CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 24885/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 407/2025 UP - 03/06/2025 R.G.N. 10198/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte di appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24885/2025 Roma, lì, 07/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 22 ottobre 2024 la Corte di appello di Catanzaro, confermando la sentenza emessa in data 23 febbraio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro 12.000 di multa, e alla confisca dei beni acquistati, per il reato di cui agli artt. 80 e 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 commesso in data anteriore al 02/05/2019, per avere, quale soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, omesso di comunicare la variazione del suo patrimonio, conseguente all'acquisto di due beni immobili. La Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo richiesto dalla legge, dovendosi escludere sia l'ignoranza incolpevole dell'obbligo di comunicazione, in quanto stabilito dalla legge, sia l'ignoranza inevitabile della norma, sia l'errore di diritto inevitabile e scusabile. Ha ritenuto sussistente anche l'elemento oggettivo, in quanto la trascrizione degli atti di compravendita nei registri immobiliari non implica alcuna diretta comunicazione alla polizia giudiziaria o alla guardia di finanza. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 5 cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen. La motivazione della sentenza impugnata è errata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato, senza valutare gli elementi da cui è deducibile che il ricorrente ha ignorato senza sua colpa l'esistenza dell'obbligo di comunicazione dei suoi negozi giuridici. Egli non ha mai ricevuto alcuna comunicazione circa l'obbligo di riferire le variazioni del suo patrimonio, e non aveva il dovere di informarsi, per cui la sua condotta può al massimo essere ritenuta colposa, non avendo egli la coscienza e volontà di violare il precetto normativo. Per la sussistenza dell'elemento psicologico del reato in questione deve dimostrarsi che l'agente ha agito con lo specifico scopo di occultare tali variazioni, mentre in questo caso il ricorrente ha impiegato denaro pervenutogli a titolo di risarcimento per una ingiusta detenzione, ed ha acquistato gli immobili mediante atti pubblici, quindi senza alcuna finalità elusiva. La mancanza di informazione fornita al momento della sottoposizione alla misura di prevenzione, inoltre, comporta l'ignoranza scusabile del precetto penale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in merito alla disposta confisca. I beni sono stati confiscati nonostante sia provata la loro legittima provenienza. La loro confisca obbligatoria, per la sola violazione dell'obbligo di comunicazione ed anche in assenza di una concreta offensività della condotta, contrasta con il principio di proporzionalità della pena, ed assume un carattere solo punitivo. La Corte ha omesso di verificare l'offensività della condotta, ed ha «eluso tutti i principi di legittimità che escludono dall'obbligo di comunicazione tutte le acquisizioni che non derivano da un impiego di fondi patrimoniali da parte del condannato». La confisca ha determinato anche una disparità di trattamento rispetto alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., che non può essere disposta se è dimostrata la legittima provenienza del bene. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. La motivazione è apparente in merito all'incidenza della mancanza di avvisi circa l'obbligo di comunicazione, e carente in merito alla sussistenza della necessaria offensività della condotta. La sentenza non ha preso in esame le osservazioni contenute nell'atto di appello, circa gli elementi che denotavano la scarsa capacità del ricorrente di comprendere le preclusioni connesse all'applicazione della misura di prevenzione e l'assenza di dolo. La motivazione, sul punto, è solo apparente, non avendo affrontato il tema dell'errore scusabile, ben potendo il ricorrente avere ritenuto che il foglio delle prescrizioni a lui notificato al momento dell'applicazione della misura di prevenzione esaurisse il paradigma degli obblighi posti a suo carico. La sentenza non ha valutato neppure la doglianza, contenuta in una memoria difensiva, circa il difetto di tipicità della condotta, che conduceva ad escluderne l'offensività in concreto. Il bene tutelato dall'art. 80 d.lgs. n. 159/2011 deve essere individuato nell'ordine pubblico, che sarebbe compromesso da un arricchimento illecito, per cui la sua lesione deve essere esclusa quando, come nel presente caso, vi è la prova della provenienza lecita delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione all'art. 80 d.lgs. n. 159/2011. La Corte non ha valutato l'insussistenza del reato per la mancanza di offensività in concreto, limitandosi a sussumere la condotta in quella astrattamente prevista dalla norma, senza valutare la lesione effettiva al bene tutelato. 3. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'Inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato, in data 19/05/2025, una memoria di replica alla requisitoria del procuratore generale, con la quale ribadisce i motivi di ricorso ed in particolare la deduzione della carenza di motivazione circa l'offensività della condotta, alla luce della sentenza Sez. U, n. 18474/2025, Vitagliano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nel suo complesso, è infondato, e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e privo di specificità. Esso non si confronta con la sentenza, che ha valutato approfonditamente la tesi difensiva della ignoranza incolpevole, ovvero dell'assenza di dolo per avere il ricorrente agito in buona fede, senza alcuna volontà elusiva e non conoscendo l'esatto contenuto della norma, e l'ha disattesa con una motivazione accurata, logica e conforme alla norma dell'art. 5 cod. pen. e alla sua interpretazione giurisprudenziale. Il ricorso ripropone, dunque, la stessa doglianza con analoga argomentazione: l'imputato non è stato messo in grado di conoscere il contenuto degli artt. 80 e 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 e non aveva, pertanto, la coscienza e volontà di violare la relativa prescrizione; egli ha compiuto le acquisizioni degli immobili mediante atti pubblici, agendo quindi senza alcuna volontà elusiva dell'obbligo di comunicazione della variazione patrimoniale; il Tribunale della prevenzione ha omesso di comunicargli, all'atto della sottoposizione alla misura di prevenzione, l'obbligo di comunicazione di ogni variazione patrimoniale superiore alla soglia di valore stabilita. A queste affermazioni la Corte di appello ha risposto in modo completo, logico e non contraddittorio. L'obbligo di comunicazione è disposto da una norma di legge, contenente anche la relativa sanzione penale, norma inserita, tra l'altro, in un testo che disciplina specificamente le misure di prevenzione: essa ha un contenuto del tutto chiaro ed è di facile reperimento, per cui non sussiste alcuna delle condizioni che possono consentire di superare il precetto dell'art. 5 cod. pen., e di ritenere scusabile, inevitabile o incolpevole la eventuale ignoranza del ricorrente. Egli era a conoscenza dell'essere sottoposto ad una misura di prevenzione, ed era pienamente consapevole del fatto che tale condizione gli imponeva il rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla legge e di quelle a lui specificamente imposte con il provvedimento applicativo della misura stessa. Quest'ultimo, peraltro, legittimamente contiene le sole prescrizioni adottate specificamente a carico del sottoposto, non essendo tenuto a riportare tutte le norme di legge che egli deve in ogni caso rispettare. È ovviamente suo onere informarsi accuratamente circa le conseguenze dell'applicazione della misura di prevenzione, quanto alla eventuale, ma prevedibile, sussistenza di apposite norme di legge dettate per rendere efficace la misura stessa. Del tutto errata, poi, è l'affermazione secondo cui il reato sarebbe integrato solo dall'avere l'imputato agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria l'avvenuta variazione patrimoniale: la norma è, palesemente, a dolo generico, in quanto punisce l'omessa comunicazione, senza richiedere che l'omissione sia caratterizzata da una specifica finalità. Il ricorrente si è limitato a sostenere, genericamente, l'erroneità delle argomentazioni con cui la Corte di appello ha respinto le predette doglianze, ripetendo la sua tesi senza confrontarsi con la motivazione offerta dal giudice di secondo grado. Deve, pertanto, applicarsi il principio di questa Corte, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970) ed «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 20/09/2004, Rv. 230634). 3. Il secondo motivo del ricorso, che deduce un vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca dei beni acquistati omettendo la doverosa comunicazione alla polizia tributaria, è inammissibile sia per la sua manifesta infondatezza, sia perché l'argomento non risulta essere stato oggetto di appello. Su questo secondo punto, è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il ricorso è inammissibile se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, né può essere censurata una omessa motivazione su capi e punti della sentenza di primo grado non appellati. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). Il motivo di ricorso, peraltro, è manifestamente infondato, in quanto la confisca dei beni acquistati in violazione dell'obbligo di comunicazione stabilito dall'art. 80 d.lgs. n. 159/2011 è prescritta, dall'art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011, come automatica conseguenza della condanna, a carico «dei beni a qualunque titolo acquistati». La misura della confisca ha natura sanzionatoria e consegue alla violazione dell'obbligo indicato, senza alcuna connessione con la provenienza, lecita o meno, di tali beni ovvero della provvista impiegata nell'acquisto. Anche la recentissima sentenza Sez. U, n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, Vitagliano, Rv. 287944-01, ha ribadito la sussistenza del reato anche nel caso di un acquisto di beni per successione ereditaria, dei quali non può sospettarsi una provenienza illecita riferibile al prevenuto, ed ha confermato la natura meramente sanzionatoria della confisca prevista dalle norme qui applicate, che non è correlata né alla pericolosità dell'imputato né ad una provenienza illecita dei beni stessi. 4. Il terzo motivo di ricorso, inammissibile nella parte in cui, analogamente al primo motivo, deduce l'ignoranza incolpevole del contenuto della norma, da parte del ricorrente, è infondato nella parte in cui deduce una carenza di motivazione in merito alla concreta offensività della condotta tenuta nel presente caso, e deve perciò essere rigettato. La sentenza Sez. U, n. 18474 del 28/11/2024 (dep. 2025), Vitagliano, sopra citata, ha ribadito che, anche in presenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 80 d. lgs. n. 159/2011, il giudice di merito ha l'onere di verificare l'idoneità della condotta a porre in pericolo il bene giuridico protetto, «alla stregua del canone di offensività in concreto». La Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 99/2017, ha ritenuto infatti costituzionalmente legittima la norma che configura il reato del quale si discute, pur con la sua natura di illecito di pericolo presunto, perché la necessità di tutela dell'ordine pubblico rende legittima la previsione di uno stretto e continuo controllo sulle variazioni del patrimonio delle persone già ritenute pericolose, controllo che richiede la prescritta comunicazione, non potendo essere assicurato dalla mera registrazione o trascrizione degli atti che comportano tali variazioni; ha però ribadito la doverosità di verificare la pericolosità in concreto della condotta tenuta in ciascun caso sottoposto all'esame del giudice di merito, dovendosi escludere la sussistenza del reato quando tale condotta risulti assolutamente inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto. Il bene giuridico tutelato dalla norma, peraltro, è quello dell'ordine pubblico economico, in ragione della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione personale: la sua tutela impone che venga assicurata la conoscenza, da parte della polizia tributaria, di tutte le variazioni del patrimonio di un soggetto pericoloso, e non delle sole variazioni imputabili al reimpiego di beni di provenienza illecita, o comunque conseguenti ad un illecito arricchimento. Infatti, se può concordarsi con il ricorrente sul fatto che l'ordine pubblico sarebbe compromesso solo da variazioni patrimoniali sicuramente connesse ad acquisizioni o alienazioni di beni di provenienza non lecita, o che consentono al soggetto pericolo un reimpiego in modi illeciti, è evidente che solo la completa e costante conoscenza della composizione del patrimonio del soggetto pericoloso può consentire il controllo sulla sua attività, e sulla liceità delle variazioni patrimoniali che lo riguardano. In altre parole, affinché l'autorità preposta possa verificare la non illiceità e la non pericolosità delle variazioni del patrimonio di un soggetto pericoloso, è necessario che di queste essa venga tempestivamente informata, quanto meno con riferimento a quelle che, per il superamento della soglia di rilevanza stabilita dal legislatore, possono effettivamente incidere sul mercato. L'affermazione del ricorrente, secondo cui il reato da lui commesso sarebbe privo di offensività perché le risorse economiche impiegate nell'acquisto avrebbero una provenienza lecita, è infondata, in quanto la norma tutela la conoscenza, da parte della polizia tributaria, del possesso di tali risorse da parte del soggetto pericoloso e della sua capacità di impiegarle, al fine di effettuare le necessarie verifiche circa la loro provenienza nonché circa la liceità del loro utilizzo. L'omessa comunicazione ha comportato l'impossibilità di effettuare tale verifica e di prendere conoscenza della intervenuta variazione patrimoniale, ostacolando così gravemente l'attività di controllo, che il legislatore ha previsto come doverosa nei confronti di un soggetto dichiarato pericoloso, in quanto sottoposto a misura di prevenzione. Non vi sono dubbi, quindi, circa la sussistenza, nel caso di specie, dell'offensività in concreto della condotta, stante il rilevante valore della variazione patrimoniale, ben superiore alla soglia stabilita nell'art. 80 d.lgs. n. 159/2011, e stante la non immediata verificabilità della provenienza del denaro investito nell'acquisto degli immobili. L'evidenza della sussistenza dell'offensività in concreto della condotta impone di escludere il vizio motivazionale censurato. Ciò, si ripete, senza considerare che tale argomento non era stato dedotto nei motivi di appello ed è stato, anche nel ricorso, prospettato in modo erroneo e contrastante con il testo della legge e con la sua costante interpretazione giurisprudenziale. 5. Per analoghe ragioni deve essere rigettato il quarto motivo del ricorso. La motivazione della sentenza impugnata è corretta laddove ha ritenuto che la condotta tenuta dal ricorrente abbia integrato la fattispecie tipica del reato, anche sotto il profilo della sua idoneità a mettere in pericolo il bene tutelato e quindi a manifestare offensività in concreto. L'omessa comunicazione, come già evidenziato, ha impedito il doveroso controllo sulla variazione del patrimonio di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione, così ledendo il bene tutelato, cioè l'ordine pubblico economico, la cui tutela richiede che venga assicurata la conoscenza di ogni variazione, per poter valutare il suo potenziale impatto sul mercato e la eventuale pericolosità delle singole operazioni compiute, e non delle sole variazioni patrimoniali compiute con risorse di provenienza illecita. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]