CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 luglio 1979
Cassazione n. 43473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 del GIP TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza di applicazione pena su richiesta il Tribunale di Lodi, in data 21 Settembre 2021, disponeva l'applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stefano della pena di mesi quattro di reclusione ed euro 3.435,00 di multa in aumento LO rispetto alla pena pr4ttrfrítikatai per i fatti giudicati dal Tribunale di Lodi con sentenza 6 Febbraio 2020, riconosciuto il rapporto di continuazione tra gli stessi, in relazione a plurimi episodi di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, commessi nel corso dell'anno 2019 e in particolare nei mesi di settembre ottobre e novembre. t 2.La difesa del [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di doglianza. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art.649 cod.proc.pen. assumendo l'inosservanza della regola del divieto di un secondo giudizio, laddove tra i fatti di cui all'odierna imputazione e i fatti in precedenza giudicati, che si riferivano alla detenzione di partite di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, ricorreva una identità sostanziale e naturalistica, in quanto la detenzione di stupefacente (in precedenza giudicata) e le ipotesi di cessione, oggetto della odierna contestazione, si erano realizzatt nel medesimo contesto spazio temporale, così da doversi escludere la pluralità d rffazioni delittuose, laddove la i detenzione dello stupefacente, già sanzionata, era funzionale alla cessione, che era intervenuta nello stesso contesto temporale (Novembre 2019) in cui era stata contestata la mera detenzione. 2.1 Con una seconda articolazione il ricorrente lamenta violazione di legge per mancanza di motivazione sul punto, laddove la richiesta di applicazione della pena era subordinata alla verifica della ricorrenza di eventuali ragioni di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. e in particolare della ipotesi di cui all'art.649 cod.proc.pen. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi prospettata dal ricorrente. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, come nella specie, denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8/10/2020, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.279842; sez.2, 31/03/2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e non si presta ad alcun sindacato di legittimità. 3.1 II giudice ha dato conto, con sommaria ma esaustiva motivazioneiche non ricorrevano ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., evidenziando la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati i quali, sia in relazione alle plurime condotte di cessione contestate, sia ai tempi di commissione delle singole fattispecie,non risultavano in nessun modo coincidere con le ipotesi di detenzione oggetto della precedente pronuncia di condanna, laddove ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem", per medesimo fatto deve ravvisarsi l'identità degli elementi costitutivi del reato e cioè condotta, evento e nesso di causalità, considerati non solo nella loro dimensione storico- naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente diverse disposizioni di legge (sez.1, n.19787 del 11/12/2008, Palanza, Rv.243330; sez.U, n.35655 del 28/06/2005) e, in relazione alla ipotesi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, deve sussistere una unicità di contesto spazio-temporale e la identità della sostanza stupefacente, in quanto l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'assorbimento di plurimi episodi di cessione di droga in una precedente condotta di detenzione commessa dalle stesse persone ed oggetto di separato giudizio, in ragione della diversità del dato quantitativo e del differente contesto temporale sez.3, n.7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv.262421 in ipotesi del tutto analoga alla presente laddove gli episodi di cessione vengono contestati in date antecedenti e successive a quella in cui risulta commesso il delitto di detenzione). 3.2 Con riferimento ai fatti oggetto del presente procedimento la sentenza impugnata, pure riconoscendo il vincolo della continuazione tra le ipotesi di cessione contestate, come intervenute tra l'anno 2018 e il mese di novembre 2019, ha escluso con concisa ma sufficiente motivazione che vi sia stata identità spazio-temporale tra gli episodi di cessione e le condotte di detenzione accertate nel novembre 2019 e d'altro canto, sulla base della sentenza emessa all'esito dei reati in precedenza giudicati, non ricorre neppure certezza sulla identità della droga precedentemente acquistata rispetto a quella oggetto delle cessioni contestate nel presente procedimento, tenuto altresì conto che l'acquisto al fine di vendita e la consecutiva vendita illecita di sostanze stupefacenti integrano autonome ipotesi di reato per cui, in presenza di distinte condotte realizzate in tempi diversi, non viola il principio del "ne bis in idem" il procedimento avviato per il reato di cessione di stupefacenti nei confronti di un imputato già condannato per la detenzione della sostanza (sez.3, n.31518 del 20/09/2020, B, Rv.280040). 4. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato laddove il giudice ha fornito, come sopra evidenziato, adeguata motivazione nell'escludere la ricorrenza di cause di non punibilità di liquida evidenza ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. e al contempo ha riconosciuto il vincolo della continuazione dei fatti oggetto di contestazione con quelli in precedenza giudicati, evidenziandone l'analogia e la quasi contestualità ma escludendone implicitamente la identità naturalistica e funzionale. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.