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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 novembre 2024

Cassazione n. 03028/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria in data 19 novembre 2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 22 aprile 2024, la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'istanza di riabilitazione ex art. 70, d.lgs. n. 159 del 2011 presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, applicata con provvedimento del Questore della Provincia di Pesaro e Urbino del 4 marzo 2013.

2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, dal momento che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata solo sulla domanda di riabilitazione e non anche sull'istanza, avanzata con memoria, di revoca ex tunc della misura di prevenzione.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di violazione di legge in relazione all'ambito applicativo dell'art. 70, d.lgs. n. 159 del 2011, il quale non sarebbe limitato - come erroneamente ritenuto dal provvedimento impugnato - alle sole misure di prevenzione personali emesse dall'autorità giudiziaria, bensì anche a quelle amministrative, non essendo ciò escluso dal dato normativo, e avendo anche tali misure effetti negativi che permangono oltre il termine di scadenza delle stesse.

2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge e la disparità di trattamento con riferimento alla disciplina dell'art. 6 legge n. 401 del 1989 e all'art. 3 Cost.

La possibilità, prevista dalla giurisprudenza di legittimità, di revoca da parte dell'autorità giudiziaria del Daspo imposto dal questore, quando il provvedimento abbia ad oggetto anche l'obbligo di presentazione, porrebbe dubbi sulla compatibilità costituzionale della «mancata previsione di un rimedio giurisdizionale di verifica 'ora per allora' della legittimità e della necessità della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio», applicata dal questore ed incidente su diritti personalissimi dell'individuo.

3. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Con successiva memoria in data 19 novembre 2024, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure prospettate.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente deve essere esaminata d'ufficio la questione relativa al rimedio esperibile avverso d provvedimento di rigetto dell'istanza di riabilitazione presentata dall'interessato una volta decorso il termine di legge dalla cessazione della misura di prevenzione personale.

L'art. 70, d.lgs. n. 159 del 2011, oltre ad individuarne i presupposti della riabilitazione, ne disciplina il procedimento, stabilendo che la competenza spetta alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto l'applicazione della misura e rinvia, per il resto, alle disposizioni del codice di procedura penale relative alla riabilitazione, in quanto compatibili.

Secondo l'interpretazione seguita da questa Corte, tale rinvio deve intendersi riferito anche all'applicazione al procedimento in esame della disposizione di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice competente (nel caso di specie la corte di appello), nella materia relativa all'istanza di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579 - 01; Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023, Spinella, Rv. 284884 - 01).

Si è pertanto ritenuto che, sia nel caso in cui il provvedimento di rigetto dell'istanza di riabilitazione sia stato adottato de plano, sia nel caso in cui - come nella specie - sia stato anticipato il contraddittorio, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento Sez. 6 ; n. 25375 del 04/04/2023, cit.).

3. Nel caso in esame, il provvedimento con cui la Corte d'appello ha rigettato l'istanza di riabilitazione è stato emesso all'esito della camera di consiglio ed è stato impugnato con ricorso per cassazione, senza che si sia svolta la fase dell'opposizione.

Ritiene, pertanto, il Coliegio che la doglianza dedotta con il ricorso non possa essere esaminata.

Invero, «se si procedesse in questa sede omisso medio, le parti resterebbero private della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'originario provvedimento che, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena della doglianza» (Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, cit.).

Il ricorso, tuttavia, non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come opposizione, alla luce del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impuanationis, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (ex plurimis, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Rv. 285720 - 01).

4. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso per cassazione deve essere riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso quale opposizione dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Ancona per l'ulteriore corso.

Così è deciso in Roma il 27 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente /L [OSCURATO:PERSONA] ra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria in data 19 novembre 2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 22 aprile 2024, la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'istanza di riabilitazione ex art. 70, d.lgs. n. 159 del 2011 presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, applicata con provvedimento del Questore della Provincia di Pesaro e Urbino del 4 marzo 2013. 2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, dal momento che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata solo sulla domanda di riabilitazione e non anche sull'istanza, avanzata con memoria, di revoca ex tunc della misura di prevenzione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di violazione di legge in relazione all'ambito applicativo dell'art. 70, d.lgs. n. 159 del 2011, il quale non sarebbe limitato - come erroneamente ritenuto dal provvedimento impugnato - alle sole misure di prevenzione personali emesse dall'autorità giudiziaria, bensì anche a quelle amministrative, non essendo ciò escluso dal dato normativo, e avendo anche tali misure effetti negativi che permangono oltre il termine di scadenza delle stesse. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge e la disparità di trattamento con riferimento alla disciplina dell'art. 6 legge n. 401 del 1989 e all'art. 3 Cost. La possibilità, prevista dalla giurisprudenza di legittimità, di revoca da parte dell'autorità giudiziaria del Daspo imposto dal questore, quando il provvedimento abbia ad oggetto anche l'obbligo di presentazione, porrebbe dubbi sulla compatibilità costituzionale della «mancata previsione di un rimedio giurisdizionale di verifica 'ora per allora' della legittimità e della necessità della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio», applicata dal questore ed incidente su diritti personalissimi dell'individuo. 3. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con successiva memoria in data 19 novembre 2024, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure prospettate. Considerato in diritto 1. Preliminarmente deve essere esaminata d'ufficio la questione relativa al rimedio esperibile avverso d provvedimento di rigetto dell'istanza di riabilitazione presentata dall'interessato una volta decorso il termine di legge dalla cessazione della misura di prevenzione personale. L'art. 70, d.lgs. n. 159 del 2011, oltre ad individuarne i presupposti della riabilitazione, ne disciplina il procedimento, stabilendo che la competenza spetta alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto l'applicazione della misura e rinvia, per il resto, alle disposizioni del codice di procedura penale relative alla riabilitazione, in quanto compatibili. Secondo l'interpretazione seguita da questa Corte, tale rinvio deve intendersi riferito anche all'applicazione al procedimento in esame della disposizione di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice competente (nel caso di specie la corte di appello), nella materia relativa all'istanza di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579 - 01; Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023, Spinella, Rv. 284884 - 01). Si è pertanto ritenuto che, sia nel caso in cui il provvedimento di rigetto dell'istanza di riabilitazione sia stato adottato de plano, sia nel caso in cui - come nella specie - sia stato anticipato il contraddittorio, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento Sez. 6 ; n. 25375 del 04/04/2023, cit.). 3. Nel caso in esame, il provvedimento con cui la Corte d'appello ha rigettato l'istanza di riabilitazione è stato emesso all'esito della camera di consiglio ed è stato impugnato con ricorso per cassazione, senza che si sia svolta la fase dell'opposizione. Ritiene, pertanto, il Coliegio che la doglianza dedotta con il ricorso non possa essere esaminata. Invero, «se si procedesse in questa sede omisso medio, le parti resterebbero private della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'originario provvedimento che, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena della doglianza» (Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, cit.). Il ricorso, tuttavia, non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come opposizione, alla luce del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impuanationis, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (ex plurimis, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Rv. 285720 - 01). 4. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso per cassazione deve essere riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificato il ricorso quale opposizione dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Ancona per l'ulteriore corso. Così è deciso in Roma il 27 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente /L [OSCURATO:PERSONA] ra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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