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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29825/2026

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te d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina haconfermato la condanna resa dal Tribunale in sede il 16 maggio 2024 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno, mesi otto e giorni quindici direclusione per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159del 2011.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a quattro motivi (violazione dell'art. 54 cod. pen., inosservanza degliartt. 125, 546 del codice di rito – primo motivo; violazione dell'art. 75 d.lgs. n.159 del 2011 e degli artt. 125 e 546 del codice di rito – secondo motivo;violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e degli artt. 125 e 546 del codice di rito –terzo motivo; violazione degli artt. 99, comma quarto, cod. pen. e 125 e 546cod. proc. pen. – quarto motivo) è inammissibile.Rilevato, quanto al primo e secondo motivo, che le censure prospettate sonoversate in fatto e, dunque, non consentite in sede di legittimità e che, quanto aldedotto difetto di motivazione questo non si ravvisa in base alla lettura delprovvedimento impugnato (v. p. 3 e ss. della sentenza impugnata), inoltre,rispetto alle deduzioni prospettate con il secondo motivo, deve rilevarsi chequeste sono anche riproduttive di profili di censura già vagliati nella sentenza disecondo grado.[OSCURATO:PERSONA], infine, che i restanti motivi sono relativi al trattamento punitivosorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguatoesame delle deduzioni difensive (v. p. 10 e ss. della sentenza di appello) e che,quanto alla sussistenza della causa di non punibilità, la censura è reiterativarispetto alla motivazione ineccepibile offerta dai giudici di secondo grado (v. p.10 della sentenza) laddove è segnalato il carattere abituale della condottaaccertata, l’esistenza di plurimi precedenti penali specifici, la non particolaretenuità dell’offesa, con specifico riferimento alla condotta di cui al capo 1).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina haconfermato la condanna resa dal Tribunale in sede il 16 maggio 2024 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno, mesi otto e giorni quindici direclusione per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159del 2011.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a quattro motivi (violazione dell'art. 54 cod. pen., inosservanza degliartt. 125, 546 del codice di rito – primo motivo; violazione dell'art. 75 d.lgs. n.159 del 2011 e degli artt. 125 e 546 del codice di rito – secondo motivo;violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e degli artt. 125 e 546 del codice di rito –terzo motivo; violazione degli artt. 99, comma quarto, cod. pen. e 125 e 546cod. proc. pen. – quarto motivo) è inammissibile.Rilevato, quanto al primo e secondo motivo, che le censure prospettate sonoversate in fatto e, dunque, non consentite in sede di legittimità e che, quanto aldedotto difetto di motivazione questo non si ravvisa in base alla lettura delprovvedimento impugnato (v. p. 3 e ss. della sentenza impugnata), inoltre,rispetto alle deduzioni prospettate con il secondo motivo, deve rilevarsi chequeste sono anche riproduttive di profili di censura già vagliati nella sentenza disecondo grado.[OSCURATO:PERSONA], infine, che i restanti motivi sono relativi al trattamento punitivosorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguatoesame delle deduzioni difensive (v. p. 10 e ss. della sentenza di appello) e che,quanto alla sussistenza della causa di non punibilità, la censura è reiterativarispetto alla motivazione ineccepibile offerta dai giudici di secondo grado (v. p.10 della sentenza) laddove è segnalato il carattere abituale della condottaaccertata, l’esistenza di plurimi precedenti penali specifici, la non particolaretenuità dell’offesa, con specifico riferimento alla condotta di cui al capo 1).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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