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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 38977/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15597/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli avv.ti.

Antonia e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10890/32/14, depositata il 12/12/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 10890/32/14 del 12/12/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 516/01/13, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso le cartella di pagamento emesse nei suoi confronti quale obbligata in solido con la cessata [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) e recanti crediti per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2005 e 2007, conseguenti alla emissione di due avvisi di accertamento nei confronti della società;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, le cartelle di pagamento conseguivano ad una iscrizione a ruolo provvisoria avvenuta in pendenza di contenzioso con la società contribuente e sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] fosse solidalmente obbligata quale socio accomandatario;

1.2. la CTR accoglieva parzialmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata alla contribuente; b) l’obbligazione solidale di [OSCURATO:PERSONA] conseguiva alla cancellazione di [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese in data 25/01/2012 e alla conseguente estinzione della società, non essendo riconnessa alla impresa individuale della medesima, costituita successivamente e alla quale era stata unicamente assegnata l’azienda della società estinta; c) con la 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 cancellazione ed estinzione della società cessava anche il beneficium excussionis in ragione della liquidazione del capitale sociale; d) le cartelle di pagamento avevano tutti gli elementi necessari per la loro validità; e) le eccezioni relative alla decadenza e alla prescrizione erano generiche e infondate, avendo [OSCURATO:PERSONA] impugnato anche in proprio gli avvisi di accertamento notificati alla società; f) poiché in sede contenziosa gli avvisi di accertamento erano stati confermati solo limitatamente all’IVA, le cartelle di pagamento dovevano ritenersi legittimamente emesse esclusivamente con riferimento a questo tributo, mente nulla era dovuto a titolo di IRES e IRAP;

2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;

3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. con i primi due motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione: a) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 1 e 43 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e dell’art. 97 Cost.; b) delle medesime disposizioni e dell’art. 3 Cost., degli artt.115 e 148 cod. proc. civ. e dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

1.1. in buona sostanza, la contribuente evidenzia la sussistenza di molteplici vizi della notificazione delle cartelle di pagamento oggetto del giudizio (difetto di competenza dell’agente della riscossione, difetto di delega e sorveglianza del messo notificatore, omissione o illeggibilità della relata di notifica, mancata sottoscrizione e specificazione della qualifica del messo notificatore); 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021

1.2. i motivi, pur volendo sorvolare sulla loro autosufficienza, sono infondati;

1.3. basterà osservare in questa sede che i vizi lamentati dal contribuente potrebbero al limite comportare la nullità e non già l’inesistenza della notificazione, che presuppone la insussistenza di un atto qualificabile come tale (cfr. Cass.

S.U. n. 14916 del 20/07/2016);

1.4. orbene, anche se i menzionati vizi possano ritenersi idonei a determinare la nullità della notifica, gli stessi sono stati sanati con la tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., essendo stato raggiunto lo scopo dell’atto ed essendo la menzionata sanatoria applicabile anche agli atti di natura tributaria (cfr., a titolo esemplificativo, Cass. n. 6678 del 15/03/2017; Cass. n. 21865 del 28/10/2016);

2. con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 53 e 97 Cost. e degli artt. 2272, n. 4, e 2313 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la responsabilità della contribuente, quale socio di [OSCURATO:SOCIETA]., e non già per avere la stessa continuato, in forma individuale, l’attività imprenditoriale facente capo alla società di persone;

2.1. con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 53 Cost. e degli artt. 2272, n. 4, e 2313 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto – in presenza di obbligazione solidale del socio – l’insussistenza della necessità di previa escussione del patrimonio sociale da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;

2.1.1. con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. nonché dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 civ., per avere la CTR omesso di considerare che l’agente della riscossione avrebbe proceduto ad un pignoramento nei confronti della ricorrente, con conseguente inizio dell’azione esecutiva;

2.1.2. in buona sostanza, la ricorrente sostiene che non vi sarebbe alcuna obbligazione accessoria e solidale di [OSCURATO:PERSONA] quale socio di [OSCURATO:SOCIETA]., ma si sarebbe verificata la successione dell’impresa individuale di quest’ultima a [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente necessità di notificare la cartella di pagamento alla ditta individuale, che ha continuato la medesima attività di impresa;

2.1.3. in caso contrario, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe dovuto previamente escutere il patrimonio sociale, anche in sede prefallimentare, non potendo agire in via esecutiva, notificando la cartella di pagamento e procedendo a pignoramento;

2.2. i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati involgendo questioni connesse, vanno complessivamente disattesi;

2.3. secondo la giurisprudenza di questa Corte: «nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l'attività aziendale come impresa individuale - così determinandosi lo scioglimento della società, a norma dell'art. 2272, n. 4, cod. civ. -, non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 cod. civ., ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l'azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite)» (Cass. n. 496 del 14/01/2015);

2.3.1. ne consegue che, come correttamente ritenuto dalla CTR, la società di persone non si trasforma nell’impresa individuale del socio, ma viene liquidata e l’operazione di liquidazione si esaurisce nel 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 conferimento dell’azienda alla ditta individuale, che, dunque, succede alla società di persone;

2.3.2. ciò comporta, pertanto, indipendentemente dalla comune qualificazione dell’operazione in termini di trasformazione eterogenea, che la società di persone si estingue; con la conseguenza che il socio illimitatamente responsabile non può che rispondere delle obbligazioni assunte dal soggetto estinto, anche sotto il profilo tributario, indipendentemente dalla cessione dell’azienda alla ditta individuale dallo stesso appositamente costituita;

2.4. orbene, come recentemente affermato dalla S.C., la notifica della cartella di pagamento all’obbligato solidale è sempre ammissibile da parte dell’agente della riscossione, anche prima che si proceda all’escussione del patrimonio dell’obbligato principale, avendo l’obbligato solidale l’onere di fare valere, in sede di impugnazione della cartella, il mancato rispetto del beneficium excussionis (Cass.

S.U. n. 28709 del 16/12/2020);

2.5. nel caso di specie, la CTR ha correttamente ritenuto che, a seguito della liquidazione ed estinzione della società, il beneficium excussionis non possa operare, non essendovi più un patrimonio sociale da aggredire da parte dell’Agente della riscossione, con la conseguenza che quest’ultimo può senz’altro procedere all’escussione del coobbligato solidale;

2.6. ne deriva l’irrilevanza delle azioni esecutive eventualmente intraprese dall’agente della riscossione, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento;

3. con il sesto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 erroneamente ritenuto la congruità della motivazione della cartella di pagamento;

3.1. il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;

3.2. è noto che, «ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso» (Cass. n. 28570 del 06/11/2019; conf.

Cass. n. 16010 del 29/07/2015);

3.2.1. nella specie, nessuna trascrizione è stata effettuata da parte ricorrente, sicché il motivo deve ritenersi inammissibile;

3.3. in ogni caso, il motivo è infondato in quanto, come correttamente argomentato dalla CTR, la cartella di pagamento è stata correttamente motivata con specifico riferimento all’avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:SOCIETA]., peraltro conosciuto dalla ricorrente in quanto legale rappresentante di tale ultima società, e contiene tutti gli elementi utili all’esplicazione del contenuto della pretesa;

4. con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la CTR, preso atto del parziale accoglimento dell’impugnazione della contribuente avverso gli avvisi di accertamento, avrebbe dovuto procedere all’annullamento delle cartelle di pagamento e non già alla riduzione del loro contenuto (nella specie limitato alla pretesa IVA); 7 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021

4.1. il motivo è infondato;

4.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte «la mera riduzione quantitativa del credito erariale da parte del giudice tributario non comporta la necessità per l'ente di rinnovare l'iscrizione a ruolo, poiché la minor somma spettante per effetto della decisione è comunque già compresa nel ruolo formato, sicché l'Ufficio ben può adeguare "sua sponte" la richiesta di pagamento in conformità all'accertamento del dovuto operato in sede giurisdizionale, purché ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione» (Cass.n. 14547 del 28/05/2019; sottende il medesimo principio Cass. n. 22804 del 09/11/2015 in materia di riduzione di iscrizione ipotecaria);

4.3. la CTR ha fatto puntuale applicazione del superiore principio di diritto, sicché le doglianze mosse dalla ricorrente si rivelano prive di fondamento;

5. con l’ottavo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR indebitamente compensato le spese di lite, nonostante una riduzione del dovuto pari all’ottantacinque per cento;

5.1. il motivo è inammissibile;

5.2. come recentemente statuito da questa Corte, «nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché 8 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa» (Cass. n. 26918 del 24/10/2018);

5.2.1. in buona sostanza, il controllo della Corte di cassazione è limitato unicamente a quei casi in cui la parte totalmente vincitrice debba sopportare l’onere delle spese (Cass. n. 26912 del 26/11/2020), ma non si estende al sindacato sui motivi in ragione dei quali il giudice dell’impugnazione abbia ritenuto di compensare le spese di lite;

5.3. nel caso di specie, la ricorrente si duole di una scelta essenzialmente discrezionale della CTR, senza nemmeno avere assunto la veste di parte integralmente vincitrice;

6. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 490.781,50;

6.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito; 9 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 16 settembre 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 10 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15597/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli avv.ti. Antonia e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10890/32/14, depositata il 12/12/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 10890/32/14 del 12/12/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 516/01/13, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso le cartella di pagamento emesse nei suoi confronti quale obbligata in solido con la cessata [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) e recanti crediti per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2005 e 2007, conseguenti alla emissione di due avvisi di accertamento nei confronti della società; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, le cartelle di pagamento conseguivano ad una iscrizione a ruolo provvisoria avvenuta in pendenza di contenzioso con la società contribuente e sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] fosse solidalmente obbligata quale socio accomandatario; 1.2. la CTR accoglieva parzialmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata alla contribuente; b) l’obbligazione solidale di [OSCURATO:PERSONA] conseguiva alla cancellazione di [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese in data 25/01/2012 e alla conseguente estinzione della società, non essendo riconnessa alla impresa individuale della medesima, costituita successivamente e alla quale era stata unicamente assegnata l’azienda della società estinta; c) con la 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 cancellazione ed estinzione della società cessava anche il beneficium excussionis in ragione della liquidazione del capitale sociale; d) le cartelle di pagamento avevano tutti gli elementi necessari per la loro validità; e) le eccezioni relative alla decadenza e alla prescrizione erano generiche e infondate, avendo [OSCURATO:PERSONA] impugnato anche in proprio gli avvisi di accertamento notificati alla società; f) poiché in sede contenziosa gli avvisi di accertamento erano stati confermati solo limitatamente all’IVA, le cartelle di pagamento dovevano ritenersi legittimamente emesse esclusivamente con riferimento a questo tributo, mente nulla era dovuto a titolo di IRES e IRAP; 2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con i primi due motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione: a) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 1 e 43 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e dell’art. 97 Cost.; b) delle medesime disposizioni e dell’art. 3 Cost., degli artt.115 e 148 cod. proc. civ. e dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 1.1. in buona sostanza, la contribuente evidenzia la sussistenza di molteplici vizi della notificazione delle cartelle di pagamento oggetto del giudizio (difetto di competenza dell’agente della riscossione, difetto di delega e sorveglianza del messo notificatore, omissione o illeggibilità della relata di notifica, mancata sottoscrizione e specificazione della qualifica del messo notificatore); 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 1.2. i motivi, pur volendo sorvolare sulla loro autosufficienza, sono infondati; 1.3. basterà osservare in questa sede che i vizi lamentati dal contribuente potrebbero al limite comportare la nullità e non già l’inesistenza della notificazione, che presuppone la insussistenza di un atto qualificabile come tale (cfr. Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016); 1.4. orbene, anche se i menzionati vizi possano ritenersi idonei a determinare la nullità della notifica, gli stessi sono stati sanati con la tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., essendo stato raggiunto lo scopo dell’atto ed essendo la menzionata sanatoria applicabile anche agli atti di natura tributaria (cfr., a titolo esemplificativo, Cass. n. 6678 del 15/03/2017; Cass. n. 21865 del 28/10/2016); 2. con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 53 e 97 Cost. e degli artt. 2272, n. 4, e 2313 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la responsabilità della contribuente, quale socio di [OSCURATO:SOCIETA]., e non già per avere la stessa continuato, in forma individuale, l’attività imprenditoriale facente capo alla società di persone; 2.1. con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 53 Cost. e degli artt. 2272, n. 4, e 2313 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto – in presenza di obbligazione solidale del socio – l’insussistenza della necessità di previa escussione del patrimonio sociale da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 2.1.1. con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. nonché dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 civ., per avere la CTR omesso di considerare che l’agente della riscossione avrebbe proceduto ad un pignoramento nei confronti della ricorrente, con conseguente inizio dell’azione esecutiva; 2.1.2. in buona sostanza, la ricorrente sostiene che non vi sarebbe alcuna obbligazione accessoria e solidale di [OSCURATO:PERSONA] quale socio di [OSCURATO:SOCIETA]., ma si sarebbe verificata la successione dell’impresa individuale di quest’ultima a [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente necessità di notificare la cartella di pagamento alla ditta individuale, che ha continuato la medesima attività di impresa; 2.1.3. in caso contrario, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe dovuto previamente escutere il patrimonio sociale, anche in sede prefallimentare, non potendo agire in via esecutiva, notificando la cartella di pagamento e procedendo a pignoramento; 2.2. i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati involgendo questioni connesse, vanno complessivamente disattesi; 2.3. secondo la giurisprudenza di questa Corte: «nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l'attività aziendale come impresa individuale - così determinandosi lo scioglimento della società, a norma dell'art. 2272, n. 4, cod. civ. -, non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 cod. civ., ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l'azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite)» (Cass. n. 496 del 14/01/2015); 2.3.1. ne consegue che, come correttamente ritenuto dalla CTR, la società di persone non si trasforma nell’impresa individuale del socio, ma viene liquidata e l’operazione di liquidazione si esaurisce nel 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 conferimento dell’azienda alla ditta individuale, che, dunque, succede alla società di persone; 2.3.2. ciò comporta, pertanto, indipendentemente dalla comune qualificazione dell’operazione in termini di trasformazione eterogenea, che la società di persone si estingue; con la conseguenza che il socio illimitatamente responsabile non può che rispondere delle obbligazioni assunte dal soggetto estinto, anche sotto il profilo tributario, indipendentemente dalla cessione dell’azienda alla ditta individuale dallo stesso appositamente costituita; 2.4. orbene, come recentemente affermato dalla S.C., la notifica della cartella di pagamento all’obbligato solidale è sempre ammissibile da parte dell’agente della riscossione, anche prima che si proceda all’escussione del patrimonio dell’obbligato principale, avendo l’obbligato solidale l’onere di fare valere, in sede di impugnazione della cartella, il mancato rispetto del beneficium excussionis (Cass. S.U. n. 28709 del 16/12/2020); 2.5. nel caso di specie, la CTR ha correttamente ritenuto che, a seguito della liquidazione ed estinzione della società, il beneficium excussionis non possa operare, non essendovi più un patrimonio sociale da aggredire da parte dell’Agente della riscossione, con la conseguenza che quest’ultimo può senz’altro procedere all’escussione del coobbligato solidale; 2.6. ne deriva l’irrilevanza delle azioni esecutive eventualmente intraprese dall’agente della riscossione, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento; 3. con il sesto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 erroneamente ritenuto la congruità della motivazione della cartella di pagamento; 3.1. il motivo è inammissibile e, comunque, infondato; 3.2. è noto che, «ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso» (Cass. n. 28570 del 06/11/2019; conf. Cass. n. 16010 del 29/07/2015); 3.2.1. nella specie, nessuna trascrizione è stata effettuata da parte ricorrente, sicché il motivo deve ritenersi inammissibile; 3.3. in ogni caso, il motivo è infondato in quanto, come correttamente argomentato dalla CTR, la cartella di pagamento è stata correttamente motivata con specifico riferimento all’avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:SOCIETA]., peraltro conosciuto dalla ricorrente in quanto legale rappresentante di tale ultima società, e contiene tutti gli elementi utili all’esplicazione del contenuto della pretesa; 4. con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la CTR, preso atto del parziale accoglimento dell’impugnazione della contribuente avverso gli avvisi di accertamento, avrebbe dovuto procedere all’annullamento delle cartelle di pagamento e non già alla riduzione del loro contenuto (nella specie limitato alla pretesa IVA); 7 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 4.1. il motivo è infondato; 4.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte «la mera riduzione quantitativa del credito erariale da parte del giudice tributario non comporta la necessità per l'ente di rinnovare l'iscrizione a ruolo, poiché la minor somma spettante per effetto della decisione è comunque già compresa nel ruolo formato, sicché l'Ufficio ben può adeguare "sua sponte" la richiesta di pagamento in conformità all'accertamento del dovuto operato in sede giurisdizionale, purché ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione» (Cass.n. 14547 del 28/05/2019; sottende il medesimo principio Cass. n. 22804 del 09/11/2015 in materia di riduzione di iscrizione ipotecaria); 4.3. la CTR ha fatto puntuale applicazione del superiore principio di diritto, sicché le doglianze mosse dalla ricorrente si rivelano prive di fondamento; 5. con l’ottavo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR indebitamente compensato le spese di lite, nonostante una riduzione del dovuto pari all’ottantacinque per cento; 5.1. il motivo è inammissibile; 5.2. come recentemente statuito da questa Corte, «nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché 8 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa» (Cass. n. 26918 del 24/10/2018); 5.2.1. in buona sostanza, il controllo della Corte di cassazione è limitato unicamente a quei casi in cui la parte totalmente vincitrice debba sopportare l’onere delle spese (Cass. n. 26912 del 26/11/2020), ma non si estende al sindacato sui motivi in ragione dei quali il giudice dell’impugnazione abbia ritenuto di compensare le spese di lite; 5.3. nel caso di specie, la ricorrente si duole di una scelta essenzialmente discrezionale della CTR, senza nemmeno avere assunto la veste di parte integralmente vincitrice; 6. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 490.781,50; 6.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito; 9 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 15597/2015 Numero sezionale 5078/2021 Numero di raccolta generale 38977/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 16 settembre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 10 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U