CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 09876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7790/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 206/2021 depositata il10/09/2021, R.G.N. 127/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 7790/22 Rilevato che: Con sentenza del 10.9.2021 n. 206, la Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello della società [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del tribunale di Cremona che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultima società per ottenere l’annullamento di sette avvisi di addebito relativi a contributi Inps, atti che asseriva non esserlestati mai notificati e di aver conosciuto solo il 5.9.19 grazie all’estratto di ruolo ottenuto dall’[OSCURATO:PERSONA] dopo che il 9.7.19 aveva subito ad opera di [OSCURATO:PERSONA] un pignoramento presso terzi che faceva riferimento a una serie di cartelle esattoriali e di avviso di addebito (tre dei quali sono oggetto del presente giudizio). Il tribunale afferma che l’Inps aveva fornito la prova che tutti gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati a mezzo PEC. La Corte d’appello, da parte sua, ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, per quanto ancora d’interesse, la Corte del merito ha statuito che il disconoscimento della firma apposta sulle ricevute di notificazione degli avvisi di addebito non era pertinente fin dal primo grado, trattandosi di ricevuta di consegna nella casella Pec del destinatario. Neppure la doglianza sull’interesse ad agire era pertinente, visto che per i tre avvisi di addebito oggetto di controversia sicuramente c’era l’interesse ad agire, poiché risultavano azionati in via esecutiva, con il pignoramento presso terzi. Il motivo sulla notifica irrituale via pec perché in formato non conforme e da indirizzo non inserito in pubblici elenchi è stato disatteso dalla Corte distrettuale. Mentre, la censura che gli importi oggetto di rottamazione fossero imprecisi, viene respinta, perché la corretta notifica degli avvisi di addebito assorbiva ogni questione di merito, compresa quella sulla decadenza. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps e l’Agenzia delle Entrate riscossione resistono con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte di appello non aveva rilevato la mancata corrispondenza tra gli avvisi di addebito con nn. finali -7331 e -7042 e i referti di notifica prodotti dall’ente previdenziale. Con il secondo e terzo motivo di ricorso (che attengono alla stessa censura), la società ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge, che il vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., per nullità delle notifiche via pec degli atti della riscossione, perché provenienti da un indirizzo pec non inserito in pubblici elenchi, in riferimento all’art. 3-bis della legge n. 53/94, all’art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, dell’art. 57-bis del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) e dell’art. 2697 c.c. Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge sulla decadenza dall’esercizio del potere impositivo e di riscossione dell’Inps e dell’[OSCURATO:PERSONA], in relazione agli avvisi di addebito con nn. finali 7331 e 7042, per l’inesistenza delle relative notifiche, in quanto i documenti prodotti non provano il collegamento tra gli atti impositivi inviati e i relativi referti di notifica. Il primo motivo è inammissibile, perché solleva censure sulla correttezza della valutazione delle risultanze probatorie riferite alla documentazione della notifica degli atti impositivi che è di competenza esclusiva del giudice del merito e introduce una contestazione sul profilo motivazionale, censurabile nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella specie precluso dall’esistenza di una doppia decisione conforme. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili, perché contestano l’accertamento espresso dalla Corte d’appello sulla regolarità delle notifiche via pec degli avvisi di addebito, inviati proprio alla casella di posta elettronica della società che non ha contestato di averli ricevuti (né ha provato il contrario), con conseguenziale presunzione di conoscenza degli atti; infatti, la consegna telematica ha prodotto il risultato della conoscenza degli atti stessi e determinato il raggiungimento dello scopo cui era preordinata. A fronte di questo accertamento in fatto, la società insiste sull’eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica, chiedendo una revisione del giudizio con un nuovo accertamento. Il quarto motivo è inammissibile perché non si confronta con la statuizione che la accertata rituale notifica degli avvisi addebito imponeva di sollevare l’eccezione di decadenza entro 40 gg. dalla notifica dell’avviso di addebito stesso. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, solo in favore dell’Inps, dovendo ritenersi che nei riguardi della concessionaria la notificazione dell’impugnazione sia stata effettuata solo per mera litis denuntiatio(arg. ex Cass. S.U. n. 7514 del 2022). Sussistono i presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo, già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna laricorrente a pagare all’Inps le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Nulla spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riscossione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q