CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 21678/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 novembre 2021, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - confermava la pronuncia resa il 20.11.2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione di una pistola clandestina, con relativo munizionamento, e di ricettazione della stessa e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed C. 1.000,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "mancanza e manifesta illogicità della motivazione". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. E in vero, il ricorrente, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata sentenza, si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici. La decisione impugnata ha, infatti, effettuato una particolareggiata disamina delle risultanze istruttorie e delle censure difensive in merito alla riconducibilità dell'arma clandestina rinvenuta nella disponibilità del Delibero (cfr., in particolare, pag. 3). Tale valutazione, assolutamente aderente ai dati procedimentali, resiste alle doglianze difensive con le quali, in buona sostanza, si richiede a questa Corte una diversa "lettura" delle risultanze, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],sidente Pa,ia Talerico enzi5 SiWni [OSCURATO:PERSONA]