CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 42144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che inopinatamente indirizza le ragioni di censura al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, per contro concesse all'imputato sin dalla sentenza di primo grado con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, circostanza di cui dà peraltro contraddittoriamente atto lo stesso ricorso nella parte iniziale, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che la confusa prospettazione delle contestazioni che caratterizza il gravame peraltro riferite al trattamento sanzionatorio, supportato invece da esauriente e non illogica motivazione e perciò sottratto al sindacato di questa Corte di legittimità in quanto rimesso all'esclusivo apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non consente la disamina del ricorso; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente