Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 20953/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29267/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale , rappresentati e difes i dall'avv ocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice della [OSCURATO:SOCIETA],elettivamente domiciliata in Roma, via delle Milizie 114 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 778/2021 depositata il12/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 778 del 2021 della Corte d’appello di Catania, esponendo che: - si erano opposti a un precetto della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa deducendo, in particolare, l’erroneità della somma oggetto dell’intimazione, e dei conseguenti onorari richiesti, per indeterminatezza del complessivo tasso d’interesse applicato, violazione dei limiti usurai, violazione del limite di finanziabilità fondiaria; - il Tribunale aveva rigettato l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte d’appello,secondo la quale i motivi erano generici e inoltre infondati nel merito, posto che la motivazione del giudice di prime cure era diffusamente riscontrabile, l’indicatore sintetico di costo non riportato aveva solo valore informativo, mentre non era risultata violazione della soglia usuraia nel momento della pattuizione, che peraltro faceva salvo quel limite prevedendo se del caso un adeguamento contrattuale, il piano di ammortamento e così il complessivo contratto rendevano comunque verificabile l’ammontare dovuto, era stato poi rispettato il limite di finanziabilità fondiaria e non era stato praticato alcun anatocismo, come invece pure dedotto, non erano state pagate plurime rate con conseguente decadenza dal beneficio del termine, non vi era dunque stata alcuna condotta contraria a buona fede da parte della banca, e, infine, le spese pretese e liquidate erano correlativamente congrue; resistono con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] 2019 s.r.l.; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Rilevatoche: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 615, 100, 111, 115, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di considerare che non era stata provata la dedotta cessione del credito in favore della [OSCURATO:PERSONA] indicata come avvenuta, “in blocco”, con pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato prodotto il contratto di cessione da notificare, e neppure la procura data dalla cessionaria all’interventore in giudizio, come eccepito dai deducenti nel corso del giudizio col primo atto difensivo dopo l’intervento; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 474, cod. proc. civ., 1418, 1325 n. 4, cod. civ., 116, 117, t.u.b., poiché la Corte d’appello avrebbe errato omettendo di considerare la mancata indicazione dell’ISC, con conseguente nullità del contratto fatto valere come preteso titolo esecutivo, e la violazione dei limiti usurai specificati nei decreti ministeriali tempo pertempo adottati; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, cod. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di considerare la condotta contrattuale complessivamente scorretta della banca, la quale non aveva tenuto in debito conto il pagamento delle rate nel corso del giudizio e le proposte transattive formulate; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, legge n. 108 de 1996, poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di considerare il superamento, tempo per tempo, dei limiti usurai degli interessi, in specie moratori, riguardo ai quali non era stato neppure indicato il tasso effettivo, così come non era stato indicato il tasso effettivo globale; Consideratoche: il ricorso è inammissibile perché tardivo; il gravame è stato infatti notificato il 12 novembre 2021 mentre la sentenza è stata pubblicata il 12 aprile 2021; trattandosi di opposizione all’esecuzione, tale qualificata anche dalla Corte d’appello (pag. 3) oltre che dagli stessi odierni ricorrenti (pag. 5), l’impugnazione è stata notificata oltre il termine semestrale applicabile (sull’esclusione della sospensione feriale già in ragione della qualificazione del giudice di merito, tra le altre v.

Cass., 11/01/2012, n. 171; sulla stessa esclusione anche quanto alla domanda pregiudicata di restituzione delle somme oggetto dell’esecuzione, Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15449; nel caso, peraltro, si afferma la proposizione di una domanda di restituzione delle somme non dovute solo riferendo dell’appello: pag. 9 del ricorso per cassazione, a raffronto con la pag. 5 del medesimo atto); spese secondo soccombenza; va infine sottolineato come giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno, come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato( potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo: cfr. Cass., Sez.

U., 20/02/2020, n. 4315); p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali di ciascuna parte controricorrente, liquidate in euro 6.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29267/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale , rappresentati e difes i dall'avv ocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice della [OSCURATO:SOCIETA],elettivamente domiciliata in Roma, via delle Milizie 114 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 778/2021 depositata il12/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 778 del 2021 della Corte d’appello di Catania, esponendo che: - si erano opposti a un precetto della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa deducendo, in particolare, l’erroneità della somma oggetto dell’intimazione, e dei conseguenti onorari richiesti, per indeterminatezza del complessivo tasso d’interesse applicato, violazione dei limiti usurai, violazione del limite di finanziabilità fondiaria; - il Tribunale aveva rigettato l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte d’appello,secondo la quale i motivi erano generici e inoltre infondati nel merito, posto che la motivazione del giudice di prime cure era diffusamente riscontrabile, l’indicatore sintetico di costo non riportato aveva solo valore informativo, mentre non era risultata violazione della soglia usuraia nel momento della pattuizione, che peraltro faceva salvo quel limite prevedendo se del caso un adeguamento contrattuale, il piano di ammortamento e così il complessivo contratto rendevano comunque verificabile l’ammontare dovuto, era stato poi rispettato il limite di finanziabilità fondiaria e non era stato praticato alcun anatocismo, come invece pure dedotto, non erano state pagate plurime rate con conseguente decadenza dal beneficio del termine, non vi era dunque stata alcuna condotta contraria a buona fede da parte della banca, e, infine, le spese pretese e liquidate erano correlativamente congrue; resistono con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] 2019 s.r.l.; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Rilevatoche: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 615, 100, 111, 115, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di considerare che non era stata provata la dedotta cessione del credito in favore della [OSCURATO:PERSONA] indicata come avvenuta, “in blocco”, con pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato prodotto il contratto di cessione da notificare, e neppure la procura data dalla cessionaria all’interventore in giudizio, come eccepito dai deducenti nel corso del giudizio col primo atto difensivo dopo l’intervento; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 474, cod. proc. civ., 1418, 1325 n. 4, cod. civ., 116, 117, t.u.b., poiché la Corte d’appello avrebbe errato omettendo di considerare la mancata indicazione dell’ISC, con conseguente nullità del contratto fatto valere come preteso titolo esecutivo, e la violazione dei limiti usurai specificati nei decreti ministeriali tempo pertempo adottati; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, cod. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di considerare la condotta contrattuale complessivamente scorretta della banca, la quale non aveva tenuto in debito conto il pagamento delle rate nel corso del giudizio e le proposte transattive formulate; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, legge n. 108 de 1996, poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di considerare il superamento, tempo per tempo, dei limiti usurai degli interessi, in specie moratori, riguardo ai quali non era stato neppure indicato il tasso effettivo, così come non era stato indicato il tasso effettivo globale; Consideratoche: il ricorso è inammissibile perché tardivo; il gravame è stato infatti notificato il 12 novembre 2021 mentre la sentenza è stata pubblicata il 12 aprile 2021; trattandosi di opposizione all’esecuzione, tale qualificata anche dalla Corte d’appello (pag. 3) oltre che dagli stessi odierni ricorrenti (pag. 5), l’impugnazione è stata notificata oltre il termine semestrale applicabile (sull’esclusione della sospensione feriale già in ragione della qualificazione del giudice di merito, tra le altre v. Cass., 11/01/2012, n. 171; sulla stessa esclusione anche quanto alla domanda pregiudicata di restituzione delle somme oggetto dell’esecuzione, Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15449; nel caso, peraltro, si afferma la proposizione di una domanda di restituzione delle somme non dovute solo riferendo dell’appello: pag. 9 del ricorso per cassazione, a raffronto con la pag. 5 del medesimo atto); spese secondo soccombenza; va infine sottolineato come giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno, come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato( potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo: cfr. Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315); p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali di ciascuna parte controricorrente, liquidate in euro 6.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorre
Sentenza Cassazione n. 20953/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris