CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 28065/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 11 / 09/2024 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 2938 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2938 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall’avvocat o Gennaro d’Andria (C.F. : DNDGNR 73L08 B963S ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49R03 H501O) -controricorrente- nonché FALLIMENTO N. 689/2016 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliqui- dazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Vene- zian. 4918/2019, pubblicata in data 11 novembre 20 19 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 2938/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]. ha ottenuto un decreto ingiuntivo, per l’importo di € 128.932,16, nei confronti di EasyJet [OSCURATO:PERSONA], a titolo di corrispettivi dovuti in base ad un con- tratto per la fornitura di servizi di assistenza aeroportuale. L’opposizione della società ingiunta è stata rigettata dal Tribu- nale di Venezia. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre EasyJet [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata nella gestione dell’azienda dell’[OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la curatela dell’altra societàintimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « impugnazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione e falsa interpretazione e applicazionedell’art.7.7 del contratto». La società ricorrente censura la sentenza impugnata nella par- te in cui la corte d’appello ha affermato quanto segue: «la clausola che prevedeva l’esperimento di una perizia contrat- tuale avrebbe perso efficacia in ragione del recesso anticipato dell’odierna appellata» e «diversamente da quanto accade nell’ipotesi della clausola arbitrale, essa non può ritenersi de- stinata a trovare applicazione anche successivamente alla cessazione del contratto non avendo una sua autonomia, di- stinta da quella del negozio al quale accede». Ric. n. 2938/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Il motivo è inammissibile. 1.1 Osserva la Corte che, a fondamento della statuizione im- pugnata con il motivo di ricorso in esame, avente ad oggetto il rigetto dell’eccezione di improponibilità della domanda per la sussistenza di una clausola che imponeva il previo esperimen- to di una perizia contrattuale, sono esposte, nella decisione stessa, due distinte rationes decidendi , entrambe da sole ido- nee a sostenere la decisione. Viene, però, censurata solo una delle due rationes decidendi in questione, laddove, secondo la giurisprudenza da tempo consolidata di questa Corte, qualora una sentenza di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamen- te e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sol- tanto di tali ragioni, determina l’inammissibilità (per difetto di interesse e/o per l’avvenuto passaggio in giudicato della deci- sione) anche del l’impugnazione propost a avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 18/04/1998 , Rv. 514600 –01 ; più di recente: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158 –01 ; Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019, Rv. 654319 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188 –01 ; Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024, Rv. 671761 -01). 1.2 La corte d’appello, in particolare, ha affermato che la clausola di cui all’art. 7.7 del contratto stipulato tra le parti (che prevedeva una perizia contrattuale obbligatoria) non sa- rebbe stata, nelle specie, applicabile, in quanto il contratto Ric. n. 2938/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 stesso era stato risolto prima dell’inizio della controversia e la clausola non poteva ritenersi “ultrattiva”. Ha, però, aggiunto, altresì, quanto segue: «per completezza, va detto che la clausola si riferisce te- stualmente all’ipotesi di contestazione delle fatture emesse, laddove, nella fattispecie, come già osservato dal Tribunale, non vi è stata alcuna contestazione in ordine alle medesime, posto che, fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, l’opponente si è limitata a sostenere la non debenza delle somme pretese, “essendo intervenuta la compensazione coi crediti vantati da Easyiet, nei confronti della stessa [OSCURATO:SOCIETA], di eguale ammontare” (cfr. pag. 9 della citazione in opposizio- ne)». Quest’ultima argomentazione costituisce certamente una ulte- riore autonoma ratio decidendi, da sola sufficiente a sostenere la decisione di rigetto dell’eccezione di improponibilità della domanda: la corte d’appello ha, infatti, ritenuto che, se anche la clausola in contestazione avesse potuto ritenersi operativa, in astratto, pur dopo la risoluzione contrattuale, nella specie comunque non avrebbe potuto essere applicata, avendo essa ad oggetto le sole contestazioni delle somme (e, quindi, dei servizi) fatturati, non l’ipotesi in cui, senza contestare specifi- camente gli importi relativi ai servizi fatturati, fossero dedotti controcrediti in compensazione, come avvenuto nella specie. 1.3 Non ha, naturalmente, rilievo (è appena il caso di osser- varlo) se la suddetta argomentazione sia fondata o meno, in fatto e/o diritto, dal momento che, ai fini dell’ammissibilità della censura è sufficiente rilevare che, nel motivo di ricorso in esame (l’unico che ha ad oggetto la questione preliminare di rito dell’improponibilità della domanda in virtù dell’art. 7.7 del contratto), essa non è in alcun modo oggetto di specifiche censure. Ric. n. 2938/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 La ricorrente si limita a contestare la prima delle due autono- me rationesdecidendi indicate; contesta, cioè, solo la ritenuta “non ultrattività” della clausola, senza invece contestare speci- ficamente, in alcun modo,l’altra ratio decidendi , relativa alla non applicabilità della clausola stessa (anche se ritenuta “ul- trattiva”), in caso di omessa contestazione dei servizi fattura- ti, ma di mera opposizione in compensazione di altri contro- crediti, come avvenuto nella specie. Di conseguenza, il motivo di ricorso in esame deve ritenersi in radice inammissibile. 2. Con il secondo motivo si denunzia « nullità della sentenza per motivazione (per relationem)meramente apparente, vio- lazione dell’ art. 132 c.p.c. con riferimento all’ art. 360 n. 4 c.p.c.». Secondo lasocietà ricorrente , la decisione impugnata, con ri- guardo al rigetto della sua eccezione di compensazione, non sarebbe sostenuta da una effettiva motivazione. Il motivo è infondato. La motivazione a sostegno della statuizione impugnata, in or- dine al punto indicato dalla società ricorrente, è presente ed è del tutto chiara; non si tratta affatto di una motivazione per relationeme, tanto meno, di una motivazione meramente ap- parente. 2.1La corte d’appello, dopo aver richiamato le ragioni per cui il tribunale aveva rigettato l’eccezione di compensazione (vale a dire la ritenuta infondatezza delle pretese creditorie eccepite in compensazione), afferma quanto segue: «ma, ancor prima, va considerato come detti controcrediti fossero oggetto di contestazione e come l’appellante, allora opponente, non ab- bia chiesto in sede giudiziale né l’accertamento deimedesimi, e neppure abbia proposto la relativa eccezione, limitandosi a sostenere che la compensazione, per un importo pari a quello della somma ingiunta, sarebbe già intervenuta, circostanza Ric. n. 2938/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 tempestivamente contestata da parte opposta, né riscontrabi- le dalla documentazione dimessa, dalla quale non si evince in alcun modo che parte opposta abbia mai riconosciuto il con- trocredito, con ciò dovendosi ritenere preclusa la possibilità di ravvisare la pretesa compensazione, per difetto dei presuppo- sti di cui all’art. 1243 c.c.». 2.2L’effettiva motivazione a sostegno del rigetto del secondo motivo di appello èquella appena trascritta. 2.2.1 Non si tratta di una motivazione per relationem : è, in- fatti, evidente che essa si fonda su un’argomentazione del tut- to diversa (segnatamente: l’insussistenza, sul piano proces- suale, dei presupposti necessari ai fini dell’ammissibilità dell’eccezione di compensazione, con riguardo alle pretese creditorie opposte a tale titolo dalla società ricorrente) rispetto a quella che la stessa corte d’appello indica come espressa dal giudice di primo grado, argomentazione che è , chiaramente , ritenuta assorbente rispetto quest’ultima, cioè alla questione della fondatezza, sul piano sostanziale,delle pretese creditorie opposte in compensazione. 2.2.2 Tanto meno, si tratta di una motivazione meramente apparente, essendo essa del tutto chiara, comprensibile ed adeguata a consentire di individuarele ragioni della decisione, il che di per sé esclude la fondatezza delle censure avanzate con il motivo di ricorso in esame. D’altra parte, potrebbe ulteriormente osservarsi, in proposito (per mera completezza di esposizione),che tanto è chiara – e non meramente apparente –la indicata motivazione, che essa èin realtà oggetto di specifiche censure da parte della stessa ricorrente, censure formulate con il terzo motivo del ricorso. 3.Con il terzo motivo si denunzia « impugnazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.- falsa applicazione dell’ art. 1242 c.c. ». Con il motivo di ricorso in esame, l a società ricorrente conte- sta proprio quella che (come appena chiarito) costituisce Ric. n. 2938/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 l’effettiva motivazione esposta dalla corte d’appello a sostegno della statuizione di rigetto del secondo motivo del suo grava- me. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in violazio- ne dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 3.1Secondo la società ricorrente non sarebbe stata eccepita, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, una vera e propria compensazione in senso tecnico, ma una “sovrafatturazione” e, in sostanza, una “compensazione impropria”: ciò esclude- rebbe la conformità a diritto delle considerazioni esposte dalla corte d’appello in merito all’inammissibilità e/o infondatezza della sua eccezione, essendo essa stata considerata come una eccezione di compensazione in senso proprio e tecnico. 3.2 In realtà, il ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., è del tutto privo di un adeguato e sufficientemen- te specifico richiamo al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio (cioè, dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo), che possa consentire a questa Corte di verificare se le allega- zioni poste a sostegno delle censure formulate con il motivo in esame siano effettivamente fondate, nonché se le medesime siano state ritualmente sottoposte ai giudici del merito. Ciò ne determina, di per sé, l’inammissibilità. 3.3 Può, ulteriormente, osservarsi – anche a fini di comple- tezza espositiva – che , anche in conseguenza della segnalata insufficiente specificità delle censure formulate con il motivo di ricorso in esame, queste ultimenon paiono attinge re adegua- tamente la ratio decidendi , posta a fondamento della statui- zione impugnata, della non inerenza delle prestazioni che avrebbero dato luogo ai crediti oggetto dell’eccezione di com- pensazione,al contratto stipulato tra le parti . 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 2938/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o impro- cedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della so- cietà ri