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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16790/2026

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o a PARTINICO il 17/10/1982 avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 97OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata); considerato che nelle note depositate il ricorrente ha insistito nell'accoglimento dei motivi; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara P.Q.MDEPOV Wit CA( ' LI .1 i2O26 Furvir hiett 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a PARTINICO il 17/10/1982 avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 97OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata); considerato che nelle note depositate il ricorrente ha insistito nell'accoglimento dei motivi; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara P.Q.MDEPOV Wit CA( ' LI .1 i2O26 Furvir hiett 2
Sentenza Cassazione n. 16790/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris