CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo - funzione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale Europa, 175 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, [OSCURATO:PERSONA], 32; –controricorrente– nonchè [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rappresentata e difesa dall’ Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cicerone, 49 –controricorrente– Oggetto: titoli di credito negoziazione in frode assegni avverso la sentenza n. 646/2018 del 7.6.2018, pubblicata e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Savona. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 23 .3 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].ni è titolare di un c/c presso UBI Banco di Brecia. Nell'ambito di tale rapporto, Cattolica emise L'assegno 21005055551-01 del 24 aprile 2013 dell'importo di € 3.720,00 con clausola di intrasferibilità intestato a [OSCURATO:PERSONA]. L'assegno in esame fu posto all'incasso presso uno sportellodi Poste a Varazze. La somma fu, però, riscossa da soggetto diverso dal berieficiario. Pertanto la assicurazione ha citato [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di Pace di Savona chiedendo il risarcimento del danno pari all’importo dell’assegno. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con la sentenza n.278/17, ha riconosciuto sussistere una corresponsabilità di Poste nella vicenda, dal momento che questa avrebbe dovuto accorgersi del difetto di veridicità dei documenti consegnati dal beneficiario per la propria identi ficazione all'atto dell'incasso dell’assegno. Infatti, la patente presentata non era sottoscritta; i numeri progressivi erano decrescenti invece che crescenti, la tessera sanitaria esibita era priva di lettere in format o braille, la regione indicate tramite codice non era quella emittente. Al contempo, però, il Giudice di Pace ha ri tenuto, sussistere un concorso di colpa da parte di Cattolica ex art 1227, comma1, c.c., per aver inviato al beneficiariol' assegno a mezzo p osta ordinaria, nonostante l'importanza del contenuto. Poste ha proposto appello incidentale, sostenendo che non sussisteva alcuna responsabilità a suo carico; ha, inoltre, aggiunto che non c'era prova del danno subito da Cattolica, non essendo stato dimostrato che questa aveva dovuto emettere un secondo assegno a favore del legittimo beneficiario. Il Tribunale di Savona ha respinto l’appello incidentale ribadendo che l’appellante Poste non aveva posto in essere la diligenza qualificata richiesta dall’art.1176 c.c. [OSCURATO:PERSONA] di merito accoglieva la doglianza di Cattolica anche sulla sua assenza di colpa per aver inviato per posta ordinaria l’assegno trafugato all’indirizzo del beneficiario. Su tale aspetto evidenziava che le stesse Poste avevano contestato che l’assegno fosse stato inviato per via ordinaria, e che l’onere della prova del contributo dato dal creditore alla verificazione dell’evento dannoso è a carico del debitore. Negava, altresì, che la spedizione di un assegno mediante posta ordinaria possa comportare responsabilità e che tale circostanza fosse, in ogni caso legata al nesso causale del danno derivante dal trafugamento. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione con un motivo. Cattolica assicurazioni s.p.a. ha presentato controricorso ed anche memorie. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 1182, comma 3 e 1227, comma1, in riferimento agli artt. 43 r.d.n. 1736/1933 e 83 d.p.r. n. 156/1973 e del d.m. 26.2.2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale). Omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti artt. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. 1.1I motivo è inammissibile. Si contesta, in definitiva, l’esclusione del concorso di colpa di Cattolica, esclusione statuita dal Tribunale in base a una duplice ratio decidendi: a) è stata la stessa [OSCURATO:PERSONA] a negare che l’assegno fosse stato spedito mediante posta ordinaria, circostanza posta invece dal gdp a fondamento della ritenuta corresponsabilità di Cattolica; b) se anche l’assegno fosse stato spedito mediante posta ordinaria, ciò non integrerebbe gli estremi della colpa a carico del mittente. Laricorrente censura la ratio sub a) osservando che essa aveva negato, sì, che l’assegno fosse stato spedito a mezzo posta ordinaria, ma soltanto perché sosteneva che Cattolica non aveva affatto precisato le modalità di consegna dell’assegno stesso al beneficiario, sicché tali modalità potevano essere state le più varie e ugualmente negligenti da parte di Cattolica; censura, poi, la ratio sub b) osservando che la stessa giurisprudenza di legittimità ritiene che la spedizione dell’assegno mediante posta ordinaria costituisca, per l mancanza di tracciabilità del plico, fonte di colpa concorrente del mittente. Sennonché inammissibile è certamente la censura della ratio decidendi suba), perché presuppone un riesame degli atti, al fine di verificare quale fosse effettivamente la tesi difensiva sostenuta da Poste nel giudizio di merito, che non può essere compiuto in sede di legittimità in mancanza della denuncia di un error in procedendo. L’inammissibilità della censura di una delle due alternative ed autonome ratio decidendi comporta l’inammissibilità anche della censura che attinge la seconda ratio decidendi, atteso che, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi , ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall'altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (cfr., per tutte, Cass. 12372/2006). 2. Per quanto esposto , il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma