CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zo Cannizzaro-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1828/2024depositata il 14/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 3140/2025Numero sezionale 2548/2026Numero di raccolta generale 21185/2026Data pubblicazione 22/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.[OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato con sentenza del 4 maggio 2017, ha promossoazione revocatoria ex art. 66 l.fall. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla compravendita in data 25 febbraio 2014, con la qualeS.[OSCURATO:SOCIETA]. gli aveva ceduto un appartamento e box sito in Palermo;la curatela ha dedotto l’eventus damni in ragione della sproporzione delprezzo di cessione (€ 35.000,00) e della modifica qualitativa delpatrimonio, nonché la consapevolezza nel convenuto del pregiudizioarrecato ai creditori, in ragione dei rapporti di parentela tra l’acquirente el’amministratore della società ([OSCURATO:PERSONA]), oltre che dellasproporzione del prezzo, con pregiudizio della garanzia patrimoniale deicreditori, attesa la pendenza nei confronti della dante causa di unaprocedura esecutiva immobiliare promossa da Sicilcassa.2. A questo giudizio ne è stato riunito un altro avente ad oggettoanaloga revocatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativa a duecompravendite in pari data, aventi ad oggetto altri due appartamenti ebox per il corrispettivo di € 35.000,00 ciascuno.3. Il Tribunale di Palermo, pronunciando nei giudizi riuniti, ha accoltole domande della Curatela, e la decisione è stata confermata dalla Corte diAppello di Palermo, che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettatol’appello degli acquirenti.In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto che non vi è statoampliamento del thema decidendum dopo lo spirare delle preclusioniistruttorie, essendo stata allegata sin dall’introduzione del giudiziol’esposizione debitoria della società fallita, rispetto alla quale il depositodello stato passivo costituisce produzione attinente a fatti già allegati. Ha,poi, ritenuto che l’azione revocatoria accoglie una nozione lata di credito,essendo sufficiente una mera aspettativa di credito o un credito litigioso, eche al momento delle revocatorie per cui è causa vi erano già alcunin. 3140/2025 R.G.Numero registro generale 3140/2025Numero sezionale 2548/2026Numero di raccolta generale 21185/2026Data pubblicazione 22/06/2026crediti insoddisfatti, tanto che pendeva una procedura esecutivaimmobiliare promossa da Sicilcassa («grave esposizione debitoria dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. sicuramente già esistente al momento della stipulazionedegli atti di compravendita revocati, stante la pendenza di una proceduraesecutiva)». Sotto questo profilo, è stato rilevato che il credito diSicilcassa, creditore procedente in executivis, era stato ammesso in partecon riserva, e in parte in via definitiva per € 307.209,29. Ha, inoltre,ritenuto sussistente sia l’eventus damni, attesa la variazione qualitativa equantitativa del patrimonio della fallita in virtù degli atti dispositivi, sia laconsapevolezza degli appellanti di ledere la garanzia patrimoniale deldante causa, tenuto conto dei rapporti di parentela con l’amministratricedella società e la sproporzione dei prezzi di cessione.4. Gli acquirenti Davide e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso percassazione affidato a sette motivi, cui resiste con controricorso ilRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod.civ. e 324 cod. proc. civ., «eccezione di giudicato esterno, erratainterpretazione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale diPalermo n° 235/2014 tra i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eStaia srl c/ Sicilcassa (sentenza allegata anche in questa fase di giudizio -indice degli atti depositati in Cassazione n° 1 sentenza Tribunale Palermon° 235/2014). Mancato accertamento della inesistenza del credito dellaSicilcassa». Osservano i ricorrenti che la predetta sentenza del [OSCURATO:PERSONA], passata in cosa giudicata, avrebbe accertato – prima delladefinitività dello stato passivo (13 dicembre 2017) – l’inesistenza deicrediti poi ammessi allo stato passivo. L’eccezione di giudicato esterno,formulata sin dal primo grado di giudizio, travolgerebbe l’accertamentocirca l’esistenza di crediti precedenti la stipulazione delle compravenditen. 3140/2025 R.G.Numero registro generale 3140/2025Numero sezionale 2548/2026Numero di raccolta generale 21185/2026Data pubblicazione 22/06/2026per cui è causa. Viene trascritta, per il principio di autosufficienza delricorso, la sentenza passata in giudicato nel giudizio tra i terzi proprietaridi immobili della società poi fallita, ex art. 602 cod. proc. civ., la dantecausa (società dichiarata fallita) e il creditore ipotecario.2. Il primo motivo è inammissibile sotto plurimi profili. In primo luogo,non è stata censurata la statuizione del giudice di appello, secondo cui aifini dell’azione revocatoria è sufficiente una mera aspettativa di credito, oanche solo un credito litigioso. In secondo luogo, il giudicato attiene allaquota di finanziamento relativa agli immobili trasferiti ai terzi esecutati inquella procedura esecutiva immobiliare ex art. 602 cod. proc. civ., in cui ilcredito è stato ritenuto insussistente per intervenuta transazione tra leparti e mancata prova dell’erogazione del finanziamento. In terzo luogo,non è stato censurato l’accertamento in fatto (che gli stessi ricorrentiriportano nel ricorso), compiuto dai giudici dei due gradi di merito,secondo cui il credito di Sicilcassa ammesso allo stato passivo delfallimento non rientra tra i crediti oggetto dell’opposizione all’esecuzione,accertamento sul quale si è formato il giudicato interno.3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.163, terzo comma, 164, 183 e 112 cod. proc. civ., nullità della citazione econseguente nullità della sentenza di merito per indeterminatezzaoriginaria della domanda giudiziale e ampliamento del thema decidendum.Si deduce che nell’atto introduttivo vi era stata una mera allegazionedell’esposizione debitoria della società fallita, senza richiami allo statopassivo del Fallimento, in relazione alla sola procedura esecutivaimmobiliare, poi estinta (n. 124/2002 R.G.E.); l’allegazionedell’esposizione debitoria di cui allo stato passivo costituirebbe, pertanto,ampliamento del thema decidendum.4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 66 legge fallimentare en. 3140/2025 R.G.Numero registro generale 3140/2025Numero sezionale 2548/2026Numero di raccolta generale 21185/2026Data pubblicazione 22/06/2026dell’art. 2901 del c.c. con riferimento all’onere probatorio di cui all’art.2697 del c.c.», per non avere la sentenza impugnata indicato da qualiprove ha tratto la conclusione della natura e dell’anteriorità creditorispetto agli atti di vendita e per avere fatto riferimento alla proceduraesecutiva immobiliare. Si deduce, inoltre, che lo stato passivo non puòprovare l’esistenza dell’esposizione debitoria della società fallita formatasiin epoca precedente agli atti per cui è causa.5. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui deducel’indeterminatezza della domanda giudiziale, non essendo stato trascritto,né allegato l’atto introduttivo del giudizio (Cass., Sez. U., n. 8077/2012).La aspecificità del motivo si apprezza, inoltre, alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui la nullità dell'atto di citazioneper petitum o causa petendi omessi o assolutamente incerti, ai sensidell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione casoper caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivodell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, in relazione alloscopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate epuntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso,si trovi la controparte (Cass., n. 29149/2018; Cass., n. 3022/2018; Cass.,n. 1681/2015; Cass., n. 17023/2003); indicazioni non contenute nelmotivo esposto.6. In ogni caso, il secondo motivo è inammissibile ex art. 360-bis n.1), cod. proc. civ., in quanto contrario alla costante giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui l’indicazione della fonte dell’esposizionedebitoria è estranea alla causa petendi dell’azione proposta, posto che –come correttamente osserva la sentenza impugnata – l’indicazionedell’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non è fatto costitutivodell’azione proposta, perché l'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione latadi credito, comprensiva della ragione o aspettativa; è, quindi, irrilevante lacertezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con lan. 3140/2025 R.G.Numero registro generale 3140/2025Numero sezionale 2548/2026Numero di raccolta generale 21185/2026Data pubblicazione 22/06/2026funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamenterestitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio deldebitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali(Cass., n. 10548/2025; Cass., n. 28141/2023; Cass., n. 5746/2022;Cass., n. 4212/2020; Cass., n. 23208/2016).7. Dalle superiori considerazioni discende l’inammissibilità del terzomotivo, circa il fatto che l’anteriorità del credito sia stata desuntadall’anteriorità dell’espropriazione immobiliare di Sicilcassa, non avendoincidenza nel giudizio in oggetto l’esito dell’opposizione all’esecuzioneproposta nell’espropriazione ex art. 602 cod. proc. menzionata neisuperiori motivi. Quanto, poi, alla contestazione relativa ai crediti ammessiallo stato passivo, il motivo pecca ancora una volta di specificità.8. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 115 del c.p.c. conriferimento all’onere probatorio di cui all’art. 2697 del c.c.», essendo lasentenza impugnata – ad avviso dei ricorrenti – caduta in un errore dipercezione sull’individuazione dei crediti anteriori agli atti per cui è causa.9. Il quarto motivo è inammissibile, poiché il travisamento delcontenuto oggettivo della prova trova rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, residuando, in caso di errori su fattiprocessuali, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., salvo che – ove il fatto probatorio abbia costituito puntocontroverso su cui la sentenza si è pronunciata - l’errore risultimacroscopico (Cass., Sez. U., n. 5792/2024), circostanza in questo casonon specificamente dedotta.10. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., «nullità del procedimento e della sentenza(…) per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 del c.p.c. inmerito ad alcune domande di inefficacia degli atti di vendita riguardanti unomonimo di [OSCURATO:PERSONA] non citato nel presente giudizio». Sin. 3140/2025 R.G.Numero registro generale 3140/2025Numero sezionale 2548/2026Numero di raccolta generale 21185/2026Data pubblicazione 22/06/2026osserva che la decisione sarebbe nulla per violazione del principio delcontraddittorio, in quanto alcune delle domande di inefficacia degli atti divendita riguarderebbero un omonimo di uno dei ricorrenti (Conigliarostatuito su beni di proprietà di un terzo non costituito in giudizio.11. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse (comerileva il controricorrente), non essendo i ricorrenti interessati a vicende diterzi estranei al giudizio.12. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.66 l.fall., 2901 cod. civ. e 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha ritenuto integrato il presupposto oggettivo dell’azioneproposta, non essendo stata fornita la prova dell’incapienza della societàvenditrice e della modifica quantitativa e qualitativa del patrimonio delladante causa.13. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.2901 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutosussistente il presupposto soggettivo dell’azione proposta, facendomalgoverno delle regole di riparto dell’onere della prova e dell’utilizzodelle presunzioni, nonché fondando il giudizio su elementi di fattoinsussistenti.14. Gli ultimi due motivi possono essere esaminati congiuntamente esono inammissibili, in quanto non deducono una violazione delle regole diriparto dell’onere della prova, ma intendono rivisitare l’accertamento infatto della Corte di merito, fondato sulla valutazione delle prove acquisiteagli atti del giudizio. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto chel’alienazione di immobili a un prezzo irrisorio modifica non soloqualitativamente (da immobile a denaro) il patrimonio, ma anchequantitativamente (corrispettivo irrisorio), in base a un giudizio di nonn. 3140/2025 R.G.Numero registro generale 3140/2025Numero sezionale 2548/2026Numero di raccolta generale 21185/2026Data pubblicazione 22/06/2026congruità del corrispettivo, non specificamente censurato dai ricorrenti.Parimenti, il giudice del merito ha ritenuto che la alienazione di immobili asoggetti avvinti da legame parentale all’amministratore della societàvenditrice a prezzi irrisori integra la consapevolezza del pregiudizioarrecato alle ragioni dei creditori, e tale giudizio è incensurabile in questasede, in quanto congruamente motivato.15. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo in favoredell’Erario, attesa l’assenza di fondi del Fallimento (giusta attestazione delGiudice Delegato ex art. 144 TUSG, con decreto del 1° febbraio 2025),oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solidotra loro al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore dell’Erario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.La PresidentePaola Vellan. 3140/2025 R.G.