CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiNunno ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 65L51 B157K) ed elettivamentedomiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultima;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PERSONA]: 05051360963), rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 70D20 F839L) edelettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 277/2023,pubblicata il 27 gennaio 2023;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25giugno 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..1.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale diMilano, la società agricola Costaripa di [OSCURATO:PERSONA] C. s.s.,Numero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026chiedendone la condanna al pagamento delle indennità di fine rapporto edel risarcimento del danno che affermò di avere subito in relazione alrecesso illegittimo operato dalla convenuta, la quale aveva in tal mododeterminato la cessazione del rapporto di agenzia che le legava.In particolare, l’attrice dedusse di avere operato come agente dellaconvenuta, per conto della quale aveva distribuito i prodotti vinicoli, apartire dall’anno 2008, fino al marzo del 2017, fino a quando aveva subitoil recesso della controparte, che aveva invocato un’insussistente giustacausa al fine di determinare la cessazione in tronco del rapporto, senzaversare alla attrice le indennità previste dal codice civile e dall’accordoeconomico collettivo per gli agenti di commercio. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.domandò, quindi, il pagamento della indennità di mancato preavviso, cheavrebbe dovuto esserle concesso, trattandosi di rapporto a tempoindeterminato, e, in alternativa tra loro, le indennità previste dallacontrattazione collettiva o l’indennità, nella misura massima, previstadall’art. 1751 c.c., di cui affermò la sussistenza dei presupposti e, inaggiunta, il risarcimento del danno, in quanto il recesso operato dallaconvenuta, oltre a non essere sostenuto da un giusta causa, sarebbe statoconnotato da un’ulteriore illegittimità, consistita nell’avere operato losviamento di cinque sub-agenti che avevano lavorato per l’attrice, al finedi assicurarsene la collaborazione diretta e nell’avere invocato lacessazione del rapporto di sub-agenzia tra l’attrice e questi cinque soggetti,quale giusta causa di recesso dal rapporto dedotto in giudizio.La convenuta, negando la condotta illegittima attribuitale dalla attrice,affermò la sussistenza della giusta causa invocata per giustificare ilrecesso, in quanto la cessazione di tali sub-agenti, che le avevanoprocurato gran parte degli affari complessivamente facenti capo all’attrice,unitamente a una consistente flessione del fatturato nell’ultimo periodo delrapporto, avrebbe integrato la fattispecie in esame, applicabile anche alrapporto di agenzia per giustificarne la cessazione in tronco. In ogni caso,la convenuta evidenziò che l’attrice non aveva domandato l’accertamentodella mancanza di giusta causa, ciò che, costituendo il presuppostoNumero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026necessario delle sue domande di pagamento, ne doveva determinare ilrigetto. La convenuta, inoltre, sostenne la non applicabilità dell’AECrelativo agli agenti di commercio, in quanto essa era un’azienda agricola el’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità di cuiall’art. 1751 c.c.. In subordine, contestò la quantificazione delle indennitàoperata da controparte e dal c.t.u..Il Tribunale ritenne che l’attrice avesse in sostanza chiestol’accertamento della insussistenza della giusta causa del recesso esercitatoda Costaripa, rigettando così l’eccezione di quest’ultima basata sullamancanza formale di tale domanda di accertamento e accertò che talerecesso, comunicato all’agente in data 27 marzo 2017, non fosse sorrettoda giusta causa.Nello specifico, reputò che il minimo calo di fatturato verificatosinell’ultimo periodo, inferiore al 2% (due percento), non giustificasse ilrecesso della convenuta, così come la sostituzione di cinque, tra i sub-agenti della [OSCURATO:SOCIETA]. addetti al procacciamento degli affari perconto della convenuta, intervenuta, peraltro, soltanto sette giorni lavorativiprima del recesso esercitato da Costaripa e, dunque, in «un lasso di tempotalmente breve da non poter fondare alcuna valutazione sul suo impattosugli affari procacciati da [OSCURATO:PERSONA]. Tanto più in quanto [OSCURATO:PERSONA] hadimostrato la sostituzione dei subagenti cessati con altri, che avrebberoaffiancato i due storici titolari dell’agenzia nel procacciamento dei clientiper conto della convenuta, così che sarebbero stati formati per l’attività diagenzia a favore di COSTARIPA, senza necessità di alcun evento formativoad opera di quest’ultima, essendo stato dimostrato per testimoni che talisessioni di formazione erano in realtà occasioni di degustazioneconviviale».Il Tribunale provvide pertanto alla quantificazione delle indennitàspettanti all’attrice e, in particolare, sulla base della c.t.u. espletata,riconobbe l’importo complessivo di euro 133.664,43, di cui euro 57.219,17,a titolo di indennità di preavviso ed euro 76.445,26 a titolo di indennità difine rapporto, detratto quanto già versato all’Enasarco.Numero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026Respinse, infine, la domanda dell’attrice di condanna della convenutaal risarcimento del danno in quanto neppure allegato.2.- La Corte d’Appello di Milano, investita dell’impugnazione propostadalla società agricola Costaripa di [OSCURATO:PERSONA] C. s.s., con la sentenzaimpugnata (n. 277/2023, pubblicata il 27 gennaio 2023), ha respintol’appello.In particolare, la Corte distrettuale ha chiarito che: - andava condivisala valutazione del Tribunale in ordine alla domanda di accertamentodell’inesistenza di giusta causa di recesso, poiché era da reputarsi implicitain quella di accertamento del diritto all’indennità di mancato preavviso edall’indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - alcun inadempimentopoteva essere imputato all’agente per aver sostituito cinque dei suoi sub-agenti, in quanto non vi era alcun obbligo ad individuare e mantenere pertutta la durata del rapporto uno o più subagenti, cosicché la SamawineS.r.l. aveva il diritto di risolvere in ogni momento i contratti con i proprisub-agenti senza dover chiedere la condivisione o un’autorizzazionepreventiva della preponente; - la sostituzione dei cinque sub-agenti nonaveva impedito alla preponente lo svolgimento di alcuna attività diformazione dei nuovi sub-agenti, posto che, come già valutatocorrettamente dal Tribunale, tale attività formativa consisteva per lo più ineventi di degustazioni e ritrovi conviviali ai quali potevano accedereliberamente sia i titolari di [OSCURATO:SOCIETA], sia gli stessi sub-agenti; - il recessodella preponente aveva avuto luogo a distanza di soli sette giorni lavorativida quando vi era stata notizia della sostituzione dei cinque sub-agenti,lasso di tempo troppo breve per poter valutare l’impatto sull’attività svoltadalla [OSCURATO:SOCIETA].; - alcun calo di fatturato era stato in concretodimostrato; la società agricola preponente era receduta dal contratto senzagiusta causa e che, quindi, l’agente aveva diritto all’indennità sostitutivadel mancato preavviso pari a sei mesi; tale indennità era statacorrettamente determinata dal c.t.u. in primo grado sulla base dell’art. 11AEC Commercio; - tale accordo era già stato applicato dalla convenuta nelcorso di tutto il rapporto di agenzia, in quanto sulla base di esso laNumero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026preponente aveva provveduto ad accantonare l’indennità di risoluzione delrapporto presso Enasarco; - il Tribunale aveva fatto corretta applicazionedel disposto dell’art. 1751 c.c., dovendo peraltro condividersi anche le«convincenti valutazioni» operate dal c.t.u. in primo grado, il quale avevarilevato un incremento del fatturato della preponente, dall’anno 2008all’anno 2016, pari a circa il 100% (cento percento); - era stato dimostratoche tutti i clienti forniti della preponente in Lombardia, nel decennio 2008-2017, erano stati acquisiti grazie all’opera dell’agente società SamawineS.r.l.; - parimenti era stato dimostrato come clienti e fatturato fosserorimasti interamente nel patrimonio aziendale anche dopo la cessazione,avendo la preponente immediatamente conferito ai cinque sub-agentimandato per le stesse zone e clienti in precedenza seguiti per conto dellaSamawine S.r.l. e con il medesimo trattamento provvigionale fino a quelmomento loro riconosciuto da quest’ultima; - il Tribunale avevaquantificato le indennità dovute per legge condividendo le analiticheconclusioni cui era pervenuto il consulente nella propria relazione; - eracorretto anche il criterio di calcolo seguito ai fini della quantificazionedell’indennità.3.- Avverso tale sentenza d’appello, la società agricola Costaripa diVezzola Mattia C. s.s. propone ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.4.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.5.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, si osserva che, come di recente chiarito dal supremoorgano di nomofilachia, nel procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente dellasezione o il consigliere delegato che ha formulato la propostaNumero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore- del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4), e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronunciadefinitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiestadel ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass.civ., Sez. U, sentenza n. 9611 del 10 aprile 2024).Ne deriva che alcuna questione di incompatibilità può porsi conriguardo alla partecipazione al collegio decidente del Cons. dott. MauroCriscuolo che ha formulato la proposta di definizione accelerata.2.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e112 c.p.c..Sostiene, al riguardo (e in sintesi), che i giudici di merito avrebberopronunciato in ultrapetizione, accertando l’insussistenza della giusta causadi recesso, pur in assenza di una domanda espressa da parte dell’agente.3.- La censura risulta manifestamente infondata, così come giàampiamente evidenziato nella proposta di definizione accelerata, essendoevidente che la domanda di pagamento delle indennità oggetto dicontroversia presuppone che sia richiesto, quanto meno in via implicita,anche l’accertamento circa l’assenza di una giusta causa del recesso dellapreponente, posto che solo a tale condizione matura il diritto dell’agenteal pagamento delle somme richieste.Del resto, dalla lettura e disamina della sentenza impugnata, risultapiuttosto agevole desumere come con la domanda giudiziale propostamediante l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. avesse posto a sostegno della propria pretesaall’indennità di preavviso, proprio l’illegittimità del recesso operato dallaconvenuta ed odierna ricorrente società agricola Costaripa di VezzolaNumero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026Mattia C. s.s. (cfr., all’uopo, la parte relativa allo svolgimento delprocesso, contenuta nelle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).Dunque, risulta piuttosto evidente come l’esistenza della giusta causafosse condizione per riconoscere l’indennità di mancato preavviso.4.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1750, 1751 e 2119 c.c..Sostiene, al riguardo, che nel giudizio di merito sarebbe rimastaprovata la sussistenza di una giusta causa di recesso, giacché la societàagente non aveva preavvisato la preponente di un fatto rilevante (larisoluzione in tronco del rapporto con i propri subagenti), aveva impeditoalla preponente di procedere alla formazione dei nuovi agenti e non avevainformato la preponente e giustificato a quest’ultima - com’era invece suoobbligo - le ragioni del crollo del fatturato. Dunque, la ricorrente assumeche la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la giusta causa,non considerando il rilevante calo del fatturato e la violazione degliobblighi di lealtà e buona fede derivanti anche dalle clausole contrattualiche imponevano all’agente di tutelare gli interessi della preponentenell’organizzazione dell’attività.5.- La censura è manifestamente inammissibile.Ed invero, gli argomenti sviluppati specificamente a sostegno di essae che sono stati appena sopra sintetizzati (oltre ad essere diffusamenteleggibili alle pagg. 9-17 del ricorso introduttivo del presente giudizio dilegittimità) rendono piuttosto evidente come il motivo risulti interamenteincentrato su critiche sollevate nei riguardi degli accertamenti di fatto edella valutazione delle prove documentali, operata dalla Corte di merito.Quest’ultima, infatti, ha espressamente escluso che: - la risoluzionedel rapporto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed i propri sub-agenti formasse oggettodi un qualche obbligo di previa comunicazione alla preponente, o di previaautorizzazione da parte di quest’ultima in favore dell’agente; - lasostituzione dei cinque sub-agenti avesse impedito alla preponente losvolgimento di attività di formazione dei nuovi sub-agenti, in quanto,Numero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026come già chiarito dal Tribunale, tale attività formativa consisteva per lopiù in eventi di degustazioni e ritrovi conviviali ai quali potevano accedereliberamente sia i titolari della [OSCURATO:SOCIETA]., sia gli stessi sub-agenti.Parimenti, la Corte distrettuale ha escluso che la preponente avessefornito dimostrazione del crollo del fatturato allegato a sostegno dellalegittimità del proprio recesso, atteso che, al contrario, alla stregua dellarelazione di c.t.u., era rimasto acclarato come, in realtà, l’attivitàdell’agente avesse determinato un rilevante incremento del fatturato dellapreponente.La Corte distrettuale ha pertanto confermato la decisione deltribunale, quanto all’inesistenza della giusta causa di recesso e quanto allaconseguente spettanza all’agente delle indennità di fine rapporto, peraltronon senza evidenziare come il recesso di cui si tratta fosse avvenuto adistanza di pochi giorni dalla sostituzione dei cinque sub-agenti e, quindi,in assenza di qualsivoglia dimostrazione che tale modificazione della retedei sub-agenti avrebbe effettivamente inciso sul volume delle venditerealizzate dalla società agricola Costaripa di [OSCURATO:PERSONA] C. s.s..In definitiva, la sentenza impugnata ha spiegato perché nonsussisteva la giusta causa di recesso, affermando che non vi era un obbligodi concordare la sostituzione, non vi era un rapporto diretto trapreponente e sub-agenti, non vi erano necessità formative dei nuovi sub-agenti e, anzi, il recesso era avvenuto appena sette giorni dopo lasostituzione. Inoltre, la pronuncia ha acclarato che non vi era stato alcuncalo di fatturato e che, anzi, quest’ultimo aveva registrato un notevoleincremento.Dunque, ciò che la ricorrente evidenzia è che la fattispecie inquestione, come ricostruibile alla stregua delle fasi di merito, rientrerebbenello schema della «giusta causa» di recesso (cioè valevole a nonconsentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto diagenzia), con conseguente applicazione dell’art. 2119 c.c.. Tesi che,evidentemente, presuppone una diversa situazione di fatto rispetto aquella acclarata dai giudici di merito.Numero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026In altri termini, la decisione impugnata avrebbe erroneamente violatola norma predetta, solo ove, nel caso di specie, fosse stato possibileaffermare che la condotta della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata tale daimpedire la prosecuzione del rapporto di agenzia e, quindi, idonea agiustificare il recesso della preponente.Tuttavia, l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito haescluso tale circostanza, alla stregua di quanto ampiamente chiarito nellamotivazione della sentenza impugnata.Pertanto, la violazione di legge lamentata vi sarebbe solo ove ilpresupposto di fatto (il tipo di condotta realizzata dall’agente) fosse statodiverso da quello ritenuto dalla Corte territoriale, con la conseguenza chela censura si risolve, per l’appunto, nella diversa ricostruzione del fattopresupposto, e, come tale, è inammissibile nella presente sede dilegittimità.In definitiva, trattandosi di critiche che si appuntano sugliapprezzamenti di fatto operati dalla Corte di merito, esse risultanoinammissibili perché in patente contrasto con l’orientamento consolidatosecondo cui il motivo di ricorso per cassazione non può mai risolversi inun’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice dimerito volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estraneaalla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, sentenzan. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n.10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione,deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, purove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggereNumero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).Del resto, questa Corte ha più volte affermato che le espressioniviolazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a)quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenutaregolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione dellanorma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il viziodi violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto,risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza oinesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenutoche non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il viziodi falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché lafattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, inrelazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambitoapplicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. l’allegazione di un’erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causache è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019; conf.Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022).Numero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026Deve pertanto condividersi quanto affermato nella proposta didefinizione accelerata e, cioè, che la violazione di legge dedotta con ilmotivo oggetto di scrutinio si ricollega ad una differente ricostruzione deifatti, frutto di una personale valutazione della ricorrente che risulta, però,ampiamente contraddetta dagli accertamenti realizzati dai giudici dimerito.Quanto alla censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non èchi non ne colga parimenti l’inammissibilità, atteso che la stessa, oltre anon contenere alcuna indicazione circa un fatto storico o accadimentonaturalistico di cui la Corte di merito avrebbe omesso l’esame, risultaaltresì in contrasto con il principio secondo cui «Nell’ipotesi di“doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorsoper cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. èinammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass. civ., Sez.3, ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023).5.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.1750 c.c..Sostiene, in primo luogo, che la Corte territoriale avrebbeerroneamente riconosciuto l’indennità sostitutiva del preavviso,nonostante il recesso fosse stato esercitato per giusta causa, e chepertanto nessun preavviso fosse dovuto; in secondo luogo, che il giudicedi merito avrebbe fatto applicazione indebita dell’accordo economicocollettivo del settore commercio, ritenuto non applicabile al rapporto inquanto la preponente operava nel settore agricolo e non risultavavincolata a tale disciplina. Censura, inoltre, la quantificazionedell’indennità, rilevando che la Corte avrebbe utilizzato un criterio ibrido,desumendo il termine di preavviso dall’art. 1750 c.c. e il quantumdall’[OSCURATO:PERSONA], in assenza di una clausola contrattualeche lo richiamasse espressamente, così violando sia la disciplina legale siaNumero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026la volontà negoziale delle parti, quale risultante dal mandato che silimitava a rinviare alla normativa codicistica.6.- La censura è manifestamente infondata, atteso che: - la primaparte di essa si ricollega, con tutta evidenza, alla sussistenza di una giustacausa di recesso che, tuttavia e come più volte già sopra chiarito, è stataradicalmente esclusa dalla Corte di merito, con la conseguenza che, comegià chiarito dalla Proposta di [OSCURATO:PERSONA], è insindacabile in sededi legittimità la decisione del giudice del merito di attribuire in favoredell’agente un’indennità correlata alla mancata fruizione del termine dipreavviso a causa del recesso (Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 24776 del5 novembre 2013); - la seconda parte risulta in patente contrasto con ilconsolidato orientamento di questa Corte regolatrice, la quale ha più voltechiarito che gli accordi economici collettivi stipulati per la disciplina deicontratti di agenzia hanno efficacia vincolante non solo per gli iscritti alleassociazioni sindacali stipulanti, ma anche per coloro che esplicitamente oimplicitamente vi prestino adesione, senza che l’impresa mandante possaeccepire la propria appartenenza ad un settore produttivo diverso daquello al quale il contratto si riferisce (Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 368del 14 gennaio 1999; cfr., in senso analogo, Cass. civ., Sez. U, sentenzan. 2665 del 26 marzo 1997, nonché Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 10523del 25 ottobre 1997).Nella specie, dunque, la Corte di merito ha correttamente valorizzato,nella sentenza impugnata, sia la contribuzione previdenziale effettuatadalla preponente in conformità della disciplina collettiva, sia il fatto chenella fase iniziale del rapporto di agenzia non vi fosse stata alcunacontestazione circa la necessità di sottoporlo alla disciplina di cui si trattae che l’inapplicabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] era stata dedottain maniera del tutto tardiva (come appunto sottolineato anche nelle difesedella controricorrente: cfr., all’uopo, il controricorso, alle pagg. 20-22) e,cioè, dopo che per anni la stessa ricorrente ne aveva fatto applicazioneprocedendo all’accantonamento presso l’Enasarco delle somme dovute aNumero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026titolo di indennità di risoluzione del rapporto, conteggiate in base a quantoprevisto dall’art. 11 di tale accordo.Pertanto, anche l’applicazione di tale disciplina si manifesta frutto diuna scelta logica e coerente del giudice di merito, e come tale nonsuscettibile di essere censurata né sindacata in sede di giudizio dilegittimità.Quanto alla censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., valgonole medesime considerazioni già sopra sviluppate in ordine al secondomotivo di ricorso.7.- Con il quarto (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1751 c.c..Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata risulterebbeillegittima nella parte in cui la Corte territoriale ha riconosciuto in favoredell’agente l’indennità di cui all’art. 1751 c.c., peraltro nella misuramassima prevista, decisione all’evidenza infondata, in quanto in apertocontrasto con le risultanza di causa.Evidenzia, all’uopo, che la Corte di merito non avrebbeadeguatamente valutato l’onere probatorio, disattendo il precetto di cuiall’art. 2697 c.c., laddove ha omesso di considerare che la societàSamawine S.r.l. non aveva dedotto e allegato la sussistenza di tutti glielementi della fattispecie legale.Afferma, ancora, che la società [OSCURATO:SOCIETA]. si sarebbe limitata adichiarare di aver acquisito nuovi clienti, incrementato il fatturato,contribuito allo sviluppo degli affari e alla permanenza di vantaggi per ilpreponente, senza allegare alcun dato e limitandosi a confrontare dati -pacificamente - disomogenei.Censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto provati tali presupposti sulla base della consulenza tecnicad’ufficio, lamentando che il giudice di merito avrebbe recepitoacriticamente le conclusioni del consulente, senza esaminare lecontestazioni formulate dalla parte e senza applicare i criteri legali diNumero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026quantificazione, ed ha sostenuto che, anche a voler ritenere astrattamentespettante l’indennità, questa avrebbe dovuto essere determinata inmisura inferiore, tenendo conto delle sole provvigioni imputabili all’attivitàdell’agente e non anche di quelle riconosciute ai subagenti, in conformitàai criteri di cui all’art. 1751 c.c..Peraltro, sarebbe risultato insussistente persino il requisito riferitoall’equità, posto che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. si sarebbe limitata asostenere che nel valutarla il giudicante doveva considerare il danno dallastessa patito in conseguenza dello scioglimento del rapporto (pag. 21dell’atto di citazione), senza tuttavia fornirne la benché minima prova,tanto che la stessa Corte d’Appello - conformemente al giudice di primecure - non aveva, poi, riconosciuto alcun danno.Sostiene, ancora, che sarebbe mancato l’ulteriore, e necessario,requisito dei «sostanziali vantaggi» e alcuna prova sarebbe stata offertain merito alla sussistenza dell’ulteriore requisito previsto dall’art. 1751c.c..8.- Anche tale censura risulta inammissibile, in quanto tendente, contutta evidenza, a contestare l’accertamento in fatto compiuto dalla Cortedistrettuale circa la ricorrenza dei presupposti per la determinazionedell’ammontare dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c., avendo i giudici dimerito, in maniera conforme, reputato condivisibili le valutazioni dicarattere tecnico fornite dal c.t.u., in quanto ancorate alladocumentazione prodotta in giudizio.Al riguardo, infatti, la Corte di merito, nel condividere la decisione delgiudice di prime cure, ha evidenziato che: - il Tribunale aveva fattocorretta applicazione del disposto dell’art. 1751 c.c., dovendo peraltrocondividersi anche le «convincenti valutazioni» operate dal c.t.u. in primogrado, il quale aveva rilevato un incremento del fatturato dellapreponente, dall’anno 2008 all’anno 2016, pari a circa il 100% (centopercento); - era stato dimostrato che tutti i clienti forniti della preponentein Lombardia, nel decennio 2008-2017, erano stati acquisiti grazieall’opera dell’agente società [OSCURATO:SOCIETA].; - parimenti risultavaNumero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026dimostrato come clienti e fatturato fossero rimasti interamente nelpatrimonio aziendale anche dopo la cessazione del rapporto, avendo lapreponente immediatamente conferito ai cinque sub-agenti mandato perle stesse zone e clienti in precedenza seguiti per conto della SamawineS.r.l. e con il medesimo trattamento provvigionale fino a quel momentoloro riconosciuto da quest’ultima.In definitiva, la sentenza ha accertato che tutti i clienti lombardi liaveva procurati l’agente e il fatturato dal 2007 in poi era stato in costantecrescita fino al raggiungere la punta del 100% (cento percento) nelperiodo considerato; anche il secondo requisito è stato accertato,asserendo che clienti e fatturato fossero rimasti interamente nelpatrimonio aziendale anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia,dei cinque” sub-agenti mandato per le stesse zone e clienti che inprecedenza essi seguivano per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. e con ilmedesimo trattamento provigionale fino a quel momento lororiconosciuto.Pertanto, anche con riguardo al motivo oggetto di scrutinio, va ribaditoil principio - già sopra ricordato - secondo cui l’esame degli elementiistruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).Né, del resto, è destinata a miglior sorte la doglianza concernente laviolazione dell’art. 2697 c.c., atteso che la stessa risulta correlata non giàNumero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026ad una pretesa inversione delle regole dell’onere della prova, ma piuttostoalla non condivisione delle valutazioni del materiale istruttorio operate insentenza, cosicché la censura risulta incentrata su un profilo del tuttoesulante dall’effettiva applicazione della norma di cui si tratta.Al riguardo, è appena il caso di ricordare il consolidato orientamentodi questa Corte regolatrice, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione,la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni(cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. T, sentenza n. 26739 del 15 ottobre2024).Da ultimo, va osservato come i criteri suggeriti dalla ricorrente nonrisultino diretti specificamente a dedurre che l’importo liquidato nelle fasidi merito supera l’ammontare previsto ex art. 1751, comma 3, c.c..In base a tale disposizione, infatti, l’importo dell'indennità non puòrisultare superiore ad una cifra equivalente ad un’indennità annuacalcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscossedall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno dicinque anni, sulla media del periodo in questione. Dunque, del tuttocorrettamente, sia il giudice di prime cure che la Corte territoriale hannoritenuto - sempre alla stregua di un accertamento di fatto sottratto alsindacato di legittimità - che le indennità da riconoscere all’agenteandassero calcolate sulla base di tutte le provvigioni maturate,indipendentemente da quanto corrisposto dalla controricorrente[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla propria rete di subagenti, in ragione dell’autonomiache connotava il rapporto tra agente e preponente rispetto a quellointercorso tra l’agente e i sub-agenti.Quanto alla censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., valgonole medesime considerazioni già sopra sviluppate in ordine ai precedentimotivi di ricorso.Numero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/20269.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e la società agricola ricorrente condannataal pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo,in favore della società controricorrente.10.- Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta didefinizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.,deve farsi applicazione delle disposizioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., con conseguente condanna ulteriore della ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata e che si liquida in dispositivo, nonché al pagamento, in favoredella cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge,anch’essa liquidata come da dispositivo.11.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 6.200,00 (euro seimiladuecento/00), di cui €.200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge;condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, della somma di €. 3.000,00 (euro tremila/00), ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della somma di €. 3.000,00 (euro tremila/00), ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Numero registro generale 15525/2023Numero sezionale 1667/2026Numero di raccolta generale 22240/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 25 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Fortunato