CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 13620/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che tutti i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delle identichequestioni esposte con il gravame, affrontate e risolte dalla corte di appello in relazione allaconfigurabilità del delitto di ricettazione, alla qualificazione dell’art. 712 cod. pen., allaconfigurabilità dell’ipotesi attenuata dell’art. 648 cod. pen. e in relazione alle circostanzeconsiderato che, a fronte di ciò, i motivi d’impugnazione sono in gran parte riproduttividelle identiche censure mosse con l’atto di appello e risolte dalla corte di appello conmotivazione che viene in gran parte trascurata, in quanto le argomentazioni difensivetendono a parcellizzare l’impianto argomentativo, senza esporre un reale confronto con lamotivazione intesa in maniera unitaria e inscindibile. Tanto porta a ribadire che «èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);considerato, quanto alla recidiva, che non risulta dedotto alcun motivo a tale propositocon l’atto di appello, con la conseguente interruzione della catena devolutiva, così dovendosiribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizionidel giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specificomotivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, haacquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274346).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]