CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02200/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimate– avverso la sentenza n. 4926 / 13 / 20 1 4 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 24settembre 20 1 4 ; udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] alla pubblica udienza del 10gennaio 202 4 ; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con IRES-Processo- Ricorso per cassazione- inammissibile.cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito, per il rigetto del ricorso introduttivo delle Società; uditoper la ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa A seguito di verifica fiscale, avente a oggetto gli anni di imposta dal 2003 al 2006, a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. veniva emesso avvisocon il quale veniva accertato, per l’anno 2006,ai fini dell’IRES, un maggior reddito sulla base dei seguenti rilievi: 1) costi non di competenza relativi a cellulari concessi in comodato d’uso gratuito a clienti nell’anno di imposta 2004; 2) costi non di competenza relativi all’acquisto di ramo di azienda “[OSCURATO:SOCIETA].”; 3) costi indeducibili relativi a operazioni con imprese localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata; 4) costi non di competenza per cellulari concessi in comodato d’uso gratuito a clienti nell’anno di imposta 2006. Avendo la Società esercitato, in qualità di consolidata, l’opzione per la tassazione di gruppo, lo stesso atto impositivo veniva notificato alla consolidante 3Italia [OSCURATO:SOCIETA] due società impugnarono l’atto impositivo e l’adita Commissione tributaria provinciale di Milano rideterminò, diminuendone l’importo, la ripresa relativa al primo rilievo mentre annullò integralmente i restanti rilievi. La decisione, impugnata da entrambe le parti, venne confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. [OSCURATO:PERSONA] di appello, preliminarmente, rilevò l’assenza di contestazioni in ordine a quanto disposto dai primi giudici in ordine al primo e al quarto rilievo. Per quanto concerne la ripresa a tassazione della quota imputata al 2006 del valore di avviamento attribuito al ramo di azienda [OSCURATO:SOCIETA]. la C.T.R. condivise le argomentazioni rese dal primo Giudice rilevando , inoltre , che anche a volere applicare la norma, invocata dall’Amministrazione finanziaria, dell’art.108, terzo comma, del TUIR, l’operato della Società, che aveva ammortizzato le spese in cinque anni, era stato corretto. Solo avverso tale ultimo capo di sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidandosi a unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva. Il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, con decisione nel merito , il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalle Società. Ragioni della decisione 1.Con l’unico mezzo di impugnazione – rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.103, 108 e 109, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.- l’Agenzia delle entrate -premesso che i costi in discorso si riferivano a canoni di locazione di un immobile il cui contratto prevedeva una durata di 12 anni che la società aveva ritenuto, invece,di ammortizzare, in cinque anni ai sensi dell’art. 2426 n.6 cod.civ., malgrado li avesse contabilizzati tra gli oneri pluriennali, assoggetta ti alla disciplina dell’art.108 del TUIR- deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. laddove, al contrario, aveva escluso l’applicabilità di tale ultima norma. La ricorrente deduceva, altresì, che la bontà dell’operato dell’Amministrazione aveva trovato conferma nella sentenza n.44/45/2013 con la quale la stessa C.T.R-, per l’annualità 2005, aveva respinto, con statuizione coperta da giudicato, l’appello formulato sul punto dalla Società. 2.Il ricorso trova soluzione per ragioni di rito dovendosene pregiudizialmente rilevare, d’ufficio, l’improcedibilità.L’Agenzia dell’entrate ha dichiarato di proporre ricorso avverso la sentenza resa inter partes dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano- Sezione n.13, n.4926/2014 notificata il 10 dicembre 2014 .Tale dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un fatto processuale, l’avvenuta notificazione della sentenza, idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione ex art.325 cod.proc. civ. e, in quanto manifestazione della autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo a essa, ai sensi dell’art.369, comma secondo, n.2 cod. proc. civ., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (v. Cass. Sez. U. 6/07/2022 n. 21349; Cass. n. 15832 del 2021). La conseguenza è la improcedibilità del ricorso quando – come avvenuto nel caso in esame- la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art.369, primo comma, cod.proc.civ., copia autentica della sentenza priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (cfr. Cass.n.19695 del 2019; n.3466 del 2020). Il ricorso in esame non può ritenersi ugualmente procedibile neppure avuto riguardo al tempo decorso dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso (cfr.Cass.n.11386 del 2019; n.17066 del 2013) che, nella specie, è superiore a sessanta giorni ( la sentenza impugnata è stata pubblicata il 24 settembre 2014 e la notifica del ricorso è avvenuta il 23 marzo 2015) sia ugualmente a quello decorso dalla data indicata in ricorso (10 dicembre 2014) di notificazione della sentenza. Nel caso in esame, non ricorrono neppure le ipotesi ritenute idonee ad escludere la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità dalla più recente giurisprudenza (v. Cass. Sez.U. n.10648 del 2017; Cass. n.15832 del 2021) secondo la quale tale sanzione deve escludersi ove la relata di notifica della sentenza risulti, comunque, nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Principi questi, di recente, puntualizzati dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 21349/2022 citata, hanno statuito il seguente principio: Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita -nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio . Nel caso in esame, infatti, la relata non risulta prodotta dalla controparte che è rimasta intimata né si verte in ipotesi in cui la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione è ricollegata alla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, senza possibilità di esaminare i motivi di ricorso nel merito. Non vi è pronuncia sulle spese per non avere le intimate svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Così deciso, in Roma, il 10 gennaio 2024.