CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35274/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ì Letta la memoria depositata dalla difesa; Rilevato che quanto alla istanza di rimessione del processo pendente dinanzi al Tribunale di Trento, dalla stessa nota di deposito depositata dalla difesa, non risulta la notifica della istanza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, parte dello stesso processo, per ciò solo determinandosi la inammissibilità della relativa istanza ai sensi dell'art. 46, comma 4, cod. proc. pen.; Ritenuto che, in ogni caso, quanto al merito della istanza essa propone ragioni manifestamente infondate, essendo quelle prospettate dall'istante del tutto avulse dai rispettivi contesti processuali: quanto al processo pendente in Corte di appello non essendovi alcuna inferenza rispetto alla vicenda paradisciplinare che ha riguardato il presidente del Tribunale di Trento dott. [OSCURATO:PERSONA]; quanto a quello pendente dinanzi al Tribunale di Trento, risultando affastellate circostanze eterogenee che - sempre in relazione al procedimento paradisciplinare che ha interessato il dott. [OSCURATO:PERSONA] - non attingono in alcun modo la vicenda processuale essendo del tutto privo di valenza significante il rigetto della istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore della Mengon; come pure il disposto prosieguo del processo di appello avvenuto in base al corretto esercizio dei poteri previsti dall'art. 47, comma 2, cod. proc. pen. in costanza dell'invio della istanza di rimessione alla sezione di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. Che, pertanto, trattasi di istanza palesemente inammissibile; Che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec