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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 luglio 1970

Cassazione n. 39627/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1970 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoliicon ordinanza del 7 marzo - 30 maggio 2024/ ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare in carcere complessivamente dal 10 dicembre 2015 al 12 settembre 2018/ in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, accusa da cui è stato, infine, irrevocabilmente prosciolto, essendo stata accertata come limitata sino al mese di novembre 2009, e non oltre, la sua partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen., per sussistenza di un precedente giudicato sul punto.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e vizio dtitA motivazione, che sarebbe manifestamente illogica, anche sotto il profilo del travisamento.

Richiamata la motivazione del provvedimento reiettivo, basatO su una menzogna dell'imputato nel corso dell'interrogatorio al G.i.p., menzogna che costituirebbe colpa grave ostativa all'invocato riconoscimento, si assume essere la decisione fondata su «un allarmante travisamento» (così alla p. 3 del ricorso), in quanto l'imputato non ha dichiarato pubblicamente la propria dissociazione dal clan criminale nel 2013, così, in sostanza, ammettendo la perpetrazione del reato associativo oltre il 2009 e sino al 2013 e, quindi, inducendo in errore il giudice, ma, invece, lo ha fatto già sin dall'anno 2009; tanto risulterebbe dal contenuto del verbale di interrogatorio del 12 dicembre 2015, che si allega integralmente ai fini dell'autosufficienza del ricorso, con particolare riferimento alle pp. 6-7 e 22-23 dello stesso.

Poiché, dunque, il contributo dichiarativo offerto nel corso dell'interrogatorio di garanzia (fuoriuscita dal circuito criminale già nel 2009) risulta coerente con quanto accertato in giudizio, è da escludere che l'imputato, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, abbia «palesemente mentito al gip» (così alla p. 4 dell'ordinanza impugnata) e, conseguentemente, la sussistenza della colpa concausativa della privazione della libertà personale.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il P.G. di legittinnitàfnella requisitoria scritta del 10 luglio 2024 h chiesto a dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.L'ordinanza impugnata è basata unicamente sulla - ritenuta - menzogna consistita nell'ammissione da parte dell'imputato/ nel corso dell'interrogatorio reso al G.i.p.idi essersi dissociato dal clan solo nel 2013 e di averlo comunicato nel 2014, dopo avere ottenuto gli arresti domiciliari, con sfasatura di 4-5 anni rispetto alla realtà accertata con sentenza irrevocabile.

Tuttavia, nel verbale dell'interrogatorio al G.i.p. del 12 dicembre 2015, allegato integralmente al ricorso, in particolare pp. 23-24 della trascrizione, si legge che l'imputato afferma e poi ribadisce di essersi distaccato dal clan già nell'anno 2009 e di avere infatti ricevuto, in conseguenza, una lettera da tale Zagaria che chiedeva perché lo abbandonavano.

Dunque, seppure è noto che il mendacio ben può acquisire rilevanza al fine in questione, come precisato anche di recente dalla S.C. (tra le numerose, Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581), tuttavia, nel caso di specie emerge avere la Corte di merito attribuito all'imputato un mendacio che, al contrario, non risulta dal verbale di interrogatorio. 3.Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato affinchè la Corte territoriale esamini nuovamente, alla luce dei principi di diritto puntualizzati dalla S.C. in materia, la richiesta di equa riparazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1970 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoliicon ordinanza del 7 marzo - 30 maggio 2024/ ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare in carcere complessivamente dal 10 dicembre 2015 al 12 settembre 2018/ in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, accusa da cui è stato, infine, irrevocabilmente prosciolto, essendo stata accertata come limitata sino al mese di novembre 2009, e non oltre, la sua partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen., per sussistenza di un precedente giudicato sul punto. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e vizio dtitA motivazione, che sarebbe manifestamente illogica, anche sotto il profilo del travisamento. Richiamata la motivazione del provvedimento reiettivo, basatO su una menzogna dell'imputato nel corso dell'interrogatorio al G.i.p., menzogna che costituirebbe colpa grave ostativa all'invocato riconoscimento, si assume essere la decisione fondata su «un allarmante travisamento» (così alla p. 3 del ricorso), in quanto l'imputato non ha dichiarato pubblicamente la propria dissociazione dal clan criminale nel 2013, così, in sostanza, ammettendo la perpetrazione del reato associativo oltre il 2009 e sino al 2013 e, quindi, inducendo in errore il giudice, ma, invece, lo ha fatto già sin dall'anno 2009; tanto risulterebbe dal contenuto del verbale di interrogatorio del 12 dicembre 2015, che si allega integralmente ai fini dell'autosufficienza del ricorso, con particolare riferimento alle pp. 6-7 e 22-23 dello stesso. Poiché, dunque, il contributo dichiarativo offerto nel corso dell'interrogatorio di garanzia (fuoriuscita dal circuito criminale già nel 2009) risulta coerente con quanto accertato in giudizio, è da escludere che l'imputato, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, abbia «palesemente mentito al gip» (così alla p. 4 dell'ordinanza impugnata) e, conseguentemente, la sussistenza della colpa concausativa della privazione della libertà personale. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. di legittinnitàfnella requisitoria scritta del 10 luglio 2024 h chiesto a dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.L'ordinanza impugnata è basata unicamente sulla - ritenuta - menzogna consistita nell'ammissione da parte dell'imputato/ nel corso dell'interrogatorio reso al G.i.p.idi essersi dissociato dal clan solo nel 2013 e di averlo comunicato nel 2014, dopo avere ottenuto gli arresti domiciliari, con sfasatura di 4-5 anni rispetto alla realtà accertata con sentenza irrevocabile. Tuttavia, nel verbale dell'interrogatorio al G.i.p. del 12 dicembre 2015, allegato integralmente al ricorso, in particolare pp. 23-24 della trascrizione, si legge che l'imputato afferma e poi ribadisce di essersi distaccato dal clan già nell'anno 2009 e di avere infatti ricevuto, in conseguenza, una lettera da tale Zagaria che chiedeva perché lo abbandonavano. Dunque, seppure è noto che il mendacio ben può acquisire rilevanza al fine in questione, come precisato anche di recente dalla S.C. (tra le numerose, Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581), tuttavia, nel caso di specie emerge avere la Corte di merito attribuito all'imputato un mendacio che, al contrario, non risulta dal verbale di interrogatorio. 3.Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato affinchè la Corte territoriale esamini nuovamente, alla luce dei principi di diritto puntualizzati dalla S.C. in materia, la richiesta di equa riparazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di
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