CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37497/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 21 settembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ad alcuni dei reati indicati nella rubrica delle imputazioni e, per quanto rileva in questa sede, ha confermato l’affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati concorso in furto aggravatodi cui ai capi A ed I della rubrica delle imputazioni e di estorsione di cui al capo G, procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di reato per la richiesta del Pubblico Ministero e la successiva autorizzazione del G.i.p. delle intercettazioni relative all’utenza n. 3206323692 ed omessa motivazione relativa alla posizione dell’imputato; 2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 69 e 62-bis cod. pen. con riferimento alla mancata applicazione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. alla luce delle sentenze emessa dalla Corte costituzionale e dell’intervenuto risarcimento del danno con riguardo al reato di cui al capo G. Rilevato che il ricorso è inammissibile in entrambe le sue articolazioni in quanto sia la questione relativa alla motivazione dei provvedimenti riguardanti l’attività di intercettazione telefonica, sia la questione della mancata considerazione di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. non risultano essere state dedotte in sede di appello con la conseguenza che detti motivi non sono consentiti in sede di legittimità secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, quanto alla questione relativa al giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, al di là dell’inconferenza dei citati assunti della Corte costituzionale in relazione alla situazione di cui trattasi (rapporto tra attenuanti generiche e recidiva ex art. 99 comma 4, cod. pen.) è sufficiente rilevare come nel ricorso, per sostenere la tesi della prevalenza delle attenuanti generiche, sulla recidiva si indicano elementi quale la speciale tenuità del fatto (relativa a circostanza diversa rispetto alle attenuanti generiche) che, a loro volta, non risultano dedotti innanzi alla Corte di appello; che le medesime considerazioni devono pertanto essere svolte anche con riguardo all’ulteriore censura contenuta nel medesimo motivo di ricorso, avente ad oggetto il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, dovendosi fare applicazione nel caso di specie del principio di questa Corte, che ha stabilito che «In tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni» (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della