CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 28090/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 217 L. Fall.; [OSCURATO:PERSONA]: che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e in ordine alla conseguente violazione del diritto di difesa, è manifestamente infondato, atteso che - come correttamente chiarito dalla Corte di merito a pag. 4 del provvedimento impugnato - il fatto per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile, così come riqualificato, non era incompatibile rispetto all'originaria contestazione di bancarotta documentale c.d. generica, mutando il solo elemento soggettivo del reato: ed invero non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen., la condanna per bancarotta documentale semplice dell'imputato di bancarotta documentale fraudolenta, non sussistendo tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità, né un "vulnus" al diritto di difesa, trattandosi di reato di minore gravità (Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607 - 01). La diversa qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 217 L. Fall., peraltro, non precludeva al ricorrente di potersi difendere, dando prova dell'esistenza e della corretta tenuta delle scritture contabili; che il secondo motivo, che lamenta vizio di motivazione in ordine alle iniziative difensive in tesi impedite in conseguenza della qualificazione "a sorpresa" è del tutto generico, non avendo il ricorrente specificato quale rito speciale - precluso dall'originaria contestazione - sarebbe stato, invece, accessibile in relazione al reato ritenuto, in tal guisa ponendo la doglianza nell'alveo della astrattezza;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; p. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2026 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]