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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2018

Cassazione n. 25062/2026

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comma 5-bis, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafecon la quale la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza con la quale il GUP delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia perchériconosciuto colpevole di reati di estorsione e calunnia, riconoscendo la continuazione traquesti e rideterminando la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in conformitàalla richiesta di concordato.A sostegno del ricorso deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata inordine all’aumento di pena disposto per la continuazione del reato di calunnia con il piùgrave delitto di estorsione.2.

Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero,questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), non essendodeducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordatoin appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la suaillegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva(Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02).3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Cortecost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di eurotremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 5 marzo 2026L’estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
comma 5-bis, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafecon la quale la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza con la quale il GUP delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia perchériconosciuto colpevole di reati di estorsione e calunnia, riconoscendo la continuazione traquesti e rideterminando la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in conformitàalla richiesta di concordato.A sostegno del ricorso deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata inordine all’aumento di pena disposto per la continuazione del reato di calunnia con il piùgrave delitto di estorsione.2. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero,questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), non essendodeducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordatoin appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la suaillegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva(Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Cortecost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di eurotremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 5 marzo 2026L’estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25062/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris