CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, non essendo in contrasto tra loro la statuizione che ritiene sufficientemente importante la violazione tale da giustificare la revoca della misura alternativa con quella che fissa la decorrenza della revoca alla data di commissione della violazione, perché la possibilità della revoca ex nunc è stata introdotta nell'ordinamento, a seguito della sentenza della corte Cost. n. 29 ottobre 1987, n. 343, per adeguare il sistema dell'esecuzione penale ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena e dare rilievo alle violazioni intermedie "tra i casi estremi del comportamento fin dall'inizio inosservante - che conduce a non dare rilievo ad un carico coercitivo rimasto privo di concreta incidenza sul condannato - ed, all'opposto, del comportamento scrupolosamente osservante fin quasi al termine della misura, cui segue la commissione di un fatto comportante la revoca" (v. sentenza n. 343 citata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo