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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12563/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9475/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "[OSCURATO:SOCIETA]."-, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , con sede in 53019 [OSCURATO:PERSONA] (SI), Fraz.

Vagliagli, Loc.

Dievole, n. 6 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; P .

I VA: 00800530529), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siena (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69T03 1726 V) , con domicilio eletto all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], nonché presso lo studio della [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.60, come da mandato in calce alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (SI), alla Via G. Garibaldi n. 4 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Avviso accertamento Ici – Rinuncia al ricorso del sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( C.F. : NPEFRZ78L2417261),rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Siena ( C.F. : FNTFBA67T0617261 ) , elett ivamen te dom icilia to in Roma , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell' A vv.

Gianfr anco Palermo (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procur a a margine del controricors o, giusta deliberazione della giunta amministrativa 28.03.2018 n. 55; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2052 / 20 17 emessa d a l la CTR Toscan a in data 26/09/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Siena avverso un avviso di accertamento ai fini Ici concernente l’annualità 2011 con il quale era stata accertata a suo carico una maggiore imposta dovuta, oltre interessi e relative sanzioni, deducendo di aver utilizzato una villa padronale come struttura adibita all’attività di agriturismo ed avente le caratteristiche di ruralità.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ricorso, evidenziando che la contribuente aveva pacificamente depositato la domanda di variazione catastale con allegata autocertificazione, ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2011, n. 106), affermando che gli immobili possedevano i requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della stessa, e che già per le annualità 2006 e 2007 la stessa commissione si era espressa in modo favorevole sulle sue richieste.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale Toscana accoglieva il gravame, rilevando che l’Agenzia delle Entrate di Siena – [OSCURATO:PERSONA] del Territorio - , con provvedimento trasmesso in data 28 aprile 2016, aveva respinto la richiesta di ruralità attribuendo agli immobili in esame la categoria A/8 classe 2, sicchè l’imposta richiesta risultava dovuta.4.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di sei motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza con riferimento agli artt. 132, secondo comma, num. 4, e 156, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione manifestamente illogica, avendo dapprima dichiarato di condividere interamente le osservazioni dei giudici di primo grado e poi accolto, ciò nonostante, l’appello proposto dal Comune.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR valutato l’effettiva rilevanza e portata probatoria dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Siena – [OSCURATO:PERSONA] del Territorio –n.

SI0019086/2016, ad essa notificato in data 20 aprile 2016.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza con riferimento agli artt. 132, secondo comma, num. 4, e 156, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR esteso la rilevanza probatoria dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Siena – [OSCURATO:PERSONA] del Territorio – n.

SI0019086/2016, ad essa notificato in data 20 aprile 2016, anche ad unità immobiliarinon interessate da quello specifico atto.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della “violazione o falsa applicazione degli artt. 7, comma 2-bis, d.l. 13.5.2011 e 2, comma 5-ter, d.l. 102/2013”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR attribuito, a suo dire, la corretta rilevanza alla dichiarazione di ruralità da essa resa.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR valutato la rilevanza della sentenza n. 134/01/2012 della C.T.P. di Siena, passata in giudicato.6.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 39 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR attribuito la corretta rilevanza al giudicato rappresentato dalla sentenza n. 134/01/2012 della C.T.P. di Siena.

7. Con nota congiunta le parti, dopo aver rappresentato di essere addivenute ad un accordo transattivo con integrale compensazione delle spese di entrambi i giudizi, hanno rinunciato ed accettato reciprocamente la rinuncia e chiesto la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese.

8. La richiesta merita accoglimento, avendovi i rispettivi legali rappresentanti pro tempore delle parti aderito personalmente, apponendo la loro sottoscrizione ed invocando la compensazione delle spese di lite.

Pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ..

Non sussistono i presupposti per imporre allaricorrente il pagamento del cd.

"doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione, compensando le spese di giudizio.

Cosìdeciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9475/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "[OSCURATO:SOCIETA]."-, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , con sede in 53019 [OSCURATO:PERSONA] (SI), Fraz. Vagliagli, Loc. Dievole, n. 6 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; P . I VA: 00800530529), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siena (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69T03 1726 V) , con domicilio eletto all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], nonché presso lo studio della [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.60, come da mandato in calce alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (SI), alla Via G. Garibaldi n. 4 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Avviso accertamento Ici – Rinuncia al ricorso del sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( C.F. : NPEFRZ78L2417261),rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Siena ( C.F. : FNTFBA67T0617261 ) , elett ivamen te dom icilia to in Roma , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell' A vv. Gianfr anco Palermo (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procur a a margine del controricors o, giusta deliberazione della giunta amministrativa 28.03.2018 n. 55; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2052 / 20 17 emessa d a l la CTR Toscan a in data 26/09/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Siena avverso un avviso di accertamento ai fini Ici concernente l’annualità 2011 con il quale era stata accertata a suo carico una maggiore imposta dovuta, oltre interessi e relative sanzioni, deducendo di aver utilizzato una villa padronale come struttura adibita all’attività di agriturismo ed avente le caratteristiche di ruralità. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ricorso, evidenziando che la contribuente aveva pacificamente depositato la domanda di variazione catastale con allegata autocertificazione, ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2011, n. 106), affermando che gli immobili possedevano i requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della stessa, e che già per le annualità 2006 e 2007 la stessa commissione si era espressa in modo favorevole sulle sue richieste. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale Toscana accoglieva il gravame, rilevando che l’Agenzia delle Entrate di Siena – [OSCURATO:PERSONA] del Territorio - , con provvedimento trasmesso in data 28 aprile 2016, aveva respinto la richiesta di ruralità attribuendo agli immobili in esame la categoria A/8 classe 2, sicchè l’imposta richiesta risultava dovuta.4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di sei motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza con riferimento agli artt. 132, secondo comma, num. 4, e 156, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione manifestamente illogica, avendo dapprima dichiarato di condividere interamente le osservazioni dei giudici di primo grado e poi accolto, ciò nonostante, l’appello proposto dal Comune. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR valutato l’effettiva rilevanza e portata probatoria dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Siena – [OSCURATO:PERSONA] del Territorio –n. SI0019086/2016, ad essa notificato in data 20 aprile 2016. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza con riferimento agli artt. 132, secondo comma, num. 4, e 156, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR esteso la rilevanza probatoria dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Siena – [OSCURATO:PERSONA] del Territorio – n. SI0019086/2016, ad essa notificato in data 20 aprile 2016, anche ad unità immobiliarinon interessate da quello specifico atto. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della “violazione o falsa applicazione degli artt. 7, comma 2-bis, d.l. 13.5.2011 e 2, comma 5-ter, d.l. 102/2013”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR attribuito, a suo dire, la corretta rilevanza alla dichiarazione di ruralità da essa resa. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR valutato la rilevanza della sentenza n. 134/01/2012 della C.T.P. di Siena, passata in giudicato.6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 39 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR attribuito la corretta rilevanza al giudicato rappresentato dalla sentenza n. 134/01/2012 della C.T.P. di Siena. 7. Con nota congiunta le parti, dopo aver rappresentato di essere addivenute ad un accordo transattivo con integrale compensazione delle spese di entrambi i giudizi, hanno rinunciato ed accettato reciprocamente la rinuncia e chiesto la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese. 8. La richiesta merita accoglimento, avendovi i rispettivi legali rappresentanti pro tempore delle parti aderito personalmente, apponendo la loro sottoscrizione ed invocando la compensazione delle spese di lite. Pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.. Non sussistono i presupposti per imporre allaricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione, compensando le spese di giudizio. Cosìdeciso in Roma, n