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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 32303/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 6384/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una differente pronuncia.

In ogni caso, il motivo risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 6384/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una differente pronuncia. In ogni caso, il motivo risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 32303/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris