CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2017
Cassazione n. 25222/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza dimotivazione, è generico per indeterminatezza perché, a fronte di unamotivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica glielementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudicedell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge penale sostanziale e processuale, nonché il vizio di motivazione in ordinealla valutazione della prova e al riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche ex art. 62-bis, cod. pen., oltre che formulato in modo generico, senzaconfronto alcuno con i passaggi della sentenza ritenuti censurabili, è anche nonconsentito in sede di legittimità e manifestamente infondato in presenza di unamotivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il qualeha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questaCorte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare ildiniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendodisattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);ritenuto che il terzo motivo di ricorso e altresì il quarto, che deducono,rispettivamente, il vizio di carenza di motivazione in ordine alla richiesta diconcessione della sospensione condizionale della pena, e il vizio di violazione dilegge in relazione all’art. 163, cod. pen., per avere la corte d’appelloerroneamente negato l’applicazione del predetto beneficio pur in presenza deirequisiti normativi, sono entrambi manifestamente infondati giacché censuranovizi che non emergono dalla sentenza impugnata, la quale, anzi, articolapassaggi logicamente lineari ed esenti da vizi censurabili in questa sede, anchetenuto conto che la valutazione alla base della prognosi di non recidivitànecessaria all’applicazione dell’istituto appartiene al novero degli apprezzamentidiscrezionali che, ai sensi dell’art. 164, comma primo, cod. pen., il giudicecompie in base ai criteri dell’art. 133, cod. pen.;che il giudice d’appello ha correttamente giustificato l’esclusione dellecircostanze attenuanti generiche e di ulteriori benefici sulla base della gravità delfatto, risultante da modalità particolarmente spregiudicate e dalla totaledisattenzione verso i doveri di diligenza e correttezza, nonché sulla base dellaconsiderazione di un precedente specifico (si vedano pagg. 8-9 della sentenzaimpugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma die u r o t r e m i l a i n f a v o r e d e l l a C a s s a d e l l eammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]