CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 14113/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26953/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 2/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 3500/2018 depositata il 18/07/2018. Oggetto: Servitù R.G.N. 26953/2018 Ud. 18/04/2023CC Sez. S2 -R.G. 26953/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 2 di 15 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi il Tribunale di Monza la [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione da parte di quest’ultima dei vincoli derivanti da due distinte servitù gravanti su due fondi di proprietà della stessa [OSCURATO:PERSONA] e costituite convenzionalmente a favore dei fondi dititolarità degli attori. Riferirono, infatti, gli attori che, con scrittura privata in autentica notarile datata 11 luglio 2003, erano state costituite due servitù volontarie perpetue gravanti sul fondo inizialmente identificato al CT del Comune di Seregno al foglio 49, mapp. 24, ma successivamente frazionato, tra gli altri, nei mapp. 194, 198 e 199, divenuti in epoca successiva di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]. Come riferito nella decisione impugnata, le due servitù prevedevano: la prima, il vincolo “di non elevare in detto terreno qualsiasi costruzione anche di semplice muro”; la seconda, il vincolo “di non destinare le infra citate aree ad attività insalubri così come definite nel DM 5 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, o comunque ad attività determinanti disagio per esalazioni o rumori ed in particolare a non realizzare cave e/o depositi temporanei o fissi o rifiuti e inerti”. Lamentarono gli attori che la [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato una serie di opere (ampliamento di una strada di accesso allo stabilimento della stessa convenuta su parte del mapp. 194; realizzazione di un parcheggio laterale su parte dei mapp. 194 e 199; realizzazione di un muro in cemento armato sul confine tra i mapp 194 e 199;installazione Sez. S2 -R.G. 26953/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 3 di 15 sul mapp. 194 di due scanner) che costituivano violazione del vincolo di servitù gravante sui terreni, chiedendo la condanna della convenuta alla rimozione delle opere medesime. Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il rigetto delle avverse domande e svolta istruttoria, compr ensiva dell’espletamento di una CTU, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1828/2017 del 12 giugno 2017, accolse le domande di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando la ECOSANSRL alla rimozione delle opere, fissando una penale per ogni giorno di ritardo nell’ottemperanza alla decisione e condannando altresì la convenuta ad astenersi anche in futuro dalla realizzazione di opere in violazione dei vincoli di servitù. 2. Proposto appello dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano, nella regolare costituzione degli appellati, con sentenza n. 3500/2018 del 18 luglio 2018, accolse solo parzialmente il gravame in quanto respinse le domande originariamente formulate dagli appellati con riferimento al mapp. 198 mentre confermò nel resto la sentenza impugnata. La Corte territoriale, in primo luogo, ha osservato che la previsione pattizia che costituiva fonte della seconda servitù doveva intendersi riferita non solamente alle ipotesi elencate dal D.M. 5 settembre 1994 - espressamente richi amato nella convenzione - ma a qualunque attività determinante in ogni caso disagio per esalazioni e rumori, indipendentemente dal fatto che tali attività comportassero il superamento dei limiti di tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., concludendo, conseguentemente, per la infondatezza del motivo di appello che invocava l’applicazione del disposto di cui all’art. 1065 c.c., essendo quest’ultimo norma residuale superata dalle previsioni pattizie. Sez. S2 -R.G. 26953/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 4 di 15 Operata tale premessa, la Corte d’appello ha concluso che l’ampliamento della strada asfaltata sul mapp. 194 e la realizzazione di un’area di parcheggio per mezzi pesanti aveva determinato una violazione del vincolo stabilito dalla servitù, destinando al transito e sosta di veicoli pesanti, porzioni di terreno destinate a rimanere semplice prato ed a costituire una “zona-cuscinetto” rispetto ai fondi dominanti. A similari conclusioni è pervenuta la Corte d’appello in relazione ad altra opera contestata - e cioè l’erezione di un muro in cemento sul mapp. 194 ed il conseguente materiale accorpamento di parte di quest’ultimo al mapp. 142 ove sorge l’insediamento industriale della [OSCURATO:PERSONA] – osservando che in tal modo l’area del mapp. 194 oggetto di inclusione aveva subito una modifica di destinazione da prato a parcheggio ed area di manovra, finendo per risultare accessoria allo svolgimento delle attività di smaltimento rifiuti da parte dell’appellante. La Corte territoriale, poi, dopo aver escluso la fondatezza del secondo motivo di appello – col quale si deduceva che il Tribunale avesse desunto la violazione dei vincoli derivanti dalla servitù da un procedimento di contestazione di illeciti amministrativi da parte del Comune di Seregno – osservando che il Tribunale di Monza era pervenuto alle proprie conclusioni in modo del tutto autonomo rispetto agli accertamenti amministrativi, ha invece ritenuto parzialmente fondato il motivo di gravame - col quale veniva dedotto un vizio di ultrapetizione, per avere il Tribunale di Monza condannato l’appellante ad astenersi anche da attività sul mappale 198 (anch’esso gravato da servitù) -osservando che non solo tale terreno risultava di proprietà di un terzo, ma anche che in relazione ad esso non era stata rilevata la violazione di nessuna delle due servitù invocate dagli originari attori. Sez. S2 -R.G. 26953/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 5 di 15 La Corte d’appello ha, infine, escluso che l’ordine di demolizione dei manufatti realizzati dalla convenuta costituisse violazione dell’art. 2933 c.c., sia in considerazione del carattere solo accessorio delle opere in questione sia in considerazione dell’assenza di un pregiudizio all’economia nazionale derivante dalla loro rimozione. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1027, 1067, 1064, 1065, 1362, 1369 e 1371. Con riferimento agli interventi di ampliamento della strada di accesso all'insediamento industriale di [OSCURATO:SOCIETA]. e di realizzazione di un parcheggio e di erezione di un muro in calcestruzzo la ricorrente lamenta la erronea interpretazione della clausola contrattuale costitutiva della seconda servitù per violazione dei principi interpretativi dettati agli artt. 1362, 1369 e 1371, da cui sarebbe scaturita la violazione del principio dettato all'art. 1027 c.c. nonché l’erronea errata applicazione del divieto di riduzione del peso del fondo servente. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso sia di procedere ad una indagine sul contenuto e sulla portata Sez. S2 -R.G. 26953/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 6 di 15 della previsione pattizia che costituiva la servitù sia, conseguentemente, di operare una valutazione in concreto della utilitas che la servitù dedotta in giudizio veniva a riconoscere ai titolari del fondo dominante, essendosi invece la Corte d’appello limitata ad operare una valutazione in astratto che avrebbe ritenuto illegittima un’attività che invece non arrecava disagio ai titolari dei fondi dominanti né incideva sulla utilitas che essi potevano ritenere di conseguire dalla servitù medesima. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. La ricorrente impugna la decisione della Corte d’appello nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto sussistente la violazione del vincolo di servitù sia per effetto della realizzazione del muro in calcestruzzo lungo la linea verticale dividente i mapp. 194 e 199 sia per effe tto dell’accorpamento della parte del mapp. 194 nel proprio insediamento industriale, argomentando che a tale conclusione la Corte territoriale sarebbe pervenuta sulla scorta di una errata applicazione delle regole in tema di presunzioni dettate dagli artt. 2727 e 2729 c.c., in concreto violando il divieto di praesumptio de praesumpto. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe desunto la circostanza dello svolgimento delle attività insalubri o recanti disagi dalla presenza di un'area pavimentata ad asfalto e calcestruzzo, astrattamente idonea allo svolgimento delle attività vietate, nonché dalla presenza di mezzi vuoti appartenenti a società diversa dalla ricorrente, peraltro ignorando una serie di profili fattuali di segno contrario idonei ad escludere l’esercizio di attività costituenti violazione della servitù. Sez. S2 -R.G. 26953/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 7 di 15 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione per avere la Corte territoriale omesso di valutare gli accertamenti effettuati dal CTU, dai quali emergeva l’assenza di attività insalubri o determinanti in entrambe le aree oggetto delle opere effettuate sui fondi serventi. 1.4. Con il quarto motivo –articol ato in via subordinata rispetto ai precedenti tre -il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 832, 841 e 1065 c.c. “per la violazione delle regole dettate da queste norme, che statuiscono il diritto di godimento proprietario sul fondo servente, con ogni relativo diritto conseguente per il proprietario di effettuare interventi, recinzioni e quant'altro che non incida sul vincolo di servitù”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe determinato una illegittima compressione del diritto di proprietà della stessa [OSCURATO:PERSONA], precludendole la possibilità di realizzare interventi edili e svolgere attività che verrebbero a comprimere il diritto di proprietà. 2. Il primo motivo ricorso è infondato. Le argomentazioni della ricorrente, infatti, si basano su un’erronea impostazione in base alla quale il profilo dell’interpretazione della fonte convenzionale della servitù verrebbe a porsi su un livello equiparato a quello dell’applicazione dell’art. 1065 c.c. Questa Corte, invece, ha chiarito che, quale regola generale in tema di servitù prediali, l'art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 rivestono carattere meramente sussidiario, con la conseguenza che i medesimi possono trovare applicazione Sez. S2 -R.G. 26953/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 8 di 15 soltanto quando il titolo manifesti al riguardolacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici, mentre nell’ipotesi in cui il contenuto e le modalità di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a questo soltanto deve farsi riferimento, senza possibilità di ricorrere al criterio del soddisfacimento del bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7639 del 30/03/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8853 del 10/05/200;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3286 del 03/04/1999). Conseguentemente, solo quando l'estensione e le modalità di esercizio del diritto non siano desumibili dal titolo, le stesse devono essere individuate mediante i criteri previsti dagli artt. 1064 c.c., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, e 1065 c.c., per il quale la servitù è costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 15046 del 11/06/2018 ; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 7564 del 23/03/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 216 del 12/01/2015). Di tali principi la decisione impugnata risulta avere fatto corretta applicazione nel momento in cui, dopo aver esaminato previamente il titolo costitutivo ed aver concluso che lo stesso era univoco e non presentava lacune o inesattezze, ha conseguentemente escluso l’esistenza di ragioni per procedere all’applicazione degli artt. 1064 segg. c.c. Quanto alle deduzioni del ricorso in ordine all’interpretazione del titolo convenzionale da parte della Corte territoriale, le stesse non riescono a superare il vaglio di ammissibilità, alla luce del canone – costantemente affermato da questa Corte - per c ui il ricorrente che lamenti la violazione delle norme in tema di interpretazione è tenuto a Sez. S2 -R.G. 26953/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 9 di 15 precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 28319 del 28/11/2017). Nel caso in esame il motivo di ricorso risulta irrimediabilmente carente perché, al di là delle diffuse considerazioni sulla utilitasin esso contenute, risulta incapace di individuare in concreto la violazione di alcuna delle norme in tema di interpretazione della fonte negoziale. Per contro, la Corte territoriale ha correttamente basato il proprio percorso ermeneutico sia sulla scorta della funzione concreta che doveva essere svolta dalla servitù (zona cuscinetto rispetto ad attività industriali)– in tal modo conformandosi al principio per cui l'estensione e le modalità di esercizio della servitù devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'utilitas legittimante la costituzione della servitù (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. Sez. S2 - R.G. 26953/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 10 di 15 20696 del 09/08/2018)- sia sulla scorta del principio per cui in tema di servitù prediali, il concetto di utilitas è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo, in modo tale che la servitù possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo, assicurando ad esso una maggiore amenità, abitabilità, anche evitando rumori o impedendo costruzioni che abbiano una destinazione spiacevole o fastidiosa (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 18465 del 04/09/2020). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Richiamato il principio – enunciato da questa Corte – per cui la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022 - Rv. 664316 - 01) , si deve osservare che nel caso di specie la Corte territoriale non risulta aver operato alcun ragionamento presuntivo – e men meno basato la propria decisione su una praesumptiode presumpto - ma ha direttamente ritenuto sulla scorta degli elementi probatori che le opere realizzate sui fondi asserviti costituissero violazione della servitù. Sez. S2 - R.G. 26953/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 11 di 15 Ne deriva che il motivo di gravame si traduce nella sollecitazione ad operare un sindacato sulla valutazione delle prove operata dal giudice di merito, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004). Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017), compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. Ad un inammissibile sindacato, del resto, il motivo di ricorso cerca di pervenire anche con le deduzioni concernenti la titolarità degli automezzi collocati nell’area destinata a parcheggio, omettendo, tra Sez. S2 - R.G. 26953/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 12 di 15 l’altro, di considerare che – come peraltro correttamente osservato dalla Corte territoriale - il proprietario del fondo dominante può far valere la responsabilità di quello del fondo servente, per violazione dei doveri connessi alla servitù, ivi compreso il dovere generale di "non compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'Esercizio della servitù od a renderlo più incomodo" (art 1067, secondo comma , c.c.), non soltanto per fatti direttamente commessi dalmedesimo proprietario del fondo servente, ma anche per fatti posti in essere da terzi con la sua tolleranza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1089 del 04/03/1978; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4196 del 13/11/1976), da ciò derivando che il motivo di ricorso non viene a confrontarsi con la effettiva ratio della decisione. 4. Inammissibile, ancora, è il terzo motivo di ricorso. L’inammissibilità, in questo caso, discende pianamente dal fatto che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2017, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha adeguatamente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014), del tutto generiche risultando le deduzioni sul punto contenute nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. 5. Inammissibile, infine, è il quarto motivo di ricorso. A tale conclusione, invero, si deve pervenire sulla scorta di una duplice considerazione. 1) N on si ravvisa nella decisione impugnata alcuna affermazione cui possa concretamente ricollegarsi il motivo di ricorso, da Sez. S2 - R.G. 26953/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 13 di 15 ciò derivando che il motivo medesimo non rispetta il principio per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4), c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016), con la conseguenza che il ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Sez. S2 - R.G. 26953/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 14 di 15 2) I cont roricorrenti hanno eccepito la novità del profilo, e - poiché nella sentenza impugnata non è dato rinvenire alcun cenno a deduzioni cui sia riconducibile il motivo di ricorso, né la ricorrente, nella propria memoria exart. 380- bis .1 c.p.c. ha offerto adeguati elementi in senso contrario -deve trovare applicazione in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclus a alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Sez. 2 - , Sentenza n. 20694 del 09/08/2018). 6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d ei controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause Sez. S2 - R.G. 26953/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 15 di 15 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.