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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 05646/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui02OMQCO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’assegnazione ad altra sezione ed evidenziato le ragioni per l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti in ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - l’argomento sulla mancata traduzione in lingua albanese del decreto di espulsione è manifestamente infondato, in quanto l’accertamento “in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo” (Sez. 3, Ordinanza n. 24015 del 30/10/2020, Rv. 659526 – 02), come ha fatto nel caso in esame, la sentenza impugnata che ha osservato che dagli risulta la conoscenza della lingua italiana, il che rendeva non necessario provvedere alla traduzione del provvedimento, avvenuta in lingua inglese; - l’argomento sulla mancata notifica entro il termine di 48 ore del provvedimento di convalida dell’espulsione è manifestamente infondato, in quanto del tutto inconferente ai fini della decisione, atteso che l’art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dispone, in ordine al decreto di espulsione, che “il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive”, non qualora la notifica della convalida non avvenga entro lo stesso termine; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/01/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui02OMQCO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’assegnazione ad altra sezione ed evidenziato le ragioni per l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti in ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - l’argomento sulla mancata traduzione in lingua albanese del decreto di espulsione è manifestamente infondato, in quanto l’accertamento “in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo” (Sez. 3, Ordinanza n. 24015 del 30/10/2020, Rv. 659526 – 02), come ha fatto nel caso in esame, la sentenza impugnata che ha osservato che dagli risulta la conoscenza della lingua italiana, il che rendeva non necessario provvedere alla traduzione del provvedimento, avvenuta in lingua inglese; - l’argomento sulla mancata notifica entro il termine di 48 ore del provvedimento di convalida dell’espulsione è manifestamente infondato, in quanto del tutto inconferente ai fini della decisione, atteso che l’art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dispone, in ordine al decreto di espulsione, che “il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive”, non qualora la notifica della convalida non avvenga entro lo stesso termine; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025
Decreto Cassazione n. 05646/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris