CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 19/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto il Vitali colpevole del delitto di insolvenza fraudolenta, condannandolo alla pena di mesi due di reclusione, con i doppi benefici di legge, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della p.o.; al mancato riconoscimento dell'esimente ex art. 54 cod.pen.; alla ritenuta sussistenza del delitto ex art. 641 cod.pen. in luogo di un mero inadempimento contrattuale. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo 02,1, che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame. Invero, la Corte territoriale, dopo aver correttamente escluso la necessità di riscontri alle dichiarazioni della p.o. costituita parte civile, ha precisato che il primo giudice aveva dato congruo conto della valutazione d'attendibilità del querelante in esito ad uno scrutinio delle dichiarazioni rese avente i caratteri postulati dalla giurisprudenza di legittimità. La difesa, a fronte di una doppia conforme, lamenta, nella sostanza, un vizio di motivazione senza indicare alcuno specifico elemento che confligga con l'apprezzamento dei giudici di merito, incidendo sulla tenuta logica dell'apparato giustificativo. Del tutto generiche risultano le doglianze inerenti il diniego dell'esimente ex art. 54, avendo la difesa svolto rilievi del tutto assertivi e svincolati dalle ragioni poste alla base della reiezione del gravame. Analogamente generico è il terzo motivo, poiché la Corte di merito ha ampiamente argomentato a pag. 5 la sussunzione del fatto nel paradigma sanzionatorio dell'insolvenza fraudolenta e con siffatte considerazioni la difesa omette il confronto critico. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] edo Mantovano C