Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 novembre 2024

Cassazione n. 06769/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il Difensore: è presente l'[OSCURATO:PERSONA] MIELE, del Foro di NOLA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

I [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 28 febbraio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di quello di lesioni colpose ex art. 590 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi in unità di tempo e di azione il 21 maggio 2017, in conseguenza condannandolo, operata la riduzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. La Corte di appello di Napoli il 10 febbraio 2023, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato con riferimento al solo reato di cui all'art.590 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela, in base alla novella di cui al d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in conseguenza rideterminando in me/ius la sanzione con esclusivo riferimento al reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di dieci mesi di reclusione, ridotta, operata la diminuzione per il rito, a quella finale di sei mesi e venti giorni di reclusione.

3. Il fatto concordemente accertato dai Giudici di merito è l'avvenuto investimento da parte dell'imputato, che guidava un'autovettura a velocità di circa 100 km orari in presenza di un limite massimo di 40 km orari, perdendo il controllo in curva, in violazione degli artt. 140, 141, 142, 143 e 146 del codice della strada, di due ciclisti, che viaggiavano nell'opposta corsia di marcia, riportando lesioni: lesioni ritenute gravi, quanto a [OSCURATO:PERSONA], e non gravi, quanto a [OSCURATO:PERSONA]. 4.Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 590-bis cod. pen. e 546 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica, sotto il profilo della ritenuta sussistenza del reato contestato di lesioni personali stradali nella forma aggravata e, perciò, procedibile di ufficio.

Rammenta di avere depositato "motivi nuovi" di appello con cui chiedeva prosciogliersi l'imputato dalla contestazione relativa alle lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando la mancanza di querela e l'essere stato, ad avviso dell'imputato, il reato derubricato dal Tribunale in quello di cui al comma 1 dell'art. 590-bis cod. pen, procedibile, in base alla novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, a querela, querela che sarebbe, appunto, mancante in atti, e censura I la soluzione negativa offerta al riguardo dalla Corte di appello alle pp. 6-7 della sentenza impugnata.

Infatti, la quantificazione di pena da parte dei Giudici di merito sarebbe chiaro indice di avere gli stessi ritenuto il fatto integrare la violazione del comma 1 dell'art. 590-bis cod. pen. e non già quello di cui al comma 5, num. 1, dello stesso articolo, altrimenti «il Tribunale avrebbe individuato una pena base compresa tra un anno e sei mesi e tre anni di reclusione» (così alla p. 4 del ricorso), anziché partire, come è partito in concreto, dalla sanzione di dieci mesi di reclusione (così alla p. 6 della sentenza del Tribunale e alla p. 7 di quella di appello).

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Il P.G. nella requisitoria scritta del 20 ottobre 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che la prescrizione non maturerà prima del 21 novembre 2024, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.

2. La Corte di appello (alle pp. 6-7 della sentenza) ha chiarito essere emerso dall'istruttoria, come già accertato in primo grado (alle pp. 3-4), che l'imputato viaggiava a velocità superiore di 50 km orari rispetto al massimo consentito e che tale condotta è descritta in fatto nel capo di accusa.

Ciò posto, condivisibilmente il P.G. ha evidenziato che la Corte di appello ha chiarito, con motivazione logica, che deve ritenersi integrata nel caso di specie la fattispecie aggravata di cui all'art. 590-bis, comma 5, n. 1), cod. pen., essendo ciò chiaramente evincibile sia dal capo di imputazione che dalla motivazione resa nella sentenza di primo grado, con conseguente irrilevanza del difetto di querela.

Peraltro, l'imputato è privo di interesse a lamentare di avere avuto una sanzione più bassa del minimo edittale previsto, essendo il limite inferiore della pena base per l'ipotesi di cui al comma 5, num. 1, dell'art. 590-bis cod. pen. di un anno e sei mesi di reclusione, mentre la sanzione minima per la violazione dell'art. 590-bis, comma 1, cod. pen. è di tre mesi per le lesioni gravi e di un anno per quelle gravissime. 3.Consegue il rigetto dell'impugnazione, con condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il Difensore: è presente l'[OSCURATO:PERSONA] MIELE, del Foro di NOLA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. I [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 28 febbraio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di quello di lesioni colpose ex art. 590 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi in unità di tempo e di azione il 21 maggio 2017, in conseguenza condannandolo, operata la riduzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. La Corte di appello di Napoli il 10 febbraio 2023, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato con riferimento al solo reato di cui all'art.590 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela, in base alla novella di cui al d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in conseguenza rideterminando in me/ius la sanzione con esclusivo riferimento al reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di dieci mesi di reclusione, ridotta, operata la diminuzione per il rito, a quella finale di sei mesi e venti giorni di reclusione. 3. Il fatto concordemente accertato dai Giudici di merito è l'avvenuto investimento da parte dell'imputato, che guidava un'autovettura a velocità di circa 100 km orari in presenza di un limite massimo di 40 km orari, perdendo il controllo in curva, in violazione degli artt. 140, 141, 142, 143 e 146 del codice della strada, di due ciclisti, che viaggiavano nell'opposta corsia di marcia, riportando lesioni: lesioni ritenute gravi, quanto a [OSCURATO:PERSONA], e non gravi, quanto a [OSCURATO:PERSONA]. 4.Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 590-bis cod. pen. e 546 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica, sotto il profilo della ritenuta sussistenza del reato contestato di lesioni personali stradali nella forma aggravata e, perciò, procedibile di ufficio. Rammenta di avere depositato "motivi nuovi" di appello con cui chiedeva prosciogliersi l'imputato dalla contestazione relativa alle lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando la mancanza di querela e l'essere stato, ad avviso dell'imputato, il reato derubricato dal Tribunale in quello di cui al comma 1 dell'art. 590-bis cod. pen, procedibile, in base alla novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, a querela, querela che sarebbe, appunto, mancante in atti, e censura I la soluzione negativa offerta al riguardo dalla Corte di appello alle pp. 6-7 della sentenza impugnata. Infatti, la quantificazione di pena da parte dei Giudici di merito sarebbe chiaro indice di avere gli stessi ritenuto il fatto integrare la violazione del comma 1 dell'art. 590-bis cod. pen. e non già quello di cui al comma 5, num. 1, dello stesso articolo, altrimenti «il Tribunale avrebbe individuato una pena base compresa tra un anno e sei mesi e tre anni di reclusione» (così alla p. 4 del ricorso), anziché partire, come è partito in concreto, dalla sanzione di dieci mesi di reclusione (così alla p. 6 della sentenza del Tribunale e alla p. 7 di quella di appello). Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il P.G. nella requisitoria scritta del 20 ottobre 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che la prescrizione non maturerà prima del 21 novembre 2024, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. La Corte di appello (alle pp. 6-7 della sentenza) ha chiarito essere emerso dall'istruttoria, come già accertato in primo grado (alle pp. 3-4), che l'imputato viaggiava a velocità superiore di 50 km orari rispetto al massimo consentito e che tale condotta è descritta in fatto nel capo di accusa. Ciò posto, condivisibilmente il P.G. ha evidenziato che la Corte di appello ha chiarito, con motivazione logica, che deve ritenersi integrata nel caso di specie la fattispecie aggravata di cui all'art. 590-bis, comma 5, n. 1), cod. pen., essendo ciò chiaramente evincibile sia dal capo di imputazione che dalla motivazione resa nella sentenza di primo grado, con conseguente irrilevanza del difetto di querela. Peraltro, l'imputato è privo di interesse a lamentare di avere avuto una sanzione più bassa del minimo edittale previsto, essendo il limite inferiore della pena base per l'ipotesi di cui al comma 5, num. 1, dell'art. 590-bis cod. pen. di un anno e sei mesi di reclusione, mentre la sanzione minima per la violazione dell'art. 590-bis, comma 1, cod. pen. è di tre mesi per le lesioni gravi e di un anno per quelle gravissime. 3.Consegue il rigetto dell'impugnazione, con condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p