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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 aprile 2023

Cassazione n. 24009/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 ottobre 2022, la Corte di Appello di Catania ha respinto la domanda tempestivamente formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misure cautelari privative della libertà personale (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari) dal 29 novembre 2006 all'8 ottobre 2008, per complessivi 679 giorni.

2. Dall'ordinanza impugnata risulta: che la misura cautelare fu disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; che Mirenda è stato assolto dal reato associativo con sentenza della Corte di appello di Catania del 26 novembre 2019 (irrevocabile il 13 giugno 2020); che, con la medesima sentenza, è stata dichiarata la prescrizione con riferimento a «plurimi acquisti e cessioni di sostanze stupefacenti, seppur di lieve entità» (così, testualmente, pag. 2).

Nel rigettare la richiesta, la Corte territoriale ha sostenuto: che, al momento dell'applicazione della misura e durante il suo mantenimento, sussistevano gravi indizi di colpevolezza; che, «indubbiamente, alla loro sussistenza ebbe a dare causa la condotta dolosamente, o quanto meno per colpa grave, posta in essere dall'istante»; che, in relazione alle violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (non meglio specificate), non vi è stata assoluzione ed è evidente quindi che Mirenda «con la propria condotta criminale, sin dall'inizio negata in sede di interrogatorio di garanzia, ha dato causa con colpa grave alla detenzione subita, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari».

3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, Mirenda ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

Il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Osserva, in particolare, che la motivazione con la quale è stata ritenuta sussistente la colpa grave dell'interessato è apodittica e priva di ogni riferimento alla fattispecie concreta.

Rileva che non costituisce motivazione sufficiente a tal fine il riferimento al fatto che, in relazione a violazioni dell'art. 73 d.p.r. n. 309/90, sia stata dichiarata la prescrizione.

4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.5.

Con memoria in data 24 aprile 2023 l'Avvocatura dello Stato ha concluso per il rigetto del ricorso.

6. Il ricorso merita accoglimento.

7. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - purché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisca il sorgere del diritto risultando irrilevante il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Cfr. Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4 n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778).

Nel caso in esame, dalla scarna motivazione del provvedimento impugnato sembra potersi evincere che la misura cautelare sia stata applicata non solo per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, ma anche per violazioni dell'art. 73 del medesimo decreto.

Il dato, tuttavia, non è certo perché l'ordinanza impugnata non lo esplicita.

8. La Corte territoriale ha ritenuto che le condotte integranti reati dichiarati estinti per prescrizione (testualmente «plurimi acquisti e cessioni di sostanze stupefacenti seppur di lieve entità») fossero idonee a far ritenere il coinvolgimento nel reato associativo e abbiano quindi determinato la privazione della libertà personale.

L'ordinanza, tuttavia, non spiega in cosa esattamente siano consistite tali condotte, quando siano state commesse, in che modo abbiano contribuito a far ritenere il coinvolgimento di Mirenda nel reato associativo.

Il provvedimento impugnato non si sofferma, inoltre, come sarebbe stato doveroso, sull'idoneità delle imputazioni per le quali è stata dichiarata la prescrizione a determinare il protrarsi della misura cautelare dal 29 novembre 2006 all'8 ottobre 2008, non soltanto in relazione alla pena astrattamente irrogabile per ciascuno dei reati dichiarati prescritti, ma anche in relazione ai termini massimi di fase previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. 9.

Tanto premesso, si deve rammentare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 219 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni.

All'esito di questa pronuncia, questa Corte di legittimità ha sempre affermato che, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non è configurabile «a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale» (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264).

10. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, cui si demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2022, la Corte di Appello di Catania ha respinto la domanda tempestivamente formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misure cautelari privative della libertà personale (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari) dal 29 novembre 2006 all'8 ottobre 2008, per complessivi 679 giorni. 2. Dall'ordinanza impugnata risulta: che la misura cautelare fu disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; che Mirenda è stato assolto dal reato associativo con sentenza della Corte di appello di Catania del 26 novembre 2019 (irrevocabile il 13 giugno 2020); che, con la medesima sentenza, è stata dichiarata la prescrizione con riferimento a «plurimi acquisti e cessioni di sostanze stupefacenti, seppur di lieve entità» (così, testualmente, pag. 2). Nel rigettare la richiesta, la Corte territoriale ha sostenuto: che, al momento dell'applicazione della misura e durante il suo mantenimento, sussistevano gravi indizi di colpevolezza; che, «indubbiamente, alla loro sussistenza ebbe a dare causa la condotta dolosamente, o quanto meno per colpa grave, posta in essere dall'istante»; che, in relazione alle violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (non meglio specificate), non vi è stata assoluzione ed è evidente quindi che Mirenda «con la propria condotta criminale, sin dall'inizio negata in sede di interrogatorio di garanzia, ha dato causa con colpa grave alla detenzione subita, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari». 3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, Mirenda ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Osserva, in particolare, che la motivazione con la quale è stata ritenuta sussistente la colpa grave dell'interessato è apodittica e priva di ogni riferimento alla fattispecie concreta. Rileva che non costituisce motivazione sufficiente a tal fine il riferimento al fatto che, in relazione a violazioni dell'art. 73 d.p.r. n. 309/90, sia stata dichiarata la prescrizione. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.5. Con memoria in data 24 aprile 2023 l'Avvocatura dello Stato ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Il ricorso merita accoglimento. 7. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - purché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisca il sorgere del diritto risultando irrilevante il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Cfr. Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4 n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778). Nel caso in esame, dalla scarna motivazione del provvedimento impugnato sembra potersi evincere che la misura cautelare sia stata applicata non solo per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, ma anche per violazioni dell'art. 73 del medesimo decreto. Il dato, tuttavia, non è certo perché l'ordinanza impugnata non lo esplicita. 8. La Corte territoriale ha ritenuto che le condotte integranti reati dichiarati estinti per prescrizione (testualmente «plurimi acquisti e cessioni di sostanze stupefacenti seppur di lieve entità») fossero idonee a far ritenere il coinvolgimento nel reato associativo e abbiano quindi determinato la privazione della libertà personale. L'ordinanza, tuttavia, non spiega in cosa esattamente siano consistite tali condotte, quando siano state commesse, in che modo abbiano contribuito a far ritenere il coinvolgimento di Mirenda nel reato associativo. Il provvedimento impugnato non si sofferma, inoltre, come sarebbe stato doveroso, sull'idoneità delle imputazioni per le quali è stata dichiarata la prescrizione a determinare il protrarsi della misura cautelare dal 29 novembre 2006 all'8 ottobre 2008, non soltanto in relazione alla pena astrattamente irrogabile per ciascuno dei reati dichiarati prescritti, ma anche in relazione ai termini massimi di fase previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. 9. Tanto premesso, si deve rammentare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 219 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. All'esito di questa pronuncia, questa Corte di legittimità ha sempre affermato che, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non è configurabile «a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale» (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264). 10. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, cui si demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così
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