CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27295/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/2025 della Corte di appello di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LuigiCuomo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso,udito per le parti civili, [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA] GMBH eCo., l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso e la liquidazione delle spese;udito per l’imputato l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello, che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 25 settembre 2025 la Corte di appello di Napoli, inriforma della sentenza in data 29 gennaio 2024 del Tribunale di Napoli che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all’art. 517-ter,secondo comma, cod. pen., ha condannato l’imputato al risarcimento del danno infavore delle parti civili da liquidarsi in separata sede e gli ha riconosciuto ilbeneficio della sospensione condizionale della pena non subordinato al versamentodella somma stabilita a titolo di risarcimento del danno.2. Ricorre per cassazione l’imputato per violazione di norme processuali evizio di motivazione in relazione all’omessa declaratoria di nullità della sentenzaper difetto di correlazione tra il capo d’imputazione e la condanna atteso che ilmarchio che si asseriva usurpato, “Vorkwerk”, non esisteva (primo motivo) e inrelazione alla modifica dell’imputazione, dall’art. 517 cod. pen. all’art. 517-ter cod.pen., attesa la configurazione di un reato con condotta, elemento psicologico edevento diverso da quello inizialmente ascritto, con conseguente violazione deldiritto di difesa in relazione a quanto disposto sulla modifica della qualificazionedel fatto ai sensi dell’art. 6, par. 4, Direttiva 2012/13/UE, come interpretato dallaCorte di Giustizia (secondo motivo); per violazione di legge e vizio di motivazionenella parte in cui la condanna si fonda sull’astratta confondibilità dei marchisecondo il consumatore di media diligenza, laddove per il reato di cui all’art. 517-ter cod. pen. è necessaria la messa in pericolo concreta del patrimonio e degliinteressi economici della parte lesa (terzo motivo), in ordine all’omessamotivazione del dolo specifico (quarto motivo), in ordine al diniego della causa diproscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen. (quinto motivo), in ordine allapresenza di due parti civili, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] che eranostate ammesse per il rischio di vendita dei prodotti contraffatti in quei Paesi,mentre l’imputazione era stata modificata e limitata al territorio italiano (sestomotivo); per mancanza assoluta della motivazione sulle richieste di applicazionedel minimo della pena, del beneficio della non menzione e della sostituzione dellapena detentiva con quella pecuniaria, come richiesto nei motivi di appello (settimomotivo).3. La difesa delle parti civili ha presentato una memoria con cui ha confutatogli argomenti del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato limitatamente alla mancata applicazione del beneficiodella non menzione, mentre è manifestamente infondato nel resto.Il procedimento ha tratto origine dalla querela sporta dal procuratorespeciale della [OSCURATO:PERSONA] che aveva segnalato che venivano commercializzati inItalia, tramite un sito internet, dei prodotti, in particolare aspirapolveri, chepresentavano il marchio Vorkwell, idoneo a trarre in inganno i consumatori perconfusione con il marchio [OSCURATO:PERSONA] che produceva il noto aspirapolvere “Folletto”.L’imputato aveva dichiarato che aveva acquistato i prodotti dalla Cina con marchioVorkwell, colà registrato, e che non era riuscito a venderli in Italia, come sperava,per cui ne aveva tentato il commercio on line. La difesa delle parti civili avevadocumentato che successivamente l’Autorità amministrativa della Repubblicapopolare cinese aveva accolto l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] la registrazione del marchio Vorkwell.Il primo motivo di ricorso attiene alla formulazione del capo d’imputazioneperché reca degli errori di trascrizione dei nomi dei marchi, quello usurpante,“Vorkwell” e non “Vorvell”, e quello usurpato, “[OSCURATO:PERSONA]” e non “Vorkwerk”.Il secondo motivo attiene invece al difetto di correlazione tra la condannaper il reato di cui all’art. 517-ter cod. pen. e la contestazione per il reato dell’art.517 cod. pen.Entrambi i motivi, declinati in termini di violazione del diritto di difesa e dinullità delle sentenze, sono inconsistenti. Gli errori materiali contenuti nel capod’imputazione non hanno inciso sul diritto di difesa, che è stato pienamenteesercitato dall’imputato, mentre la condanna per un reato dal titolo diverso daquello originariamente contestato ha avuto a oggetto lo stesso fatto. E’ pacifico ingiurisprudenza che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza,per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoielementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesiastratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicchél'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esauritanel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenzaperché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tuttoinsussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano,Rv. 284846 – 04). La Corte territoriale ha osservato che nel capo d’imputazionesono stati indicati tutti gli elementi fondamentali della condotta criminosa, e cioèl’importazione dei prodotti con marchio parassitario, per cui l’imputato è statomesso in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza,da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da partedella legge penale che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni. Lamotivazione è ineccepibile e resiste alle censure sollevate.2. Il terzo motivo ha a oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione,perché la condanna è stata fondata sull’astratta confondibilità dei marchi secondoil consumatore di media diligenza, laddove per il reato di cui all’art. 517-ter cod.pen. è necessaria la messa in pericolo concreta del patrimonio e degli interessieconomici della parte lesa. In particolare, il ricorrente ha insistito sulla circostanzache i prodotti importati con il marchio Vorkwell erano degli aspirapolvere ciclonicicon filo, senza sacchetto, del tutto diversi dai prodotti [OSCURATO:PERSONA] sia per il modello,che per i colori, che per la tecnologia, che per il prezzo.Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, non siconfrontano con la puntuale motivazione della sentenza che ha ricostruito, intermini esaurienti, non solo la confusione dei marchi, con specifica indicazionedelle caratteristiche di imitazione servile, ma anche la speculazione parassitariadel marchio di provenienza cinese rispetto al marchio “[OSCURATO:PERSONA]”, noto al pubblicodei consumatori per l’aspirapolvere “Folletto” (si vedano in particolare pag. 5 e 6della sentenza). La Corte territoriale ha efficacemente evidenziato che il marchiocinese era stato apposto sui beni industriali del medesimo settore merceologico incui operava da decenni la [OSCURATO:PERSONA] per cui il consumatore medio ben potevaritenere che il gruppo industriale avesse lanciato sul mercato nuovi prodotti aventile caratteristiche del prodotto cinese. Di qui il nocumento per gli interessieconomici delle parti civili.Il quarto motivo ha oggetto l’omessa motivazione sul dolo. A differenza diquanto prospettato dall’imputato, la Corte territoriale ha risposto alla specificacensura di appello, osservando che l’imputato, esercente un’attività commercialeda anni operante nel settore, aveva ammesso di conoscere il marchio usurpatoche, del resto, si era affermato, nel tempo, nel campo degli elettrodomestici edera, quindi, comunemente noto al pubblico. La dedotta circostanza di essersipremurato di verificare, prima dell’importazione, dell’avvenuta registrazione delmarchio in Cina, non ha eliso il coefficiente psicologico richiesto dalla normaincriminatrice. Non a caso, il ricorrente non ha verificato se il marchio era statoregistrato in Europa, pur avendo notato una certa somiglianza (così in sentenza apag. 6). La sentenza è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenzialedi legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di introduzionenello Stato o di commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industrialedi cui all'art. 517-ter, secondo comma, cod. pen., è necessario che la condottadell'agente sia caratterizzata, sul piano soggettivo, oltre che dalla finalità di trarreprofitto, anche dalla consapevolezza dell'esistenza del titolo usurpato, desumibileda elementi fattuali concreti (Sez. 3, n. 40312 del 13/07/2021, Bertolino,Rv. 282630 – 01).3. Il ricorrente ha sollevato poi un’altra serie di questioni nei motivi dalquinto al settimo. Innanzi tutto, il mancato proscioglimento di cui all’art. 131-biscod. pen. (quinto motivo).La Corte territoriale ha reso una risposta ineccepibile perché ha stimato lacondotta grave e caratterizzata da un dolo intenso in quanto ha sottolineato chel’imputato, pur essendo un operatore esperto, non aveva esitato a importare iprodotti cinesi e a venderli addirittura sulla nota piattaforma commerciale Amazon.In secondo luogo, la questione della costituzione e della presenza di dueparti civili, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che, secondo il ricorrente,erano state ammesse per il rischio di vendita dei prodotti contraffatti in quei Paesi,mentre l’imputazione era stata modificata e limitata al territorio italiano (sestomotivo).La Corte di appello ha correttamente considerato la deduzione comeinconferente. E’ stata infatti ammessa la costituzione di parte civile delle duesocietà, in quanto titolari dei marchi contraffatti, che hanno subìto la lesione deidiritti di privativa industriale, e come tali hanno diritto a essere tutelate. Le particivili hanno inoltre affermato che i marchi sono tutelabili anche in Italia e chegodono della protezione internazionale secondo il Protocollo di Madrid.Infine, il ricorrente ha posto il problema della mancanza assoluta dellamotivazione sulle richieste di applicazione del minimo della pena, del beneficiodella non menzione e della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria,come richiesto nei motivi di appello (settimo motivo).Si precisa che il ricorrente non ha contestato, ai fini della specificità delmotivo di ricorso per cassazione, la sintesi dei motivi di appello compiuta dallaCorte territoriale nella parte in cui non ha riportato la richiesta di sostituzione dellapena detentiva con la pena pecuniaria, per cui il motivo appare nuovo oltre chenon suffragato da elementi di valutazione sulla ricorrenza dei relativi requisiti.Quanto all’entità della pena, pari a due mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa,la Corte territoriale l’ha stimata congrua con riferimento ai criteri di cui all’art. 133cod. pen., il che è sufficiente alla luce della giurisprudenza di legittimità secondocui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel casoin cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che nella specie è dianni uno di reclusione, non essendo previsto il minimo edittale ma solo il massimoedittale di anni due di reclusione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276288 – 01).E’ fondato, invece, il motivo sul beneficio della non menzione che ilricorrente aveva chiesto, come indicato anche dalla Corte di appello, che haomesso di statuire in merito. Né è possibile desumere un diniego implicito, postoche la medesima Corte ha espresso un giudizio positivo sul ricorrente a cui hariconosciuto il beneficio della pena sospesa non subordinato al risarcimento deldanno alle parti civili. A questi limitati fini la sentenza dev’essere annullata conrinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. E’ irrevocabilel’accertamento di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in relazioneal beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro4.500,00 oltre accessori di legge.Così deciso, il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]