CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07705/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Ancona in parziale riforma della sentenza in data 04/05/2022 del Gup del Tribunale di Macerata, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 73, comma 1, dpr n. 309/1990, rideterminava la pena. Rilevato che con i primi due motivi di ricorso si denuncia violazione di leggetizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che tali motivi sono inammissibili, in quanto privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.3 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative, prive di concretezza e volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'eccessiva gravosità della pena e se ne chiede la rimodulazione, è inammissibile; deve ricordarsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos