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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01806/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; le conclusioni, per la parte civile, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso, con deposito di nota spese; le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza deliberata il 30/11/2020, il Tribunale di Firenze ha confermato la sentenza in data 11/12/2019 con la quale il Giudice di pace di Firenze aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen. per mancata valutazione del contesto in cui venivano proferite le parole ascritte al ricorrente, in quanto erroneamente è stata ritenuta la sussistenza del dolo sulla base dell'assunto che Scagliola,, al quale l'imputato indirizzò le espressioni di cui all'imputazione, le avrebbe riferite ad Addevico, laddove le parole erano state pronunciate solo dopo una lettera dell'avvocato di Addevico che preludeva a una nuova iniziativa giudiziaria, sicché, sulla foga del momento, Frangioni pronunciava quelle parole senza aver alcun intento minaccioso, tanto è vero che le stesse non hanno avuto alcun seguito.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit. il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, depositando nota spese, mentre, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.

1.1. Preliminarmente va rilevato che la notifica al ricorrente della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata I 2 novembre 2021 e dunque non rispettando il termine di cui all'art. 23, comrna 8,

I. n. 176/2020, ma che nulla ha dedotto la difesa sul punto.

2. Sotto un primo profilo, mette conto rilevare che il giudice di appello ha rilevato come le espressioni "fare del male" e "vi ammazzo" prospettino un male del tutto sproporzionato rispetto agli esiti di un'ipotetica azione giudiziale, alludendo, invece, a conseguenze pregiudizievoli sul piano materiale/fisico per le persone offese, laddove del tutto indubbia era la volontà dell'imputato di propagare l'effetto intimidatorio anche all'odierna parte civile.

A fronte della motivazione della sentenza impugnata, le censure articolate dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di appello, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

3. Da un diverso punto di vista, va ribadito che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta) e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

Nel caso di specie, la censura proposta dal ricorso, pur formalmente qualificata come denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in realtà lamenta una ricostruzione della fattispecie concreta carente (in quanto non comprendente la valutazione del contesto in cui fu pronunciata la frase).

Ne consegue che, in realtà, il ricorso denuncia un "vizio di motivazione, il che è precluso dagli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, sicché, anche sotto questo ulteriore profilo, il ricorso è inammissibile.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che, alla luce della nota spese depositata, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3510, oltre accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; le conclusioni, per la parte civile, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso, con deposito di nota spese; le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza deliberata il 30/11/2020, il Tribunale di Firenze ha confermato la sentenza in data 11/12/2019 con la quale il Giudice di pace di Firenze aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen. per mancata valutazione del contesto in cui venivano proferite le parole ascritte al ricorrente, in quanto erroneamente è stata ritenuta la sussistenza del dolo sulla base dell'assunto che Scagliola,, al quale l'imputato indirizzò le espressioni di cui all'imputazione, le avrebbe riferite ad Addevico, laddove le parole erano state pronunciate solo dopo una lettera dell'avvocato di Addevico che preludeva a una nuova iniziativa giudiziaria, sicché, sulla foga del momento, Frangioni pronunciava quelle parole senza aver alcun intento minaccioso, tanto è vero che le stesse non hanno avuto alcun seguito. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit. il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, depositando nota spese, mentre, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 1.1. Preliminarmente va rilevato che la notifica al ricorrente della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata I 2 novembre 2021 e dunque non rispettando il termine di cui all'art. 23, comrna 8, I. n. 176/2020, ma che nulla ha dedotto la difesa sul punto. 2. Sotto un primo profilo, mette conto rilevare che il giudice di appello ha rilevato come le espressioni "fare del male" e "vi ammazzo" prospettino un male del tutto sproporzionato rispetto agli esiti di un'ipotetica azione giudiziale, alludendo, invece, a conseguenze pregiudizievoli sul piano materiale/fisico per le persone offese, laddove del tutto indubbia era la volontà dell'imputato di propagare l'effetto intimidatorio anche all'odierna parte civile. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, le censure articolate dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di appello, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3. Da un diverso punto di vista, va ribadito che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta) e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Nel caso di specie, la censura proposta dal ricorso, pur formalmente qualificata come denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in realtà lamenta una ricostruzione della fattispecie concreta carente (in quanto non comprendente la valutazione del contesto in cui fu pronunciata la frase). Ne consegue che, in realtà, il ricorso denuncia un "vizio di motivazione, il che è precluso dagli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, sicché, anche sotto questo ulteriore profilo, il ricorso è inammissibile. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che, alla luce della nota spese depositata, si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3510, oltre accessori di legge.
Decreto Cassazione n. 01806/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris