconosciuto dalla stessa CGT2- attività cui il legislatore collega espressamente l’esenzione, vuoi dal daziosulle ebike, vuoi dal dazio esteso previsto sull’importazione dalla RPC delleparti essenziali di biciclette.Proprio il controllo della destinazione delle merci importate avrebbedovuto condurre l’Ufficio a qualificare i beni importati per quello che erano(parti di biciclette destinate all’assemblaggio di ebike da parte di unsoggetto non esentato) e, conseguentemente, ad applicare l’art. 14, lett. d,del Regolamento di Esenzione, come modificato dal Regolamento n.512/2013; non già applicare la Regola Generale n. 2a e, per l’effetto,imporre dazi (antidumping e compensativi) espressamente esclusi dalpredetto art. 14, lett. d) del Regolamento di Esenzione.I due motivi possono essere esaminati insieme e sono inammissibili perle stesse ragioni indicate nell’esame del quinto motivo di ricorso, indicatasupra, alle quali si rinvia, non venendo in rilievo una forma di elusione dellanormativa fiscale, ma la violazione degli obblighi di dichiarazione in doganache – alla luce della ricostruzione fattuale operata dal giudice di secondecure – imponevano di dichiarare l’importazione di un prodotto finito. Sitratta, quindi, di evasione.Il regolamento di esenzione non trova, poi, applicazione nel caso dispecie, alla luce di quanto (già) evidenziato supra.In relazione alla questione della contemporaneità la sentenza della CGUE27/04/2023, causa C-107/12, § 34, lungi dall’affermarne la necessità, haprecisato, come evidenziato dalla CGT2, che: “Come giustamente osservatoNumero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026dalla Commissione, le modalità secondo cui le merci sono state dichiarate oil regime doganale con cui sono state trasportate fino alla loro destinazionefinale possono costituire uno dei fattori oggettivi pertinenti ai fini dellavalutazione dell’applicabilità di detta regola generale 2, lettera a). Talicircostanze non possono tuttavia essere di per sé determinanti, dovendo ilgiudice del rinvio tener conto di ogni altro fattore oggettivo pertinente ai finidi tale valutazione… Come ha giustamente osservato il governo dei PaesiBassi, ogni altra interpretazione porterebbe a rendere possibile l’elusionedella regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC, poiché gliimportatori potrebbero, con un’operazione abbastanza semplice, vale a direfrazionando la spedizione (enfasi aggiunta) e dichiarando le merci con dueregimi doganali diversi prima della loro immissione in libera pratica, fare inmodo che esse siano classificate come insieme o come componenti distinti,in funzione della tariffa più vantaggiosa.”.10. Con il decimo motivo il ricorrente lamenta, relativamente all’art. 360,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 2909 c.c.e 324 cod. proc. civ..Il contribuente evidenzia che la CGT2 ha ritenuto che le operazionicompiute da [OSCURATO:SOCIETA]. (per il tramite della collegata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)non sarebbero rilevanti ai fini della classificazione doganale secondo laRegola Generale n. 2a, in quanto non sarebbe stato dimostrato che talioperazioni integrino “lavorazioni utili a perfezionare o rifinire gli elementiimportati prima di procedere all’assemblaggio”. La sentenza, tuttavia,contrasta con altra sentenza resa tra le medesime parti (o meglio tra V-itaGroup e l’Ufficio), passata in giudicato, dato che Il TAR Napoli, con sentenzan. 2197/2022 pronunciata a definizione del giudizio con r.g. n. 1869/2021(poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 03151 del28/03/2023, a definizione del giudizio con R.G. 7460/2022), ha infattiaccertato che le lavorazioni effettuate successivamente allo sdoganamentoerano “utili a perfezionare o rifinire gli elementi importati prima di procedereNumero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026all’assemblaggio” e che dunque le caratteristiche essenziali di e-bike sonostate conferite agli elementi importati da [OSCURATO:SOCIETA]. solo a seguito didette lavorazioni.Il motivo è infondato.Al riguardo, giova premettere che l’eccezione di giudicato esterno nonpuò essere dedotta per la prima volta in Cassazione se il giudicato si èformato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in talesede, di questioni nuove, potendo essere fatto valere nel giudizio dilegittimità, invece, il giudicato esterno che si è formato esclusivamentedopo la conclusione del giudizio di merito (Cass., sez. 1, 29/02/2024, n.5370). Orbene, nella vicenda all’esame, considerato che l’invocata sentenzadel Consiglio di Stato n. 3151/2023, con la quale è stato respinto l’appelloavverso la sentenza del TAR Campania n. 2197/2022, risulta pubblicata indata 28/03/2023, è evidente che, alla data dell’udienza di discussioneinnanzi alla Corte di giustizia di secondo grado (risalente al 21/12/2023),termine ultimo per sollevare la relativa eccezione, il supposto giudicato siera già pacificamente formato.Peraltro, con la sentenza n. 2197/2022, il TAR si è limitato ad annullare,per carenza di istruttoria, il provvedimento prot. n. 4877 del 25 febbraio2021 dell’Agenzia delle Dogane, con cui è stata negata alla [OSCURATO:SOCIETA]l’autorizzazione al regime doganale speciale dell’uso finale ed alleconseguenti agevolazioni fiscali, avendo rilevato un vizio di carenza diistruttoria, avendo rilevato che l’Ufficio ha omesso di esaminare funditus idocumenti allegati dall’istante; parte ricorrente, difatti, aveva depositatoagli atti della causa una perizia tecnica che tentava di ricostruire il processoproduttivo condotto presso il proprio stabilimento per le biciclette a pedalataassistita.Il TAR, tuttavia, ha precisato che la perizia era “non giurata néasseverata, sia un mero documento privato proveniente da una delle partiNumero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026in causa e, quindi, sia privo degli elementi minimi necessari per costituireprova certa a sostegno delle affermazioni sostenute in ricorso”, in tal modoevitando di far proprie le valutazioni ivi riportate e limitandosi ad affermareche la stessa avrebbe dovuto essere come minimo presa in considerazione,perché avrebbe stimolato “…una verifica, comunque corredata di unaccettabile grado di plausibilità, riguardo a tre aspetti la cui presenza èindispensabile per sostenere l’esistenza di un processo produttivoinnovativo ed aggiuntivo a quello di acquisizione della componentistica.Trattasi in particolare di: - rilevanza delle competenze tecniche, -generazione di un valore aggiunto tra l’inizio e la fine del processoproduttivo; - come conseguenza dei due aspetti di cui sopra, unicità delprodotto realizzato.”.E’ evidente, quindi, che alcun giudicato è validamente maturato circa laquestione sollevata dalla ricorrente nella presente sede. A ciò si aggiungache la sentenza non è stata resa fra le parti del presente giudizio, il cheesclude la decisività della questione.A ciò si aggiunga che, secondo questa Corte, il giudicato sostanziale (art.2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fastato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo onegativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituitooggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto cherappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridicodella pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanzein un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi dellarelativa azione e cioè i soggetti, la "causa petendi" ed il "petitum" (Cass.,21/02/2019, n. 5138).Ora, a parte la circostanza che la parte ricorrente non indica neppurequale sia il petitum e la causa petendi del giudizio davanti al giudiceamministrativo è, comunque, dirimente la circostanza che la periziaNumero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026costituisca una prova atipica (Cass., 23/02/2022, n. 6038), sulla cuivalutazione non può formarsi il giudicato.11. Con l’undicesimo motivo il ricorrente la ricorrente lamenta, inrelazione all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazionedel Regolamento UE n. 952/2013 e del [OSCURATO:PERSONA] UE n.2446/2015.Il rilievo si fonda sulla considerazione che, ai sensi dell’art. 60 delRegolamento UE 952/2013 (rubricato “Acquisizione dell’origine”) “le mercialla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sonoconsiderate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultimatrasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata,effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusacon la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una faseimportante del processo di fabbricazione”. In base a tale norma, l’originedei prodotti in causa non può che essere l’Italia, in quanto è qui che èavvenuta l’ultima trasformazione dei prodotti importati, consistentenell’assemblaggio degli stessi.Il motivo è inammissibile, in primo luogo, perché ha ad oggetto adoggetto un tema nuovo e mai sollevato dalla parte ricorrente nel corso delgiudizio, dovendosi dare continuità al principio per cui, qualora con il ricorsoper cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne unastatuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarel'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, inossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare"ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito dellasuddetta questione. (Cass. Sez. 6, 13/06/2018, n. 15430, Rv. 649332 –01; idem, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018).Numero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/2026Inoltre, il motivo è inammissibile anche perché non si confronta con laratio della sentenza impugnata, la quale si incentra sul fatto che il prodotto,al momento dell’importazione fosse considerato già finito e bisognoso dimero assemblaggio delle componenti smontate prima del trasporto.12. A chiosa del ricorso, il ricorrente ha chiesto sollevarsi questionepregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia UE, al fine di accertare se lacorretta applicazione delle Regole di interpretazione della nomenclaturacombinata delle merci di cui al Regolamento UE n. 2658/87 osti o meno ache alcune parti di bicicletta elettrica (come telaio, forcelle, freni, parafanghianteriori, luci posteriori, centralina e batteria), ordinate in multiplo epresentate nel tempo e nello spazio disgiuntamente o congiuntamente pergruppi, siano munite delle caratteristiche essenziali delle biciclette elettrichefinite e siano dunque classificabili ai sensi della regola n. 2a diinterpretazione della nomenclatura combinata, ovvero se siano daclassificare secondo la voce propria di ciascuna delle predette parti dibicicletta, secondo le regole n. 1) e n. 6) di interpretazione dellanomenclatura combinata.Tuttavia, la solidità del quadro interpretativo emergente dallagiurisprudenza unionale rende non necessario sollevare una questioneinterpretativa ex art. 267 TFUE o attendere che venga risolta quellasollevata dal Tribunale di Genova, dovendosi, peraltro, evidenziare, conriguardo a tale ultima questione, che l’ordinanza depositata dalla partericorrente riguarda un procedimento penale in cui gli imputati «venivanorinviati a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocraticaper rispondere, i primi, dei reati di contrabbando doganale, falso in attopubblico e evasione dell’IVA all’importazione e le seconde per i relativi illecitiamministrativi sanzionati dagli artt. 5 e 25 sexiesdecies del D.Lgs.231/2001.»; si tratta all’evidenza, di una fattispecie dotata di caratteripeculiari rispetto alla presente.Numero registro generale 16206/2024Numero sezionale 2653/2026Numero di raccolta generale 16529/2026Data pubblicazione 27/05/202613. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla resistenteper il presente grado. Sussistono, inoltre, i presupposti processuali per lacondanna dell’istante al pagamento di una somma dall’importo pari aldoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.000 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida