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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 07247/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 28 maggio 2024, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e -applicata la continuazione tra i fatti accertati dalle sentenze emesse dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 27 gennaio 2023, irrevocabile il 17 ottobre 2023, e dalla Corte di appello di Bari il 2 marzo 2022, irrevocabile il 16 luglio 2022- ha determinato la pena complessiva in anni 19 di reclusione.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice, peraltro violando anche il principio di proporzionalità reciproca tra la ritenuta gravità dei reati, avrebbe del tutto omesso di indicare il criterio utilizzato e di fornire un'adeguata giustificazione in ordine all'aumento applicato.

3. In data 30 ottobre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla carenza di motivazione circa l'aumento applicato in continuazione.

Nello specifico la difesa rileva che il giudice dell'esecuzione, individuata la pena base in quella di anni quindici di reclusione inflitta dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 27 gennaio 2023 e applicata la riduzione di un sesto ex art. 442, comma 2 bis, cod. pen., ha complessivamente calcolato l'aumento per la continuazione a ha rideterminato la pena complessiva in anni diciannove di reclusione senza indicare i criteri utilizzati.

La doglianza è fondata.

Nel caso di specie, infatti, il giudice dell'esecuzione, che si è limitato a indicare la pena complessiva finale senza dare conto del ragionamento seguito e dei singoli aumenti operati per i reati satellite, non si è conformato al principio da ultimo enucleato dalle Sezioni unite di questa Corte per cui «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez.1J, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).

3. La carenza di motivazione rilevata, anche in considerazióne dell'entità della quantificazione, impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento applicato in continuazione affinché il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari, libero nell'esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari, Ufficio del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 7 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 28 maggio 2024, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e -applicata la continuazione tra i fatti accertati dalle sentenze emesse dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 27 gennaio 2023, irrevocabile il 17 ottobre 2023, e dalla Corte di appello di Bari il 2 marzo 2022, irrevocabile il 16 luglio 2022- ha determinato la pena complessiva in anni 19 di reclusione. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice, peraltro violando anche il principio di proporzionalità reciproca tra la ritenuta gravità dei reati, avrebbe del tutto omesso di indicare il criterio utilizzato e di fornire un'adeguata giustificazione in ordine all'aumento applicato. 3. In data 30 ottobre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla carenza di motivazione circa l'aumento applicato in continuazione. Nello specifico la difesa rileva che il giudice dell'esecuzione, individuata la pena base in quella di anni quindici di reclusione inflitta dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 27 gennaio 2023 e applicata la riduzione di un sesto ex art. 442, comma 2 bis, cod. pen., ha complessivamente calcolato l'aumento per la continuazione a ha rideterminato la pena complessiva in anni diciannove di reclusione senza indicare i criteri utilizzati. La doglianza è fondata. Nel caso di specie, infatti, il giudice dell'esecuzione, che si è limitato a indicare la pena complessiva finale senza dare conto del ragionamento seguito e dei singoli aumenti operati per i reati satellite, non si è conformato al principio da ultimo enucleato dalle Sezioni unite di questa Corte per cui «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez.1J, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). 3. La carenza di motivazione rilevata, anche in considerazióne dell'entità della quantificazione, impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento applicato in continuazione affinché il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari, libero nell'esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari, Ufficio del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 7 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]