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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18751/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza diprocura speciale e nomina poste in calce alla comparsa di costituzionedepositata il 5 dicembre 2024, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscaleLRG FLV 59A06 G224 W) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66T46L157 Z).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delsindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procuraNumero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026speciale e nomina poste in calce al controricorso, congiuntamente edisgiuntamente, dagli avv.ti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E22 I163 X) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale PZZ GCM62L29 G190 E).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 4786/15/2022 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data 15 giugno 2022,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 30 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia riguarda il «canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità» relativo all’anno 2016, di cui agli avvisi diaccertamento indicati in atti, richiesto dal Comune di Napoli conriferimento a plurimi impianti pubblicitari realizzati dalla contribuente sulsuolo comunale.2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale dellaCampania rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso lasentenza n. 6881/22/2021 della Commissione tributaria provinciale diNapoli, affermando, dopo la ricostruzione del quadro normativo (primarioe secondario) ed in linea con la ribadita giurisprudenza dellaCommissione territoriale, che:- il Comune di Napoli, con la deliberazione n. 419/1999, non avevaistituito, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità (da ora ancheI.C.P.), il canone previsto dall'art. 62 d.lgs. n. 446/1997 (canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari, cd.

C.I.M.P.), in quanto ilregolamento attuativo stabilito dal citato art. 62 non veniva adottato,Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026restando solo un obiettivo programmatico, né esso poteva individuarsinella citata deliberazione del consiglio comunale n. 419/1999, che avevaapprovato il Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA];- il Comune di Napoli aveva continuato ad applicare l'impostacomunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all'art. 12 d.lgs. n.507/1993, aggiornate con la deliberazione del consiglio comunale n.80/1998, in conformità al disposto di cui all'art. 11, punto 10, della leggen. 449/1997 (aumento del 20%);- all'imposta comunale sulla pubblicità (e quindi, al tributo), venivaaggiunto il «canone per la locazione dei luoghi pubblici necessariall'installazione degli impianti» (così all’ultima pagina della sentenza),detto cumulo risultando consentito, ai sensi dell'art. 9, comma 7, d.lgs.n. 507/1993, precisando che non si trattava di un tributo (come l'I.C.P. oil C.I.M.P.), ma di un «canone concessorio, il cui presupposto applicativoè ravvisabile nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistemadella viabilità e quindi all'uso generalizzato (cfr.

Cassazione SSUU21545/2017)» (così nella sentenza priva di numerazione), canone questointrodotto dal predetto Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA], che neaveva determinato le tariffe in base alle zone di insediamento degliimpianti, prevedendone l'entrata in vigore in via progressiva negli anni2000-2002;- l'emolumento, sia pure impropriamente definito «"canonesostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità"», non andava confusocon il C.I.M.P. di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997;- non si era verificato alcun aumento tariffario del C.I.M.P. in misurasuperiore al 25% rispetto alle tariffe dell'ICP, asseritamente stabilite conordinanza sindacale del 31 dicembre 2001, poi annullata con sentenzadel T.A.R. del 2006, passata in giudicato, poiché detta ordinanza nonNumero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026aveva determinato le nuove tariffe CIMP, ma si era limitata a convertirein euro le previgenti tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e delcanone per la locazione dei luoghi;- le voci e le tariffe del «"canone sostitutivo dell’imposta sullapubblicità"» (così in sentenza) erano state rese conoscibili aicontribuenti, in quanto trasfusi in atti amministrativi generali e tariffarioggetto di pubblicazione, sicché la mancata specificazione nell'attoimpositivo delle diverse componenti, tributaria e non tributaria, nonpoteva essere invocata a sostegno dell'illegittimità dell'avviso diaccertamento;- la componente tributaria di detto canone, costituita esclusivamentedall'I.C.P., non aveva subito illegittime maggiorazioni rispetto alle tariffeoriginarie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 507/1997, aggiornate condeliberazione del consiglio comunale n.80/1998;- nella fattispecie non erano riscontrabili illegittimi aumenti delC.I.M.P. in violazione dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, bensì solo deiprogressivi aumenti della componente non tributaria del canone,costituita dal canone per la locazione dei luoghi pubblici che avevasostituito la tassa di occupazione delle aree e spazi pubblici, applicatosecondo i criteri di cui all'art. 3 Norme di Attuazione del PGI del 1999.3.

Con ricorso notificato il 16 gennaio 2023 al Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, chiedendol’annullamento della sentenza impugnata sulla base di sei motivi diimpugnazione, successivamente illustrati con memoria ex art. 380-bis. 1.c.p.c.4.

Il Comune di Napoli depositava controricorso in data 6 marzo2023, successivamente depositando la memoria di cui all’art. 380-bis.1.c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso va accolto, in applicazione del criterio della ragione piùliquida (v., ex multis, da ultimo, Cass., Sez.

T., 10 dicembre 2025, n.32157 e Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025, n. 32838) in relazione al suoquarto e quinto motivo.Ciò non senza aver prima respinto, per ragioni di ordine logico-giuridico, stante la loro teorica natura pregiudiziale, il terzo ed il sestomotivo di ricorso.2.

Con la terza censura, la contribuente ha eccepito, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 4 e 3, c.p.c., l’error in procedendo perviolazione dell’art. 112 c.p.c. e l’error in iudicando per violazione dell’art.2909 c.c., in relazione al giudicato esterno formatosi sulla sentenza delT.A.R.

Campania n. 9438/2004 secondo cui l’atto regolamentare con ilquale il Comune di Napoli aveva abolito l’imposta comunale di pubblicità,introducendo, in luogo di essa, il C.I.M.P. ex art. 62 d.lgs. n. 446/1997,era il P.G.I. approvato con delibera n. 419/1999 e che l’ordinanzasindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era un atto meramente esecutivo-confermativo di atti presupposti (tariffa I.C.P. deliberata con DGC n.80/1998 e tariffe dei canoni in lire previste nel P.G.I. del 1999) nonimpugnati.2.1.

La doglianza non può essere accolta.Come reso evidente dallo stesso resoconto del ricorso in esame nellaparte in cui la contribuente ha dato conto delle valutazioni sul punto dalGiudice regionale, non vi è stata omessa pronuncia sul punto, avendo laCommissione d’appello espressamente esaminato l’eccezione e ritenutoche «gli avvisi di accertamento impugnati non menzionano l’ordinanzasindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 233» e che «l’annullamento operato dal TARNumero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026Campania, con la menzionata sentenza n. 9438 del 2004, non travolgegli atti deliberativi che ne sono alla base i quali non sono stati maioggetto di impugnativa» (così nella pronuncia impugnata).Risulta, in tal modo, espressa la decisione assunta dallaCommissione, il che esclude, all’evidenza, l’omessa pronuncia, laddove ilmancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra unvizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice persupportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersimancante il momento decisorio (vedi su tali principi, Cass., Sez.

T., 27febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235; Cass.,Sez.

T. 21 febbraio 2024, n. 4656; Cass., Sez.

T., 31 gennaio 2024, n.2942).2.2.

Peraltro, la Commissione regionale ha espressamente osservatoche la delibera n. 419/1999 (di approvazione del P.G.I.) non potevaconsiderarsi idonea a far ritenere sostituta l’I.C.P. con il C.I.M.P., nonessendo stato adottato il regolamento attuativo, con ciò, quindi,esaminando e decidendo anche la questione di fondo sottoposta al suoesame.Vero è, piuttosto, che non può utilmente essere invocato alcungiudicato sulla base della citata sentenza del T.A.R.

E ciò, intanto perchédella pronuncia ha riguardato l’annullamento (per difetto di motivazione)dell’ordinanza del Comune di Napoli del 31 dicembre 2001, con cui eranostate approvati gli aumenti tariffari, laddove il riferimento al rilievo delgiudice amministrativo secondo il quale il Comune aveva esercitato lafacoltà di sostituire l’imposta (I.C.P.) con un altro sistema evidenzia unobiter dictum non coessenziale alle ragioni dell’annullamento delmenzionato, diverso, atto amministrativo.Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/20262.3.

In ogni caso, la differente valutazione operata dallaCommissione regionale non può reputarsi impedita dall’invocato giudicatoesterno amministrativo, giacchè l'attività interpretativa delle normegiuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stessoesercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limiteall’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamarea tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dallaefficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quelloimposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis"(cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante"), che non trovariconoscimento nell'attuale ordinamento processuale (così Cass., Sez.

V,7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n.23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez.

T., 1°giugno 2021, n. 15215, cui adde, Cass., Sez.

I, 4 gennaio 2024, n. 211 eCass., Sez.

T., 5 marzo 2024, n. 5822).Difatti, l’interpretazione e l’individuazione della norma giuridicaposta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione nonlimitano il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere diindividuare ed interpretare la disposizione applicabile al caso controversoe non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamentedalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad unafunzione meramente strumentale rispetto alla decisione (così sempre,Cass., Sez.

V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez.

I, 29aprile 1976 n 1531; Cass., Sez.

L., 23 dicembre 2003, n. 19679; Cass.,Sez.

III, 20 ottobre 2010, n, 216561; Cass., Sez.

V, 21 ottobre 2013, n.23723 e nello stesso Cass., Sez.

T., 23 marzo 2023, n. 8417).Come, del resto, pure chiarito dalla giurisprudenza amministrativa –richiamata dalla difesa del Comune - secondo cui «la sentenza del T.A.R.Campania, Napoli, Sez.

III, 14 giugno 2004, n. 9438 […], non essendoNumero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026resa in materia tributaria, non può assumere l’autorità di cosa giudicatain relazione ai presupposti del rapporto giuridico tributario in quantotale» (v.

Cons.

Stato, 3 luglio 2024, n. 5906).Vero è, piuttosto, che l’annullamento della predetta deliberacomunale da parte del giudice amministrativo ha avuto efficaciacaducatoria erga omnes, rimuovendone ex tunc la valenza normativa,ben oltre i limiti soggettivi dell’art. 2909 c.c., qui, pertanto, invocato intermini non pertinenti.Ne deriva, però - diversamente dalle aspettative coltivate al riguardodalla contribuente – che l’annullamento della ritenuta tariffa C.I.M.P. daparte del giudice amministrativo ha, in ogni caso, impedito l’operatività,dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina (secondo la previsione delladelibera approvativa del P.G.I.), consentendo, quindi anche per tale via,l’ultrattività della previgente disciplina dell’I.C.P. (v., sul punto, Cass.,Sez.

T., 5 luglio 2023, n. 19017, richiamata da Cons.

Stato, 3 luglio2024, n. 5906 cit.).3.

Medesime ragioni valgono in relazione al sesto motivo di ricorsocon cui l’istante ha dedotto l’omesso esame e comunque la violazione delgiudicato derivato, questa volta, dalla sentenza n. 1194/2019 dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli, che in analoga controversiatra le medesime parti, sia pure l’anno di imposta 2014, aveva accolto ilricorso della contribuente, considerando l’I.C.P. sostituita dal C.I.M.P. ela relativa tariffa annullata dalla menzionata sentenza del T.A.R.3.1.

Si richiamano sul punto le riflessioni di cui al § 2.3., osservandoche le due pronunce (quella impugnata e quella del giudice tributarioinvocata) si differenziano per una diversa valutazione giuridica deimedesimi fatti, il che esclude, per quanto sopra detto - che possa essereutilmente invocato il giudicato esterno.Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/20264.

Con la quarta e la quinta ragione di contestazione, la contribuenteha eccepito, (anche) con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., da un lato (quarto motivo), la violazione dell’art. 243-bis d.lgs. n.267/2000 e dell’art. 23 d.l. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012),oggetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma739, della legge n. n. 208/2015) e, dall’altro (quinto motivo), dell’art. 9,comma 7, d.lgs. n. 507/1993 (novellato dall’art. 145, comma 55, dellalegge n. 388/2000, oltre che dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997.Ciò, lamentando l’illegittimità e la conseguente inapplicabilitànell’anno 2016 della maggiorazione del 20% della tariffa dell’impostadeliberata con delibera n. 80/1998, per effetto dell’abrogazione dispostadall’art. 23 d.l. 83/2012 (entrato in vigore il 26 giugno 2012, convertitoin legge n. 134/2012 oggetto della riferita interpretazione autentica) edell’art. 11 della legge n. 449/1997, che aveva concesso ai comuni lafacoltà di imporre siffatte maggiorazioni.Ed ancora, dolendosi della violazione del (novellato) art. 9 comma 7,d.lgs. n. 507/93 che vieta di parametrare il canone alla superficiepubblicitaria, anzichè alla effettiva occupazione di suolo pubblico (proiezioneal suolo).4.1.

Il tema in questione ha costituito oggetto di recente e ripetutoesame da parte di questa Corte (v.

Cass., Sez.

T., 5 luglio 2023, n.19017; Cass., Sez.

T., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez.

T., 23giugno 2025, n. 16850; Cass., Sez.

T., 10 dicembre 2025, n. 32157;Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025, n. 32838, cui adde, da ultimo, Cass.,Sez.

T., 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176).4.2.

Va sul punto richiamata la normativa secondaria di riferimentoben nota alle parti; e, dunque, in particolare:Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026- le deliberazioni del Consiglio comunale di Napoli n. 80 del 26febbraio 1998 e n.5 dell’11maggio 2001 con cui venne maggiorata latariffa relativa all’I.C.P.;- la deliberazione del Consiglio comunale n. 296 del 24 settembre1999, confermata dalla deliberazione del medesimo Consiglio n. 419 del15 ottobre 1999, con cui venne approvato il Piano Generale degliImpianti (P.G.I.);- le norme di attuazione del P.G.I. che avevano previsto, all’art. 3,un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficiepubblicitaria, da accorpare al canone sostitutivo dell’imposta comunalesulla pubblicità, con previsione che dal 1° gennaio 2002 veniva accorpatoal canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità;- la disposizione resa dal Dirigente del Servizio di PoliziaAmministrativa presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’11maggio 2001, n. 5, con cui veniva confermata la tariffa di £ 38.400/mq.fino al 31 dicembre 2001 e disapplicate, sino al 31 dicembre 2001, letariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, chiarendo «la nonassimilabilità del canone istituito dal Comune di Napoli al canonesostitutivo della TOSAP»;- la sentenza del T.A.R. della Campania, Sez. 3^, del 14 giugno2004, n. 9438 (poi passata in giudicato) che aveva annullato l’ordinanzasindacale n. 223 del 31 dicembre 2001, la quale aveva ordinatol’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari in attuazionedelle regole già sancite con decorrenza dal 1° gennaio 2002 dal PianoGenerale degli Impianti.4.3.

Ciò posto, vanno qui ribadite le ragioni già espresse dallemenzionate pronunce, ai cui contenuti pure si rimanda, confermando, inassenza di argomenti contrari, quanto segue:Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026- la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dicui al d.lgs. n. 507/1993, con il canone per l'installazione dei mezzipubblicitari (C.I.M.P.), di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997, postulal'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenutoconforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenzanon può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generaledegli impianti pubblicitari (P.G.I.), che è atto generale non normativo,con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante laprevisione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramenteprogrammatico della relativa istituzione;- in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.) continua a trovare applicazione secondo le tariffevigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) o con il canone perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), anche con ilcanone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza lalimitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997,nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n.448/2001;- la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazionedei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e l’annullamento in sede giudiziale, daparte del giudice amministrativo, della tariffa corrispondente al canoneper l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impedivanol’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo laprevisione della delibera approvativa del piano generale degli impiantipubblicitari (PGI)], consentendo l’ultrattività della previgente disciplinadell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), alla quale l’atto impositivodovrà essere riferito, al di là del nomen iuris adoperato per l’indicazionedel tributo, in ragione dell’alternatività sancita dall’art. 62 d.lgs. n.Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026446/1997, tra l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ed il canoneper l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.);- quanto all’esigibilità, a titolo di I.C.P., per l’anno di riferimento,degli incrementi tariffari deliberati ai sensi dell’art. 11, comma 10, d.lgs.n. 449/1997, va dato conto della previsione dell’art. 1, comma 739, dellalegge n. 208/2015, secondo cui «L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10,della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni diaumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e pergli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpretanel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano giàavvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predettoarticolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012»;- detta norma va intesa, alla luce dell’interpretazione offertane dallasentenza della Corte costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018, nel sensoche anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base”di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507;- ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento per l’impostacomunale di pubblicità (I.C.P.) che – anche sotto l’illegittimo predicato dicanone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) - abbiano fattoapplicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013,ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012;- per il resto, in linea di principio, si è osservato (v.

Cass., Sez.

T.,14 luglio 2023, n. 20218, ripresa da Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025, n.32838 e poi da Cass., Sez.

T.,1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176) che ilNumero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026prelievo tributario alternativo per imposta comunale sulla pubblicità(I.C.P.) ovvero per canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari(C.I.M.P.) è cumulabile con il canone concessorio non tributario, data ladiversità del titolo di pagamento e considerato che lo stesso legislatoreha espressamente stabilito per l'imposta comunale sulla pubblicità(I.C.P.), all'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997, che l'applicazionedell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canonidi locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettivaoccupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario;- la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributialternativi I.C.P./C.I.M.P., da un lato, e i prelievi T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.,alla luce della disciplina normativa (art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997;come modificato dal comma 55 dell'art. 145 della legge n. 388/2000) eprevede, anzi, che la tariffa del C.I.M.P. sia «comprensiva» dellaT.O.S.A.P. o del C.O.S.A.P. (comma 2, lett. d, dell'art. 62 d.lgs. n.446/1997; lettera modificata dal comma 5, lett. b), dell'art. 10 dellalegge n. 448/2001) (cfr., sul punto, Cass. Sez.

T., 10 dicembre 2025, n.32157; Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025, n. 32838; Cass., Sez. 5^, 5novembre 2004, n. 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244;Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass.,Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 2^, 3maggio 2018, n. 10499; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078, cuiadde, Cass., Sez.

T, 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176);- la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene né allaT.O.S.A.P. di cui agli 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, né al prelievo di naturanon tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio2009, n. 141) denominato C.O.S.A.P., non essendo mai richiamati,Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026neppure indirettamente, nella suddetta deliberazione, la quale siriferisce, invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (di suoli earee pubbliche, sia pure limitatamente all'occupazione mediante impiantipubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non siidentificano, come dimostrato dalla previsione legislativa della detraibilitàdall'importo dovuto per T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. dell'ammontare del canoneconcessorio «riscosso» (v. art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997);- gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazionedell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) avevano previsto, ex art.9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, un canone per la locazione degliimpianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria edeterminato a seconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchiaimposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, non essendo stataapprovata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopo l’annullamento dellatariffa contra legem da parte del giudice amministrativo) la normativa dia prescindere dalla mera riserva del Comune di Napoli sulla sua adozionecon decorrenza dall’1 gennaio 2002;- pertanto, non essendo stato ancora adottato il canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e restando ancora in vigorel’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dopo l’annullamentodell’ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, da partedel giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), il limitefissato dall’art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997 (nel testonovellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n. 448/2000), nonpoteva valere anche per la determinazione del canone per l’occupazionedi spazi pubblici, di cui la contribuente era obbligata alla corresponsionein aggiunta all’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.).Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/20264.4.

Per le suddette ragioni, le censure in esame vanno accolte,osservando, in conclusione ed in sintesi, per quanto più direttamenterileva, che i principi rilevanti ed applicabili alla fattispecie in rassegnavanno così ricapitolati:a). gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base”di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con conseguentenullità degli avvisi di accertamento per l’imposta comunale di pubblicità(ICP) che abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate condecorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno2012;b). la carenza del regolamento istitutivo del canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impediva l’operatività,dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo la previsione delladelibera approvativa del piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.)e relativa norma di attuazione], consentendo l’ultrattività dellaprevigente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), allaquale l’atto impositivo dovrà essere riferito;c). con la perdurante applicazione dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), restava operativa, ex art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1993, il canone per la locazione degli impianti pubblici espresso inmq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone diinstallazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anche dopol’1 gennaio 2002, non potendo trovare applicazione il metodo di calcolodi cui all’art. 3 delle norme di attuazione del PGI, il quale presupponeval’operatività del C.I.M.P., qui negata per le ragioni sopra esposte.Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/20264.5.

Va solo aggiunto che non preclude la soluzione che precedequanto dedotto dal Comune nella parte in cui ha richiamato la previsionedell’art. 243-bis, comma 8, lett. a), d.lgs. n. 142/2000 (“T.U. delle leggisull’ordinamento degli enti locali”), quale introdotto dall’art. 3, comma 1,lett. r), del d.l. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n.213/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamentodegli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zoneterremotate nel maggio 2012”), a tenore del quale: «Al fine di assicurareil prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di duratadel piano: a) l'ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi localinella misura massima consentita, anche in deroga ad eventualilimitazioni disposte dalla legislazione vigente».Come, infatti, già osservato da questa Corte, tale deroga èespressamente condizionata – oltre che alla preventiva adesione dell’entelocale alla «procedura di riequilibrio finanziario pluriennale», in presenzadi «squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissestofinanziario» (comma 1 del citato art. 243-bis) – alla successiva adozionedi un’apposita deliberazione in materia tariffaria, che non può che esserelogicamente successiva all’entrata in vigore della norma abilitante (11ottobre 2012).Laddove, nel caso di specie, il Comune aveva aderito alla proceduradi riequilibrio finanziario pluriennale, ma non aveva mai deciso ilsuccessivo incremento fino alla misura massima delle tariffe relative aitributi locali (in deroga alle limitazioni vigenti), non potendo valere a talfine (“allora per ora”) – per la fattispecie in disamina - la deliberazioneadottata a suo tempo dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80,con la quale era stato approvato l’aumento fino al 20% della tariffa-baseper l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), in quanto la relativaefficacia era definitivamente cessata (il 31 dicembre 2012) conNumero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’abrogazione dell’art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n.449, da parte dell’art. 23, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondol’interpretazione autentica del comma 739, della legge 28 dicembre2015, n. 208 (così Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025, n. 32838, ripresada Cass., Sez.

T, 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176 citt.).4.6.

La pronuncia impugnata, per larga parte coerente con quantosopra esposto, non ha fatto applicazione di tali principi nella parte in cuiha ritenuto applicabile, per l’anno di imposta 2016, alla tariffa ICP lamaggiorazione del 20% stabilita dalla deliberazione n. 89/1998 e laddoveha considerato legittima la commisurazione del canone di occupazione inbase ai metri quadri di superfice pubblicitaria e non in base al criterio dicui all’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, basato sulla effettivaoccupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (cd. proiezionepubblicitaria).Per tali motivi, la pronuncia va cassata per un nuovo accertamentoprincipi.5.

Resta - come anticipato – assorbito, perché reso ininfluente pereffetto dell’accoglimento delle censure appena esaminate, lo scrutiniodelle restanti prime due doglianze, con cui la contribuente ha dedotto:(i) - (primo motivo), secondo il canone censorio di cui all’art. 360,primo comma, num. 4., c.p.c., l’error in procedendo, non avendo laC.T.R. posto a fondamento della sentenza elementi di fatto attestati daidocumenti agli atti, decisivi e non contestati, nonché la violazionedell’art. 2697 c.c. e dell’art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997);(ii) - (secondo motivo), in relazione all’art. 360, primo comma, num.4 e 3, c.p.c., l’error in procedendo per non aver deciso sul primo motivoNumero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026di appello (circa la violazione della riserva di legge) e l’error in iudicandoper la dedotta violazione della riserva di legge in materia tributariasancita dall’art. 23 della Costituzione in rapporto all’art. 52 del D. Lgs. n.446/97.6.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motiviaccolti, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare lespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso, rigetta il terzoed il sesto e dichiara assorbito l’esame dei primi due motivi; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per disciplinare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza diprocura speciale e nomina poste in calce alla comparsa di costituzionedepositata il 5 dicembre 2024, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscaleLRG FLV 59A06 G224 W) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66T46L157 Z).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delsindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procuraNumero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026speciale e nomina poste in calce al controricorso, congiuntamente edisgiuntamente, dagli avv.ti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E22 I163 X) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale PZZ GCM62L29 G190 E).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 4786/15/2022 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data 15 giugno 2022,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 30 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia riguarda il «canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità» relativo all’anno 2016, di cui agli avvisi diaccertamento indicati in atti, richiesto dal Comune di Napoli conriferimento a plurimi impianti pubblicitari realizzati dalla contribuente sulsuolo comunale.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale dellaCampania rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso lasentenza n. 6881/22/2021 della Commissione tributaria provinciale diNapoli, affermando, dopo la ricostruzione del quadro normativo (primarioe secondario) ed in linea con la ribadita giurisprudenza dellaCommissione territoriale, che:- il Comune di Napoli, con la deliberazione n. 419/1999, non avevaistituito, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità (da ora ancheI.C.P.), il canone previsto dall'art. 62 d.lgs. n. 446/1997 (canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari, cd. C.I.M.P.), in quanto ilregolamento attuativo stabilito dal citato art. 62 non veniva adottato,Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026restando solo un obiettivo programmatico, né esso poteva individuarsinella citata deliberazione del consiglio comunale n. 419/1999, che avevaapprovato il Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA];- il Comune di Napoli aveva continuato ad applicare l'impostacomunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all'art. 12 d.lgs. n.507/1993, aggiornate con la deliberazione del consiglio comunale n.80/1998, in conformità al disposto di cui all'art. 11, punto 10, della leggen. 449/1997 (aumento del 20%);- all'imposta comunale sulla pubblicità (e quindi, al tributo), venivaaggiunto il «canone per la locazione dei luoghi pubblici necessariall'installazione degli impianti» (così all’ultima pagina della sentenza),detto cumulo risultando consentito, ai sensi dell'art. 9, comma 7, d.lgs.n. 507/1993, precisando che non si trattava di un tributo (come l'I.C.P. oil C.I.M.P.), ma di un «canone concessorio, il cui presupposto applicativoè ravvisabile nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistemadella viabilità e quindi all'uso generalizzato (cfr. Cassazione SSUU21545/2017)» (così nella sentenza priva di numerazione), canone questointrodotto dal predetto Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA], che neaveva determinato le tariffe in base alle zone di insediamento degliimpianti, prevedendone l'entrata in vigore in via progressiva negli anni2000-2002;- l'emolumento, sia pure impropriamente definito «"canonesostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità"», non andava confusocon il C.I.M.P. di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997;- non si era verificato alcun aumento tariffario del C.I.M.P. in misurasuperiore al 25% rispetto alle tariffe dell'ICP, asseritamente stabilite conordinanza sindacale del 31 dicembre 2001, poi annullata con sentenzadel T.A.R. del 2006, passata in giudicato, poiché detta ordinanza nonNumero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026aveva determinato le nuove tariffe CIMP, ma si era limitata a convertirein euro le previgenti tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e delcanone per la locazione dei luoghi;- le voci e le tariffe del «"canone sostitutivo dell’imposta sullapubblicità"» (così in sentenza) erano state rese conoscibili aicontribuenti, in quanto trasfusi in atti amministrativi generali e tariffarioggetto di pubblicazione, sicché la mancata specificazione nell'attoimpositivo delle diverse componenti, tributaria e non tributaria, nonpoteva essere invocata a sostegno dell'illegittimità dell'avviso diaccertamento;- la componente tributaria di detto canone, costituita esclusivamentedall'I.C.P., non aveva subito illegittime maggiorazioni rispetto alle tariffeoriginarie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 507/1997, aggiornate condeliberazione del consiglio comunale n.80/1998;- nella fattispecie non erano riscontrabili illegittimi aumenti delC.I.M.P. in violazione dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, bensì solo deiprogressivi aumenti della componente non tributaria del canone,costituita dal canone per la locazione dei luoghi pubblici che avevasostituito la tassa di occupazione delle aree e spazi pubblici, applicatosecondo i criteri di cui all'art. 3 Norme di Attuazione del PGI del 1999.3. Con ricorso notificato il 16 gennaio 2023 al Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, chiedendol’annullamento della sentenza impugnata sulla base di sei motivi diimpugnazione, successivamente illustrati con memoria ex art. 380-bis. 1.c.p.c.4. Il Comune di Napoli depositava controricorso in data 6 marzo2023, successivamente depositando la memoria di cui all’art. 380-bis.1.c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso va accolto, in applicazione del criterio della ragione piùliquida (v., ex multis, da ultimo, Cass., Sez. T., 10 dicembre 2025, n.32157 e Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838) in relazione al suoquarto e quinto motivo.Ciò non senza aver prima respinto, per ragioni di ordine logico-giuridico, stante la loro teorica natura pregiudiziale, il terzo ed il sestomotivo di ricorso.2. Con la terza censura, la contribuente ha eccepito, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 4 e 3, c.p.c., l’error in procedendo perviolazione dell’art. 112 c.p.c. e l’error in iudicando per violazione dell’art.2909 c.c., in relazione al giudicato esterno formatosi sulla sentenza delT.A.R. Campania n. 9438/2004 secondo cui l’atto regolamentare con ilquale il Comune di Napoli aveva abolito l’imposta comunale di pubblicità,introducendo, in luogo di essa, il C.I.M.P. ex art. 62 d.lgs. n. 446/1997,era il P.G.I. approvato con delibera n. 419/1999 e che l’ordinanzasindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era un atto meramente esecutivo-confermativo di atti presupposti (tariffa I.C.P. deliberata con DGC n.80/1998 e tariffe dei canoni in lire previste nel P.G.I. del 1999) nonimpugnati.2.1. La doglianza non può essere accolta.Come reso evidente dallo stesso resoconto del ricorso in esame nellaparte in cui la contribuente ha dato conto delle valutazioni sul punto dalGiudice regionale, non vi è stata omessa pronuncia sul punto, avendo laCommissione d’appello espressamente esaminato l’eccezione e ritenutoche «gli avvisi di accertamento impugnati non menzionano l’ordinanzasindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 233» e che «l’annullamento operato dal TARNumero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026Campania, con la menzionata sentenza n. 9438 del 2004, non travolgegli atti deliberativi che ne sono alla base i quali non sono stati maioggetto di impugnativa» (così nella pronuncia impugnata).Risulta, in tal modo, espressa la decisione assunta dallaCommissione, il che esclude, all’evidenza, l’omessa pronuncia, laddove ilmancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra unvizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice persupportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersimancante il momento decisorio (vedi su tali principi, Cass., Sez. T., 27febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235; Cass.,Sez. T. 21 febbraio 2024, n. 4656; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n.2942).2.2. Peraltro, la Commissione regionale ha espressamente osservatoche la delibera n. 419/1999 (di approvazione del P.G.I.) non potevaconsiderarsi idonea a far ritenere sostituta l’I.C.P. con il C.I.M.P., nonessendo stato adottato il regolamento attuativo, con ciò, quindi,esaminando e decidendo anche la questione di fondo sottoposta al suoesame.Vero è, piuttosto, che non può utilmente essere invocato alcungiudicato sulla base della citata sentenza del T.A.R. E ciò, intanto perchédella pronuncia ha riguardato l’annullamento (per difetto di motivazione)dell’ordinanza del Comune di Napoli del 31 dicembre 2001, con cui eranostate approvati gli aumenti tariffari, laddove il riferimento al rilievo delgiudice amministrativo secondo il quale il Comune aveva esercitato lafacoltà di sostituire l’imposta (I.C.P.) con un altro sistema evidenzia unobiter dictum non coessenziale alle ragioni dell’annullamento delmenzionato, diverso, atto amministrativo.Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/20262.3. In ogni caso, la differente valutazione operata dallaCommissione regionale non può reputarsi impedita dall’invocato giudicatoesterno amministrativo, giacchè l'attività interpretativa delle normegiuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stessoesercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limiteall’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamarea tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dallaefficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quelloimposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis"(cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante"), che non trovariconoscimento nell'attuale ordinamento processuale (così Cass., Sez. V,7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n.23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez. T., 1°giugno 2021, n. 15215, cui adde, Cass., Sez. I, 4 gennaio 2024, n. 211 eCass., Sez. T., 5 marzo 2024, n. 5822).Difatti, l’interpretazione e l’individuazione della norma giuridicaposta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione nonlimitano il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere diindividuare ed interpretare la disposizione applicabile al caso controversoe non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamentedalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad unafunzione meramente strumentale rispetto alla decisione (così sempre,Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. I, 29aprile 1976 n 1531; Cass., Sez. L., 23 dicembre 2003, n. 19679; Cass.,Sez. III, 20 ottobre 2010, n, 216561; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2013, n.23723 e nello stesso Cass., Sez. T., 23 marzo 2023, n. 8417).Come, del resto, pure chiarito dalla giurisprudenza amministrativa –richiamata dalla difesa del Comune - secondo cui «la sentenza del T.A.R.Campania, Napoli, Sez. III, 14 giugno 2004, n. 9438 […], non essendoNumero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026resa in materia tributaria, non può assumere l’autorità di cosa giudicatain relazione ai presupposti del rapporto giuridico tributario in quantotale» (v. Cons. Stato, 3 luglio 2024, n. 5906).Vero è, piuttosto, che l’annullamento della predetta deliberacomunale da parte del giudice amministrativo ha avuto efficaciacaducatoria erga omnes, rimuovendone ex tunc la valenza normativa,ben oltre i limiti soggettivi dell’art. 2909 c.c., qui, pertanto, invocato intermini non pertinenti.Ne deriva, però - diversamente dalle aspettative coltivate al riguardodalla contribuente – che l’annullamento della ritenuta tariffa C.I.M.P. daparte del giudice amministrativo ha, in ogni caso, impedito l’operatività,dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina (secondo la previsione delladelibera approvativa del P.G.I.), consentendo, quindi anche per tale via,l’ultrattività della previgente disciplina dell’I.C.P. (v., sul punto, Cass.,Sez. T., 5 luglio 2023, n. 19017, richiamata da Cons. Stato, 3 luglio2024, n. 5906 cit.).3. Medesime ragioni valgono in relazione al sesto motivo di ricorsocon cui l’istante ha dedotto l’omesso esame e comunque la violazione delgiudicato derivato, questa volta, dalla sentenza n. 1194/2019 dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli, che in analoga controversiatra le medesime parti, sia pure l’anno di imposta 2014, aveva accolto ilricorso della contribuente, considerando l’I.C.P. sostituita dal C.I.M.P. ela relativa tariffa annullata dalla menzionata sentenza del T.A.R.3.1. Si richiamano sul punto le riflessioni di cui al § 2.3., osservandoche le due pronunce (quella impugnata e quella del giudice tributarioinvocata) si differenziano per una diversa valutazione giuridica deimedesimi fatti, il che esclude, per quanto sopra detto - che possa essereutilmente invocato il giudicato esterno.Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/20264. Con la quarta e la quinta ragione di contestazione, la contribuenteha eccepito, (anche) con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., da un lato (quarto motivo), la violazione dell’art. 243-bis d.lgs. n.267/2000 e dell’art. 23 d.l. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012),oggetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma739, della legge n. n. 208/2015) e, dall’altro (quinto motivo), dell’art. 9,comma 7, d.lgs. n. 507/1993 (novellato dall’art. 145, comma 55, dellalegge n. 388/2000, oltre che dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997.Ciò, lamentando l’illegittimità e la conseguente inapplicabilitànell’anno 2016 della maggiorazione del 20% della tariffa dell’impostadeliberata con delibera n. 80/1998, per effetto dell’abrogazione dispostadall’art. 23 d.l. 83/2012 (entrato in vigore il 26 giugno 2012, convertitoin legge n. 134/2012 oggetto della riferita interpretazione autentica) edell’art. 11 della legge n. 449/1997, che aveva concesso ai comuni lafacoltà di imporre siffatte maggiorazioni.Ed ancora, dolendosi della violazione del (novellato) art. 9 comma 7,d.lgs. n. 507/93 che vieta di parametrare il canone alla superficiepubblicitaria, anzichè alla effettiva occupazione di suolo pubblico (proiezioneal suolo).4.1. Il tema in questione ha costituito oggetto di recente e ripetutoesame da parte di questa Corte (v. Cass., Sez. T., 5 luglio 2023, n.19017; Cass., Sez. T., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. T., 23giugno 2025, n. 16850; Cass., Sez. T., 10 dicembre 2025, n. 32157;Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838, cui adde, da ultimo, Cass.,Sez. T., 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176).4.2. Va sul punto richiamata la normativa secondaria di riferimentoben nota alle parti; e, dunque, in particolare:Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026- le deliberazioni del Consiglio comunale di Napoli n. 80 del 26febbraio 1998 e n.5 dell’11maggio 2001 con cui venne maggiorata latariffa relativa all’I.C.P.;- la deliberazione del Consiglio comunale n. 296 del 24 settembre1999, confermata dalla deliberazione del medesimo Consiglio n. 419 del15 ottobre 1999, con cui venne approvato il Piano Generale degliImpianti (P.G.I.);- le norme di attuazione del P.G.I. che avevano previsto, all’art. 3,un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficiepubblicitaria, da accorpare al canone sostitutivo dell’imposta comunalesulla pubblicità, con previsione che dal 1° gennaio 2002 veniva accorpatoal canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità;- la disposizione resa dal Dirigente del Servizio di PoliziaAmministrativa presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’11maggio 2001, n. 5, con cui veniva confermata la tariffa di £ 38.400/mq.fino al 31 dicembre 2001 e disapplicate, sino al 31 dicembre 2001, letariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, chiarendo «la nonassimilabilità del canone istituito dal Comune di Napoli al canonesostitutivo della TOSAP»;- la sentenza del T.A.R. della Campania, Sez. 3^, del 14 giugno2004, n. 9438 (poi passata in giudicato) che aveva annullato l’ordinanzasindacale n. 223 del 31 dicembre 2001, la quale aveva ordinatol’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari in attuazionedelle regole già sancite con decorrenza dal 1° gennaio 2002 dal PianoGenerale degli Impianti.4.3. Ciò posto, vanno qui ribadite le ragioni già espresse dallemenzionate pronunce, ai cui contenuti pure si rimanda, confermando, inassenza di argomenti contrari, quanto segue:Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026- la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dicui al d.lgs. n. 507/1993, con il canone per l'installazione dei mezzipubblicitari (C.I.M.P.), di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997, postulal'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenutoconforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenzanon può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generaledegli impianti pubblicitari (P.G.I.), che è atto generale non normativo,con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante laprevisione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramenteprogrammatico della relativa istituzione;- in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.) continua a trovare applicazione secondo le tariffevigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) o con il canone perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), anche con ilcanone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza lalimitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997,nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n.448/2001;- la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazionedei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e l’annullamento in sede giudiziale, daparte del giudice amministrativo, della tariffa corrispondente al canoneper l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impedivanol’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo laprevisione della delibera approvativa del piano generale degli impiantipubblicitari (PGI)], consentendo l’ultrattività della previgente disciplinadell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), alla quale l’atto impositivodovrà essere riferito, al di là del nomen iuris adoperato per l’indicazionedel tributo, in ragione dell’alternatività sancita dall’art. 62 d.lgs. n.Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026446/1997, tra l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ed il canoneper l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.);- quanto all’esigibilità, a titolo di I.C.P., per l’anno di riferimento,degli incrementi tariffari deliberati ai sensi dell’art. 11, comma 10, d.lgs.n. 449/1997, va dato conto della previsione dell’art. 1, comma 739, dellalegge n. 208/2015, secondo cui «L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10,della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni diaumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e pergli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpretanel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano giàavvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predettoarticolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012»;- detta norma va intesa, alla luce dell’interpretazione offertane dallasentenza della Corte costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018, nel sensoche anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base”di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507;- ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento per l’impostacomunale di pubblicità (I.C.P.) che – anche sotto l’illegittimo predicato dicanone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) - abbiano fattoapplicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013,ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012;- per il resto, in linea di principio, si è osservato (v. Cass., Sez. T.,14 luglio 2023, n. 20218, ripresa da Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n.32838 e poi da Cass., Sez. T.,1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176) che ilNumero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026prelievo tributario alternativo per imposta comunale sulla pubblicità(I.C.P.) ovvero per canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari(C.I.M.P.) è cumulabile con il canone concessorio non tributario, data ladiversità del titolo di pagamento e considerato che lo stesso legislatoreha espressamente stabilito per l'imposta comunale sulla pubblicità(I.C.P.), all'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997, che l'applicazionedell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canonidi locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettivaoccupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario;- la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributialternativi I.C.P./C.I.M.P., da un lato, e i prelievi T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.,alla luce della disciplina normativa (art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997;come modificato dal comma 55 dell'art. 145 della legge n. 388/2000) eprevede, anzi, che la tariffa del C.I.M.P. sia «comprensiva» dellaT.O.S.A.P. o del C.O.S.A.P. (comma 2, lett. d, dell'art. 62 d.lgs. n.446/1997; lettera modificata dal comma 5, lett. b), dell'art. 10 dellalegge n. 448/2001) (cfr., sul punto, Cass. Sez. T., 10 dicembre 2025, n.32157; Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838; Cass., Sez. 5^, 5novembre 2004, n. 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244;Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass.,Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 2^, 3maggio 2018, n. 10499; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078, cuiadde, Cass., Sez. T, 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176);- la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene né allaT.O.S.A.P. di cui agli 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, né al prelievo di naturanon tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio2009, n. 141) denominato C.O.S.A.P., non essendo mai richiamati,Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026neppure indirettamente, nella suddetta deliberazione, la quale siriferisce, invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (di suoli earee pubbliche, sia pure limitatamente all'occupazione mediante impiantipubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non siidentificano, come dimostrato dalla previsione legislativa della detraibilitàdall'importo dovuto per T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. dell'ammontare del canoneconcessorio «riscosso» (v. art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997);- gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazionedell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) avevano previsto, ex art.9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, un canone per la locazione degliimpianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria edeterminato a seconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchiaimposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, non essendo stataapprovata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopo l’annullamento dellatariffa contra legem da parte del giudice amministrativo) la normativa dia prescindere dalla mera riserva del Comune di Napoli sulla sua adozionecon decorrenza dall’1 gennaio 2002;- pertanto, non essendo stato ancora adottato il canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e restando ancora in vigorel’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dopo l’annullamentodell’ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, da partedel giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), il limitefissato dall’art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997 (nel testonovellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n. 448/2000), nonpoteva valere anche per la determinazione del canone per l’occupazionedi spazi pubblici, di cui la contribuente era obbligata alla corresponsionein aggiunta all’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.).Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/20264.4. Per le suddette ragioni, le censure in esame vanno accolte,osservando, in conclusione ed in sintesi, per quanto più direttamenterileva, che i principi rilevanti ed applicabili alla fattispecie in rassegnavanno così ricapitolati:a). gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base”di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con conseguentenullità degli avvisi di accertamento per l’imposta comunale di pubblicità(ICP) che abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate condecorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno2012;b). la carenza del regolamento istitutivo del canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impediva l’operatività,dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo la previsione delladelibera approvativa del piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.)e relativa norma di attuazione], consentendo l’ultrattività dellaprevigente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), allaquale l’atto impositivo dovrà essere riferito;c). con la perdurante applicazione dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), restava operativa, ex art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1993, il canone per la locazione degli impianti pubblici espresso inmq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone diinstallazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anche dopol’1 gennaio 2002, non potendo trovare applicazione il metodo di calcolodi cui all’art. 3 delle norme di attuazione del PGI, il quale presupponeval’operatività del C.I.M.P., qui negata per le ragioni sopra esposte.Numero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/20264.5. Va solo aggiunto che non preclude la soluzione che precedequanto dedotto dal Comune nella parte in cui ha richiamato la previsionedell’art. 243-bis, comma 8, lett. a), d.lgs. n. 142/2000 (“T.U. delle leggisull’ordinamento degli enti locali”), quale introdotto dall’art. 3, comma 1,lett. r), del d.l. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n.213/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamentodegli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zoneterremotate nel maggio 2012”), a tenore del quale: «Al fine di assicurareil prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di duratadel piano: a) l'ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi localinella misura massima consentita, anche in deroga ad eventualilimitazioni disposte dalla legislazione vigente».Come, infatti, già osservato da questa Corte, tale deroga èespressamente condizionata – oltre che alla preventiva adesione dell’entelocale alla «procedura di riequilibrio finanziario pluriennale», in presenzadi «squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissestofinanziario» (comma 1 del citato art. 243-bis) – alla successiva adozionedi un’apposita deliberazione in materia tariffaria, che non può che esserelogicamente successiva all’entrata in vigore della norma abilitante (11ottobre 2012).Laddove, nel caso di specie, il Comune aveva aderito alla proceduradi riequilibrio finanziario pluriennale, ma non aveva mai deciso ilsuccessivo incremento fino alla misura massima delle tariffe relative aitributi locali (in deroga alle limitazioni vigenti), non potendo valere a talfine (“allora per ora”) – per la fattispecie in disamina - la deliberazioneadottata a suo tempo dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80,con la quale era stato approvato l’aumento fino al 20% della tariffa-baseper l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), in quanto la relativaefficacia era definitivamente cessata (il 31 dicembre 2012) conNumero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’abrogazione dell’art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n.449, da parte dell’art. 23, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondol’interpretazione autentica del comma 739, della legge 28 dicembre2015, n. 208 (così Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838, ripresada Cass., Sez. T, 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176 citt.).4.6. La pronuncia impugnata, per larga parte coerente con quantosopra esposto, non ha fatto applicazione di tali principi nella parte in cuiha ritenuto applicabile, per l’anno di imposta 2016, alla tariffa ICP lamaggiorazione del 20% stabilita dalla deliberazione n. 89/1998 e laddoveha considerato legittima la commisurazione del canone di occupazione inbase ai metri quadri di superfice pubblicitaria e non in base al criterio dicui all’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, basato sulla effettivaoccupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (cd. proiezionepubblicitaria).Per tali motivi, la pronuncia va cassata per un nuovo accertamentoprincipi.5. Resta - come anticipato – assorbito, perché reso ininfluente pereffetto dell’accoglimento delle censure appena esaminate, lo scrutiniodelle restanti prime due doglianze, con cui la contribuente ha dedotto:(i) - (primo motivo), secondo il canone censorio di cui all’art. 360,primo comma, num. 4., c.p.c., l’error in procedendo, non avendo laC.T.R. posto a fondamento della sentenza elementi di fatto attestati daidocumenti agli atti, decisivi e non contestati, nonché la violazionedell’art. 2697 c.c. e dell’art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997);(ii) - (secondo motivo), in relazione all’art. 360, primo comma, num.4 e 3, c.p.c., l’error in procedendo per non aver deciso sul primo motivoNumero registro generale 2447/2023Numero sezionale 3756/2026Numero di raccolta generale 18751/2026Data pubblicazione 09/06/2026di appello (circa la violazione della riserva di legge) e l’error in iudicandoper la dedotta violazione della riserva di legge in materia tributariasancita dall’art. 23 della Costituzione in rapporto all’art. 52 del D. Lgs. n.446/97.6. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motiviaccolti, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso, rigetta il terzoed il sesto e dichiara assorbito l’esame dei primi due motivi; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per disciplinare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 18751/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris