CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 22104/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RITTO1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, riconosciute le circostanzeha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudicein data 17 giugno 2025- propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo deldifensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione la violazione dellalegge penale (senza tuttavia indicarne gli estremi) ed il vizio di motivazione(illogicità) in ordine alla riconosciuta recidiva qualificata, stimata in giudizio diequivalenza rispetto alle attenuanti generiche riconosciute in sede di concordatosulla pena proposto dalle parti.2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto fuori deicasi previsti dalla legge.2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensidegli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dallalegge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appelloprovvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previstedall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta, dichiarando di concordaresull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altrieventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano unanuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la personacivilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sullaquale sono d'accordo.In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersinuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nelvigore del similare istituto già previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. esuccessivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudicedi appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell’effettodevolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione,limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è statoraggiunto l’accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed ilconcordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusioneprocessuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deveritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione diresponsabilità).Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni allequali l'interessato abbia rinunciato, in funzione dell’accordo raggiunto in grado diappello sulla pena, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggidall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice disecondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivicompreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinunciaall'impugnazione (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02; Sez.3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv.278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez.3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017,2.2. Nella fattispecie, anche a voler prescindere dalla decisiva rinuncia aimotivi di appello, l’accordo sulla sanzione “proposta” ha determinato unapreclusione processuale a mettere in discussione anche le circostanze giàriconosciute e bilanciate, tra le quali certamente la recidiva, con la conseguenteragione di inammissibilità del ricorso per cassazione avente tale oggetto.3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quantosopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sommache, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 maggio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]