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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04223/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 16/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato quella emessa in data 17 giugno 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo con la quale (all'esito di giudizio abbreviato) [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli e condannato alla pena di anni quattro e mesi sette di reclusione ed euro 83.334 di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

La pena era stata così determinata: pena base coincidente con il minimo edittale di anni cinque, aumentata ad anni sei, mesi dieci ed euro 125.000 di multa per l'aggravante speciale di cui alli art.12, comma 3-ter d.lgs. 286/98 poi ridotta di un terzo per la scelta del rito.

L'imputazione a carico del predetto era relativa al reato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, di cui all'art.12, comma 3, lett. a) e d), comma 3-bis, comma 3-ter lett. b), d.lgs. in. 286/98, poiché in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (le cui posizioni erano state stralciate), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso organizzava ed effettuava il trasporto di cittadini stranieri di diverse nazionalità (per lo più, pakistani, iraniani ed indiani) nel territorio dello Stato, favorendone l'ingresso illegale e la successiva permanenza - dietro corrispettivo in denaro - mediante l'utilizzo di documenti alterati o contraffatti, nonché ospitandoli presso il proprio domicilio (condiviso con [OSCURATO:PERSONA]), con l'aggravante di avere favorito l'ingresso di cinque o più persone, del fatto commesso da tre o più persone, mediante l'utilizzo di documenti contraffatti ed al fine di trarne profitto.

Fatti accertati in data successiva e prossima al 28 dicembre 2018 in Polesella.

2. In particolare la Corte territoriale, nel respingere l'appello dell' imputato, ha evidenziato che l'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina materialmente posta in essere dal predetto in qualità di autista/trasportatore risultava dimostrata in forza del compendio indiziario di elementi gravi, precisi e concordanti, già indicati dal primo giudice„ e desunti dagli atti acquisiti dal processo con particolare riferimento alle intercettazioni telefoniche (dettagliatamente indicate dalla Corte di appello) ed ai rapporti della polizia giudiziaria relativi alle attività di osservazioni, controllo e pedinamento svolte.

La tesi difensiva secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] fosse soltanto il coinquilino di [OSCURATO:PERSONA] e che fosse ignaro dell'attività illecita da quest'ultimo svolta, ha trovato smentita dagli esiti della perquisizione operata presso l'abitazione dei predetti il giorno 21 marzo 2019, nel corso della quale non solo erano stati trovati cittadini stranieri presenti illegalmente sul territorio, ma altresì erano stati rinvenuti alcuni taccuini riguardanti la contabilità relativa ai viaggi clandestini, nonché foto e documenti di identità di altre persone di nazionalità straniera.

Di tutto ciò l'imputato non aveva saputo fornire alcuna spiegazione plausibile; inoltre era stato accertato che i due erano cointestatari di un conto corrente e che, nel corso di una intercettazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione a prelevare del denaro per ragioni di 'lavoro' e non già per spese relative all'appartamento, come invece sostenuto dall'imputato nelle spontanee dichiarazioni rese in primo grado.

2.1. La Corte distrettuale ha poi respinto i motivi di gravame con il quali l'imputato aveva chiesto la riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi prevista dall'art. 12, comma 5-bis, del d.lgs. 286/98, l'esclusione delle contestate aggravanti e, comunque, la riduzione della pena mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Al riguardo la Corte di appello ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] non si era limitato ad offrire alloggio ai cittadini extracomunitari avendo, piuttosto, svolto un' attività inquadrabile nell'ipotesi prevista dal terzo comma del citato art.12, visto che egli fungeva da autista e trasportatore.

Sono state poi confermate le aggravanti contestate poiché, dalle intercettazioni e dal materiale sequestrato, è stato accertato che l'imputato agiva al fine di trarne profitto; analogamente è stata confermata l'aggravante relativa al numero dei clandestini dei quali era stato favorito l'ingresso trattandosi di un reato di pericolo. 2.2.Infine, le censure riguardanti il trattamento sanzionatorio sono state respinte perché la pena base stabilita dal primo giudice era quella minima ed in quanto è stata confermata la valutazione negativa, circa la concedibilità delle attenuanti generiche, per l'assenza di elementi positivi e per la mancanza di alcuna resipiscenza, rispetto alle condotte poste in essere, da parte dell'imputato.

3. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla prova della clandestinità dei soggetti dei quali egli avrebbe favorito l'ingresso illegale nel territorio dello Stato.

3.2. Con il secondo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto.

3.3. Con il terzo, deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.12, comma 3, lett. a) del d.lgs. 286/98.

3.4. Con il quarto lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto.

2. Anzitutto, con riferimento ai primi tre motivi (che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione)„ deve evidenziarsi che con essi il ricorrente vorrebbe una diversa valutazione degli elementi di merito sui quali è stata fondata la condanna; operazione che, come è noto, ncn è ammissibile in sede di legittimità-

2.1. Invero, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.

Invero, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez.V, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez.II, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018).2.2.

Nella fattispecie deve escludersi qualsiasi travisamento della prova considerato che la Corte di appello di Venezia (così come il Giudice per le indagini preliminari), nel confermare il giudizio di responsabilità dell'imputato ha dato particolare rilievo, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, alle intercettazioni telefoniche, agli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria ed a quanto sequestrato nell'abitazione del Mahmmad.

Quindi le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione come già detto, è preclusa in sede di legittimità.

E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per Cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa ( si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez.

U., n. 24 del 24.11.1999 rv 214794; Sez.

U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).

A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto nella sentenza impugnata, e non assume alcuna forza logica antagonista.

Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez.

I n.3282 del 2012 emessa il 17.11.2011, nonchè, in termini generali, Sez.

I n. 31546 del 21.5.2008, Rv 240763) .

3. Con riferimento, poi, alle censure riguardanti la sussistenza dell'aggravante di cui al citato art.12, comma 3, lett. a), essa è stata correttamente ritenuta sussistente dalla Corte territoriale, in modo coerente, poiché in tema di disciplina dell'immigrazione le fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, d.lgs n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 della medesima disposizione (Sez.

U, Sentenza n. 40982 del 21/06/2018 , Rv.273937).

4. Quanto poi all'ultimo motivo di ricorso (riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) sl osserva che il relativo rigetto pronunciato da parte della Corte di appello — la quale ha richiamato, sul punto, le valutazioni svolte dal primo giudice - è stato fondato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, sulla assenza di qualsiasi resipiscenza e sulla mancanza di elementi di carattere positivo.

Al riguardo va ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); come parimenti avvenuto nella specie, mediante il puntuale richiamo ai medesimi indici di cui sopra (ben possibile, v. da ultimo Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378).

5. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 16/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato quella emessa in data 17 giugno 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo con la quale (all'esito di giudizio abbreviato) [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli e condannato alla pena di anni quattro e mesi sette di reclusione ed euro 83.334 di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. La pena era stata così determinata: pena base coincidente con il minimo edittale di anni cinque, aumentata ad anni sei, mesi dieci ed euro 125.000 di multa per l'aggravante speciale di cui alli art.12, comma 3-ter d.lgs. 286/98 poi ridotta di un terzo per la scelta del rito. L'imputazione a carico del predetto era relativa al reato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, di cui all'art.12, comma 3, lett. a) e d), comma 3-bis, comma 3-ter lett. b), d.lgs. in. 286/98, poiché in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (le cui posizioni erano state stralciate), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso organizzava ed effettuava il trasporto di cittadini stranieri di diverse nazionalità (per lo più, pakistani, iraniani ed indiani) nel territorio dello Stato, favorendone l'ingresso illegale e la successiva permanenza - dietro corrispettivo in denaro - mediante l'utilizzo di documenti alterati o contraffatti, nonché ospitandoli presso il proprio domicilio (condiviso con [OSCURATO:PERSONA]), con l'aggravante di avere favorito l'ingresso di cinque o più persone, del fatto commesso da tre o più persone, mediante l'utilizzo di documenti contraffatti ed al fine di trarne profitto. Fatti accertati in data successiva e prossima al 28 dicembre 2018 in Polesella. 2. In particolare la Corte territoriale, nel respingere l'appello dell' imputato, ha evidenziato che l'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina materialmente posta in essere dal predetto in qualità di autista/trasportatore risultava dimostrata in forza del compendio indiziario di elementi gravi, precisi e concordanti, già indicati dal primo giudice„ e desunti dagli atti acquisiti dal processo con particolare riferimento alle intercettazioni telefoniche (dettagliatamente indicate dalla Corte di appello) ed ai rapporti della polizia giudiziaria relativi alle attività di osservazioni, controllo e pedinamento svolte. La tesi difensiva secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] fosse soltanto il coinquilino di [OSCURATO:PERSONA] e che fosse ignaro dell'attività illecita da quest'ultimo svolta, ha trovato smentita dagli esiti della perquisizione operata presso l'abitazione dei predetti il giorno 21 marzo 2019, nel corso della quale non solo erano stati trovati cittadini stranieri presenti illegalmente sul territorio, ma altresì erano stati rinvenuti alcuni taccuini riguardanti la contabilità relativa ai viaggi clandestini, nonché foto e documenti di identità di altre persone di nazionalità straniera. Di tutto ciò l'imputato non aveva saputo fornire alcuna spiegazione plausibile; inoltre era stato accertato che i due erano cointestatari di un conto corrente e che, nel corso di una intercettazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione a prelevare del denaro per ragioni di 'lavoro' e non già per spese relative all'appartamento, come invece sostenuto dall'imputato nelle spontanee dichiarazioni rese in primo grado. 2.1. La Corte distrettuale ha poi respinto i motivi di gravame con il quali l'imputato aveva chiesto la riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi prevista dall'art. 12, comma 5-bis, del d.lgs. 286/98, l'esclusione delle contestate aggravanti e, comunque, la riduzione della pena mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo la Corte di appello ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] non si era limitato ad offrire alloggio ai cittadini extracomunitari avendo, piuttosto, svolto un' attività inquadrabile nell'ipotesi prevista dal terzo comma del citato art.12, visto che egli fungeva da autista e trasportatore. Sono state poi confermate le aggravanti contestate poiché, dalle intercettazioni e dal materiale sequestrato, è stato accertato che l'imputato agiva al fine di trarne profitto; analogamente è stata confermata l'aggravante relativa al numero dei clandestini dei quali era stato favorito l'ingresso trattandosi di un reato di pericolo. 2.2.Infine, le censure riguardanti il trattamento sanzionatorio sono state respinte perché la pena base stabilita dal primo giudice era quella minima ed in quanto è stata confermata la valutazione negativa, circa la concedibilità delle attenuanti generiche, per l'assenza di elementi positivi e per la mancanza di alcuna resipiscenza, rispetto alle condotte poste in essere, da parte dell'imputato. 3. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla prova della clandestinità dei soggetti dei quali egli avrebbe favorito l'ingresso illegale nel territorio dello Stato. 3.2. Con il secondo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto. 3.3. Con il terzo, deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.12, comma 3, lett. a) del d.lgs. 286/98. 3.4. Con il quarto lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, con riferimento ai primi tre motivi (che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione)„ deve evidenziarsi che con essi il ricorrente vorrebbe una diversa valutazione degli elementi di merito sui quali è stata fondata la condanna; operazione che, come è noto, ncn è ammissibile in sede di legittimità- 2.1. Invero, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Invero, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez.V, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez.II, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018).2.2. Nella fattispecie deve escludersi qualsiasi travisamento della prova considerato che la Corte di appello di Venezia (così come il Giudice per le indagini preliminari), nel confermare il giudizio di responsabilità dell'imputato ha dato particolare rilievo, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, alle intercettazioni telefoniche, agli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria ed a quanto sequestrato nell'abitazione del Mahmmad. Quindi le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione come già detto, è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per Cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa ( si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto nella sentenza impugnata, e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 emessa il 17.11.2011, nonchè, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21.5.2008, Rv 240763) . 3. Con riferimento, poi, alle censure riguardanti la sussistenza dell'aggravante di cui al citato art.12, comma 3, lett. a), essa è stata correttamente ritenuta sussistente dalla Corte territoriale, in modo coerente, poiché in tema di disciplina dell'immigrazione le fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, d.lgs n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 della medesima disposizione (Sez. U, Sentenza n. 40982 del 21/06/2018 , Rv.273937). 4. Quanto poi all'ultimo motivo di ricorso (riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) sl osserva che il relativo rigetto pronunciato da parte della Corte di appello — la quale ha richiamato, sul punto, le valutazioni svolte dal primo giudice - è stato fondato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, sulla assenza di qualsiasi resipiscenza e sulla mancanza di elementi di carattere positivo. Al riguardo va ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); come parimenti avvenuto nella specie, mediante il puntuale richiamo ai medesimi indici di cui sopra (ben possibile, v. da ultimo Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378). 5. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
Sentenza Cassazione n. 04223/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris