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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 35116/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che la censura sulla ritenuta recidiva è manifestamente infondata, risultando vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito l'analoga censura mossa in appello dandosi conto del manifesto legame fra tutti i plurimi reati, alcuni dei quali già aggravati dalla recidiva, commessi dal ricorrente, di sempre più elevata gravità e pericolosità sociale; Ritenuto che la censura sull'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, che ha considerato l'assenza di elementi positivi e giustificato l'inadeguatezza per difetto della pena irrogata in primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che la censura sulla ritenuta recidiva è manifestamente infondata, risultando vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito l'analoga censura mossa in appello dandosi conto del manifesto legame fra tutti i plurimi reati, alcuni dei quali già aggravati dalla recidiva, commessi dal ricorrente, di sempre più elevata gravità e pericolosità sociale; Ritenuto che la censura sull'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, che ha considerato l'assenza di elementi positivi e giustificato l'inadeguatezza per difetto della pena irrogata in primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2025
Sentenza Cassazione n. 35116/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris